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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 25651/2023 del 04/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia relativa al pagamento dell'indennità "ex-fissa" prevista dal Fondo integrativo istituito dal Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico: il giornalista Racano aveva ottenuto decreto ingiuntivo per la liquidazione dell'indennità in base agli accantonamenti individuali; l'INPGI aveva opposto che l'erogazione è subordinata alla disponibilità finanziaria del Fondo e che il Fondo è un'entità autonoma rispetto all'INPGI, potendo mancare la provvista complessiva per soddisfare tutte le domande.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPGI, ritenendo che il Fondo integrativo sia un centro autonomo di imputazione patrimoniale e che l'INPGI sia solo gestore delegato (adiectus solutionis causa). Ne consegue che non sussiste un credito diretto dell'iscritto nei confronti dell'INPGI soggetto a responsabilità patrimoniale secondo l'art. 2740 c.c.; la Corte d'appello aveva errato nel non accertare l'eventuale incapienza/illiquidità complessiva del Fondo al momento della domanda. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rimessa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame.

Norme richiamate

  • Convenzione 8.6.1994, art. 6 (commi rilevanti)

    "l’Ente gestore del Fondo"; "sorvegliare che la liquidità del Fondo sia adeguata alle necessità"; "avviare immediata segnalazione agli Enti stipulanti la Convenzione" della "somma necessaria"; "qualora, esperita tale segnalazione, la reintegrazione della liquidità richiesta non avvenga nel termine di due mesi ... il Fondo dovrà farsi carico del pagamento degli interessi, calcolati nella misura del 12% annuo"; "l’Istituto ... esonerato dall’obbligo di corrispondere le prestazioni in assenza della necessaria disponibilità finanziaria"

    La Corte ha interpretato l'art. 6 nel senso che il Fondo ha autonomia patrimoniale e l'INPGI è gestore delegato; la clausola che esonera l'Istituto dall'obbligo di pagamento in mancanza di disponibilità finanziaria è valida e va applicata rispetto alla capacità finanziaria complessiva del Fondo, non rapportata al singolo accantonamento.

  • Convenzione art.3 e art.4 / Regolamento artt.3 e 4

    "accantonamento [...] di un capitale" pari "a sette mensilità di retribuzione, calcolata con i criteri di cui all’art. 2121 c.c. sulla retribuzione denunciata dall’azienda a fini contributivi nel mese antecedente la risoluzione del rapporto di lavoro"

    La prestazione è definita in forma di valore capitale predeterminato e non corrisponde a un'aggregazione di contributi individuali da restituire: ciò indica il funzionamento del Fondo su base mutualistica/di ripartizione e non come fondo a capitalizzazione individuale.

  • Convenzione art.5

    "un assegno vitalizio reversibile ... integrativo del trattamento di pensione" oppure "capitale pari all'accantonamento effettuato ... rivalutato in base alla variazione intervenuta nell'indice del costo della vita"

    Stabilisce le forme di erogazione della prestazione; la Corte ne ricava che la prestazione è definita e disciplinata dal regolamento del Fondo.

  • Convenzione art.9

    Prevede contabilità separata e addebito delle spese di amministrazione al Fondo: elemento decisivo per affermare l'autonomia patrimoniale del Fondo rispetto all'INPGI.

  • Art.27 CCNL (Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico)

    Richiama e conferma la natura obbligatoria della prestazione derivante dall'accordo sindacale del 8.6.1994; la disciplina contrattuale collettiva è fonte della prestazione oggetto della controversia.

  • Codice Civile, art. 2117

    Usato come parametro interpretativo per l'assimilazione del Fondo a un fondo previdenziale aziendale autonomo (patrimonio distinto, finalità mutualistica), escludendo che i creditori personali dell'INPGI possano aggredire il patrimonio del Fondo.

  • Codice Civile, art. 2121

    Richiamato per il criterio di calcolo della retribuzione su cui si basa l'accantonamento (richiamato dalla Convenzione).

  • Codice Civile, art. 2123

    Richiama che la liquidazione dei contributi versati a favore degli iscritti avviene solo nelle ipotesi previste dalla norma (e non automaticamente come alternativa alla prestazione definita), contribuendo a escludere un diritto a ritiro dei contributi.

  • Codice Civile, art. 2740

    La Corte esclude l'applicabilità dell'art. 2740 (responsabilità patrimoniale generale del debitore) nei confronti dell'INPGI per i debiti del Fondo, proprio in ragione della separazione patrimoniale del Fondo.

  • Codice Civile, art. 1229

    Richiamato nella discussione sulla legittimità di clausole che limitino responsabilità, la Corte esclude che la clausola convenzionale sia in contrasto con l'art. 1229 essendo l'INPGI non debitore principale delle obbligazioni del Fondo.

  • Codice Civile, art. 1363

    Principio interpretativo secondo cui le clausole si interpretano le une per mezzo delle altre: applicato per ricostruire la volontà complessiva delle parti contrattuali e confutare l'interpretazione che vedeva un diritto individuale a un 'accantonamento' in forma di capitale privatizzato.

  • Codice Civile, art. 1362

    Richiamato come ausilio interpretativo relativo alla volontà delle parti nella contrattazione collettiva; utilizzato dalla Corte per privilegiare l'interpretazione globale del testo contrattuale.

  • Codice Civile, art. 2697

    Riferito alla ripartizione dell'onere della prova: la Corte ha rilevato che spetta al Fondo/INPGI l'onere di provare l'incapienza complessiva o l'illiquidità del fondo al momento della domanda per giustificare l'omessa corresponsione.

Massime di principio

  • Un fondo integrativo costituito per contratto collettivo può avere autonomia patrimoniale e organizzativa rispetto all'ente che ne è gestore; in tal caso il gestore non è automaticamente debitore diretto delle prestazioni se manca la provvista.
  • Se la convenzione prevede l'esonero del gestore dall'obbligo di pagamento in assenza di disponibilità finanziaria del Fondo, detta clausola è valida quando il Fondo sia effettivamente autonomo e il gestore agisca come delegato; non configura automaticamente una limitazione illecita di responsabilità dell'ente gestore.
  • Va distinto il sistema a capitalizzazione individuale (diritto al capitale corrispondente ai contributi versati) dal sistema mutualistico/di ripartizione in cui la prestazione è definita e disancorata dal rendimento dei contributi; l'interpretazione contrattuale deve tener conto di tale distinzione.
  • In caso di rifiuto o mancata erogazione per iscritti, l'onere di provare l'incapienza o l'illiquidità complessiva del Fondo spetta al Fondo/gestore che invoca tale impossibilità.
  • La violazione di un diritto individuale del beneficiario può essere esclusa se il regolamento/convenzione del Fondo ammette espressamente limiti legati alla provvista; tuttavia, il mancato reintegro a seguito di segnalazione può produrre conseguenze (es. obbligo del Fondo al pagamento di interessi), secondo quanto previsto contrattualmente.

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