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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 25867/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione degli avvisi di addebito INPS per contributi e sanzioni relativi al periodo 2010-2012, in relazione alla determinazione della base imponibile contributiva. INPS aveva ricompreso, ai fini del calcolo contributivo della collaboratrice familiare (Manieri), anche il reddito da partecipazione percepito dal coniuge/coadiutore Fregnani Raffaele quale socio accomandatario della s.a.s. T.F. Immobiliare (attività di gestione/locazione di immobili). La ricorrente sosteneva che tale reddito non poteva concorrere alla base imponibile, trattandosi di mera locazione che non giustifica l'iscrizione alla gestione commercianti/artigiani, e censurava altresì l'ammissibilità del ricorso INPS in appello per presunto difetto dei requisiti formali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi dedotti: (i) per la determinazione della base imponibile contributiva si applica la disciplina introdotta dall'art. 3-bis del D.L. 19/9/1992 (L. 14/11/1992, n. 438), secondo cui l'ammontare del contributo annuo è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF; (ii) per i soci di società di persone (nello specifico accomandatari di s.a.s.) vale il principio di trasparenza fiscale: i redditi societari si considerano redditi d'impresa e, quindi, rientrano nella base imponibile contributiva anche se diversi dal reddito che ha dato origine all'iscrizione previdenziale; (iii) resta comunque fermo che l'onere di provare l'effettivo svolgimento di un'attività lavorativa abituale e prevalente (che giustifichi l'iscrizione) grava sull'INPS quando contesta la natura meramente patrimoniale dell'attività; (iv) il vizio processuale relativo a presunta inammissibilità del ricorso INPS è stato escluso: la sentenza d'appello risultava adeguatamente motivata. Spese di giudizio di legittimità compensate.

Norme richiamate

  • D.L. 19 settembre 1992 n. 384, art. 3-bis (conv. L. 14 novembre 1992 n. 438)

    A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui alla L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono

    La Corte interpreta questa disposizione come norma che amplia la base imponibile contributiva: non si computa più solo il reddito derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione, ma la totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF.

  • L. 2 agosto 1990 n. 233, art. 1

    A decorrere dal 1 luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni ... è pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente

    Testo previgente che limitava la base imponibile al solo reddito che dava titolo all'iscrizione; la Corte spiega che tale regime è stato successivamente ampliato dall'art. 3-bis citato.

  • L. 27 dicembre 1996 n. 662, art. 1, comma 203 (riforma della L. 160/1975, art. 29)

    Ha modificato i presupposti dell'iscrizione alla gestione commercianti/artigiani in relazione alle attività svolte in forma societaria; la Corte richiama tale norma per distinguere il profilo dell'iscrizione obbligatoria da quello della determinazione della base imponibile.

  • L. 7 gennaio 1960 n. 1397, art. 2 (nel testo modificato dalla L. 45/1986, art. 3)

    Stabilisce l'obbligo d'iscrizione per i soci di società in nome collettivo e per i soci accomandatari di s.a.s., richiedendo la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), artt. 6, 44, 55

    La Corte utilizza il TUIR per qualificare i redditi: per le società di persone opera la trasparenza fiscale (art. 6): i redditi societari sono redditi d'impresa; gli articoli sulla distinzione fra redditi d'impresa e di capitale sono richiamati per definire quale sia il reddito rilevante ai fini contributivi.

  • Codice Civile, art. 2248

    Richiamato per affermare che l'uso dello schema societario per mero godimento patrimoniale non deve essere punito con un'estensione induttiva dell'obbligo contributivo quando mancano i presupposti soggettivi dell'iscrizione.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 354/2001

    Conferma la legittimità della disciplina che soggetta a contribuzione i redditi denunciati dai soci di società di persone, distinguendo la posizione dei soci di persone da quella dei soci di capitali e valorizzando l'elemento personale nelle società di persone.

Massime di principio

  • Per i soggetti iscritti alle gestioni artigiani/commercianti, la base imponibile contributiva va calcolata sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (art. 3-bis D.L. 384/1992 conv. L. 438/1992), non solo sul reddito che ha dato titolo all'iscrizione.
  • Per i soci di società di persone (s.n.c., s.a.s.) vale il principio di trasparenza fiscale: i redditi societari sono considerati redditi d'impresa e concorrono alla determinazione della base imponibile contributiva anche se derivano da attività diverse da quella che ha determinato l'iscrizione previdenziale.
  • Resta fermo che l'obbligo di iscrizione alla gestione (e quindi la relativa qualificazione soggettiva) richiede la prova di una partecipazione personale all'attività con carattere di abitualità e prevalenza; la mera posizione di socio o la forma societaria non bastano se non emerge l'effettivo apporto lavorativo.
  • La mera percezione di canoni di locazione, di norma, non costituisce attività d'impresa ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti; tuttavia, se tali redditi risultano denunciati in dichiarazione come redditi d'impresa di società di persone, essi entrano nella base imponibile contributiva.
  • L'onere della prova circa l'effettivo svolgimento di un'attività lavorativa prevalente (quando contestato) incombe sull'INPS; in assenza di prova contraria, i redditi dichiarati ai fini IRPEF sono parametri coerenti per la determinazione dell'imponibile contributivo.
  • Non è ammesso aggirare i limiti dell'iscrizione obbligatoria mediante sanzioni 'indirette' consistenti nell'estensione contributiva: la valutazione deve rispettare il parallelismo tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale.
  • In sede processuale, le censure di inammissibilità del ricorso avversario devono essere specifiche e fondate; la mancanza di tale dettaglio difficilmente conduce all'annullamento quando la sentenza impugnata risulti adeguatamente motivata.

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