Cassazione Civile, Sentenza n. 25732/2023 del 04/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia che aveva accolto l'opposizione di Sciaky Menasche contro un avviso di addebito INPS relativo ai contributi per l'anno 2009. La controversia riguarda se gli utili percepiti dal ricorrente in qualità di socio (accomandatario) di due società in accomandita semplice, che si limitavano alla locazione di immobili e per le quali il socio non prestava attività lavorativa abituale o prevalente, dovessero essere inclusi nella base imponibile per la contribuzione dovuta alla Gestione commercianti ai sensi dell'art. 3-bis d.l. n.384/1992 (conv. legge n.438/1992) e delle norme fiscali (art. 6 DPR n.917/1986). L'INPS sosteneva che la base contributiva deve comprendere la totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, compresi quelli da partecipazione in società di persone, mentre il resistente aveva ottenuto l'esclusione in primo e secondo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso INPS, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l'opposizione di Sciaky Menasche. I giudici hanno ritenuto che, ai fini del calcolo dei contributi per la Gestione commercianti, vadano incluse nella base imponibile anche le quote di utili percepite dal socio di società di persone (nelle specie due s.a.s.), perché la normativa fiscale qualifica tali redditi come redditi d'impresa (principio di trasparenza fiscale). La Corte ha distinto tali fattispecie dai redditi derivanti da partecipazioni in società di capitali (che sono redditi di capitale e non concorrono alla base contributiva), richiamando l'art. 3-bis d.l. 384/1992, la disciplina del TUIR e la giurisprudenza (Cass. n.29779/2017; n.21540/2019) nonché la giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n.354/2001). In forza di ciò, l'INPS prevale e l'avviso di addebito è fondato; sono compensate le spese del processo.
Norme richiamate
art. 3-bis d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (conv. legge 14 novembre 1992, n. 438)
A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1, L. 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono
La Corte interpreta la norma come estensiva: la base imponibile contributiva è la totalità dei redditi d'impresa denunciati a fini IRPEF, non limitata alla sola attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione.
art. 6, comma 3, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Richiamato per il principio di trasparenza fiscale: i redditi delle società di persone sono considerati redditi d'impresa e si determinano unitariamente, dunque concorrono alla base imponibile contributiva.
art. 44 e art. 55 DPR 917/1986 (disciplinano redditi di capitale e redditi d'impresa)
La distinzione fiscale tra redditi d'impresa e redditi di capitale è fondamentale: utili da partecipazione in società di capitali sono redditI di capitale e, in quanto tali, non concorrono alla base contributiva prevista dall'art. 3-bis.
art. 1 legge 2 agosto 1990, n. 233
Riferimento storico alla disciplina previgente; la riforma con art. 3-bis ha ampliato la base imponibile rispetto al testo originario che collegava la contribuzione solo al reddito dell'attività che dava titolo all'iscrizione.
art. 38 Cost.
Richiamato per il principio che la tutela previdenziale è diretta ai lavoratori; la Corte osserva che l'inclusione dei redditi d'impresa delle società di persone è compatibile con tale principio.
Corte Costituzionale, sentenza n. 354 del 7 novembre 2001
La Consulta ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-bis rispetto al trattamento differenziato tra soci di società di persone e soci di società di capitali, sottolineando la rilevanza dell'elemento personale nelle società di persone.
Cassazione, sentenze richiamate n. 29779/2017 e n. 21540/2019
Precedenti di Cassazione utilizzati per costruire il quadro sistematico: n.29779/2017 afferma la computabilità ai fini contributivi degli utili percepiti da soci di società di persone; n.21540/2019 è richiamata per i principi di sistemazione della materia (partecipazioni societarie e contribuzione).
Massime di principio
- Per un soggetto iscritto alla Gestione commercianti la base imponibile contributiva va determinata sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati a fini IRPEF; pertanto i redditi derivanti da partecipazione in società di persone (SNC, SAS) concorrono alla misura dei contributi anche se il socio non presta attività lavorativa abituale o prevalente.
- Gli utili da partecipazione in società di capitali (dividendi) sono qualificati come redditi di capitale e, in linea generale, non devono essere computati nella base contributiva prevista dall'art. 3-bis; la qualificazione fiscale è determinante per la rilevanza contributiva.
- La distinzione sostanziale fra società di persone e società di capitali dipende dal principio di trasparenza fiscale: nella società di persone i redditi risultano imputati direttamente ai soci e sono redditi d'impresa, mentre nella società di capitali i dividendi sono redditi di capitale.
- In situazioni simili è fondamentale esaminare la qualificazione fiscale del reddito (TUIR) e la documentazione dichiarativa IRPEF; contestazioni ai fini previdenziali dovranno mirare a provare che il reddito è qualificabile come reddito di capitale o comunque non rientrante nella definizione di reddito d'impresa.
- Anche ove il socio non svolga attività lavorativa nella società di persone, gli utili imputati fiscalmente al socio concorrono ai fini contributivi: la mancanza di prestazione lavorativa non esclude automaticamente l'inclusione nella base imponibile contributiva.
- Per difendersi efficacemente contro un avviso di addebito INPS in casi analoghi è opportuno verificare la natura giuridica della partecipazione (società di persone vs capitali), la corretta qualificazione fiscale degli utili e, se possibile, far valere elementi che dimostrino la natura di reddito di capitale o l'insussistenza della trasparenza fiscale.
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