Sentenza del 05/04/2018 n. 2159 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - IRPEF - Redditi di partecipazione non inseriti nella dichiarazione correttiva - Recupero a tassazione - Legittimità - Inserimento nella precedente dichiarazione poi annullata - Irrilevanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato il recupero a tassazione di redditi di partecipazione che non erano stati inseriti nella dichiarazione dei redditi correttiva presentata nei termini, nella quale mancava il quadro H. Egli sosteneva, in sostanza, che tali redditi erano già stati indicati nella precedente dichiarazione, successivamente invalidata dall’Ufficio, e che tale precedente indicazione dovesse assumere rilievo ai fini della legittimità dell’accertamento.
La decisione
L’avviso di accertamento è stato ritenuto valido. L’omessa indicazione dei redditi di partecipazione nella dichiarazione correttiva ha consentito all’Ufficio di recuperarli a tassazione. La circostanza che gli stessi redditi fossero stati indicati nella precedente dichiarazione, poi annullata o invalidata, è stata considerata irrilevante: ai fini della determinazione dell’obbligazione tributaria rileva la dichiarazione correttiva validamente presentata e il suo contenuto effettivo.
Norme richiamate
Disciplina IRPEF dei redditi di partecipazione
I redditi di partecipazione devono essere imputati al contribuente e correttamente indicati nella dichiarazione dei redditi; la loro omissione legittima il recupero dell’imposta dovuta.
Disciplina delle dichiarazioni correttive nei termini
La dichiarazione correttiva sostituisce quella precedente e costituisce il documento fiscalmente rilevante per verificare quanto dichiarato. Le indicazioni contenute in una precedente dichiarazione invalidata non possono compensare l’omissione nella dichiarazione correttiva.
Massime di principio
- Quando una dichiarazione correttiva sostituisce una precedente dichiarazione, occorre verificare esclusivamente i dati presenti nella dichiarazione correttiva validamente acquisita dall’Amministrazione.
- L’indicazione di un reddito in una dichiarazione successivamente annullata o invalidata non tutela il contribuente se il medesimo reddito viene omesso nella dichiarazione sostitutiva.
- L’omessa compilazione del quadro relativo ai redditi di partecipazione può legittimare il recupero a tassazione, anche se l’Amministrazione era già venuta a conoscenza del reddito tramite una precedente dichiarazione.
- In situazioni analoghe, il contribuente deve controllare con particolare attenzione che la dichiarazione correttiva riporti integralmente tutti i redditi e i quadri della dichiarazione originaria che intende confermare.
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