Cassazione Civile, Sentenza n. 25663/2023 del 04/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda di assegni al nucleo familiare sostenendo di aver ottemperato all'onere probatorio presentando il solo modello CUD attestante il proprio reddito in Italia e deducendo la violazione del principio di parità di trattamento rispetto ai cittadini europei. Ha chiesto altresì rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia per interpretazione della normativa UE (direttiva 2003/109/CE e sentenza CGUE nella causa C-303/19). In sintesi contestava che per i titolari di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti non fosse necessario provare il reddito complessivo del nucleo familiare oltre al proprio CUD.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'assegno al nucleo familiare è collegato al reddito complessivo dell'intero nucleo (somma dei redditi assoggettabili a IRPEF) e che il requisito reddituale deve essere provato dal richiedente ai sensi dell'art.2, comma 9 d.l. n.69/1988 (l. n.153/1988). Il CUD attesta solo il reddito del richiedente e non esonera dall'onere probatorio relativo al nucleo familiare; la norma non discrimina tra cittadini italiani/europei ed extraeuropei e quindi non sussiste motivo per rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Condanna alle spese in favore dell'INPS e obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
d.l. n. 69 del 1988, convertito nella l. n. 153 del 1988, art. 2, co. 9
prescrive l'onere probatorio a carico del richiedente circa il requisito reddituale del nucleo familiare
La Corte interpreta la norma come neutra rispetto alla cittadinanza: l'onere di provare il reddito complessivo del nucleo grava sul richiedente, sia esso cittadino italiano, europeo o extraeuropeo
d.l. n. 69 del 1988, convertito nella l. n. 153 del 1988, art. 2, co. 10
stabilisce che l'assegno non spetta se la somma degli emolumenti percepiti dall'intero nucleo familiare sia inferiore al 70% del reddito complessivo
La disponibilità del beneficio dipende dalla somma dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare, non dal solo reddito del richiedente
Direttiva 2003/109/CE
Richiamata dal ricorrente per ragioni di parità di trattamento; la Corte ritiene che l'applicazione della normativa nazionale non integri una violazione del principio di parità nei termini invocati
Sentenza CGUE, causa C-303/19 (INPS vs V.R.)
Citata dal ricorrente come supporto; la Corte di Cassazione ritiene la questione non dirimente per la controversia concreta e non giustifica il rinvio pregiudiziale
Reg. CE n. 1408/1971, art. 73
Usato per richiamare il principio di estensione del trattamento ai lavoratori migranti secondo la legge dello Stato di svolgimento della prestazione; non altera l'obbligo di considerare il reddito familiare complessivo
d.P.R. n. 445 del 2000, art. 76
Le attestazioni richieste per provare il requisito reddituale sono sanzionabili penalmente se mendaci; l'attestazione prevista dall'art.2 co.9 è sottoposta a tale regime
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (come modificato dalla l. n. 228/2012)
Norma processuale citata in sentenza per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente in caso di rigetto
art. 12 preleggi
Richiamato dal ricorrente nella censura; la Corte non riconnette al suo favore un'interpretazione tale da modificare l'onere probatorio previsto dalla normativa sugli ANF
Massime di principio
- L'assegno al nucleo familiare (ANF) è calcolato e concessio in base al reddito complessivo dell'intero nucleo familiare: non rileva il solo reddito del richiedente.
- L'onere di provare il requisito reddituale grava sul richiedente, indipendentemente dalla sua cittadinanza o dallo stato di soggiorno; la norma nazionale è neutra sotto il profilo antidiscriminatorio.
- Il modello CUD attesta esclusivamente il reddito del dichiarante in Italia e non sostituisce la prova del reddito complessivo del nucleo familiare.
- Le attestazioni e autocertificazioni richieste per provare il reddito familiare sono soggette alle sanzioni previste dal D.P.R. n.445/2000 art.76 in caso di dichiarazioni false.
- La difficoltà di acquisire documenti di reddito per componenti del nucleo residente all'estero non elimina l'onere probatorio: è opportuno produrre ogni elemento idoneo (documenti fiscali esteri, certificazioni consolari, traduzioni asseverate, dichiarazioni sostitutive, eventuali indagini istruttorie).
- La mera invocazione di norme o sentenze europee non comporta automaticamente l'obbligo di rinvio pregiudiziale alla CGUE se la questione europea non è decisiva o non modifica l'interpretazione della normativa nazionale applicabile.
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