Cassazione Civile, Sentenza n. 25785/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva ritenuto legittimo l'art. 15 del regolamento INPGI, che vieta il cumulo tra pensione di anzianità e redditi da lavoro, e quindi aveva respinto la domanda di restituzione di somme trattenute dall'INPGI per il divieto di cumulo. Il ricorrente chiedeva la disapplicazione dell'art. 15 e la restituzione di € 12.890,42 (più rivalutazione e interessi), deducendo che all'INPGI deve applicarsi la stessa disciplina prevista per l'Assicurazione Generale Obbligatoria (INPS) in materia di cumulabilità tra pensione e redditi da lavoro
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che, in tema di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, agli iscritti all'INPGI si debba applicare la medesima disciplina prevista per gli iscritti all'AGO gestito dall'INPS. Ne consegue la necessità di disapplicare l'art. 15 del Regolamento INPGI nella parte incongruente con la disciplina dell'AGO. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rimessa alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per esaminare la domanda del ricorrente alla luce del principio affermato; al giudice del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità
Norme richiamate
Regolamento INPGI, art. 15 (divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro)
La Corte ha disposto la disapplicazione dell'art. 15 nella parte in cui vieta il cumulo in contrasto con la disciplina dell'AGO; il regolamento non può prevalere su norme che riconducono il regime di cumulabilità al quadro legislativo applicabile alle forme sostitutive dell'AGO
Legge n. 416/1981, art. 38
Richiamata dal ricorrente e valutata congiuntamente ad altre norme: la giurisprudenza di legittimità interpreta il quadro normativo complessivo in favore dell'applicazione alla gestione INPGI delle regole di cumulabilità proprie dell'AGO
Legge n. 388/2000, art. 76, comma 4
La Corte ha ritenuto che l'autonomia gestionale riconosciuta all'INPGI non esclude l'applicazione della disciplina di cumulabilità prevista per l'AGO; il coordinamento previsto dall'art. 76 non autorizza una disciplina interna contraria alla normativa sostanziale sull'AGO
D.Lgs. n. 509/1994, art. 1
La qualifica di "ente privatizzato" ai sensi del d.lgs. 509/1994 non impedisce, di per sé, l'applicazione alla gestione INPGI delle norme di cumulabilità previste per l'AGO
Legge n. 289/2002, art. 44, comma 2
"a decorrere dal 1 gennaio 2003 il regime di totale cumulabilità tra redditi di lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, prevista dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 72, comma 1, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore ai 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di età. I predetti requisiti debbono sussistere all'atto del pensionamento"
La Corte ha ritenuto questa disposizione idonea a rappresentare una "norma espressa" che estende il regime di cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro anche alle forme sostitutive, comprese quelle gestite da enti privatizzati, impedendo quindi che regolamenti interni contrastanti prevalgano
D.L. n. 112/2008, art. 19 (conv. in L. n. 122/2008)
Il ricorrente aveva invocato la violazione di tale disposizione nella parte ritenuta inapplicabile dall'appello; la Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi che chiedevano l'applicazione del regime AGO anche all'INPGI, quindi portando alla disapplicazione delle norme interne contrarie
Cass. sez. un. n. 17589/2015
Le Sezioni Unite avevano escluso, in un diverso contesto normativo (D.L. n. 201/2011), che le forme gestite da enti privatizzati rientrino automaticamente nelle categorie di forme sostitutive/esclusive dell'AGO; la Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto tale pronuncia limitata al contesto specifico del D.L. 201/2011 e non applicabile come criterio interpretativo generale alla L. n. 289/2002 o alla materia del cumulo
D.L. n. 185/2008, art. 19, comma 18-ter (conv. L. n. 2/2009); L. n. 416/1981, art. 37, comma 1-bis
"l'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di pensione anticipata di cui al comma 1, lett. b), pari a 10 milioni di Euro annui a decorrere dall'anno 2009 è posto a carico del bilancio dello Stato"
La Corte ha richiamato questa disposizione per sottolineare che l'autonomia finanziaria dell'INPGI non è totale e che esistono forme di sostegno pubblico che rendono meno convincente l'argomento secondo cui l'ente potrebbe introdurre regole di cumulo divergenti in nome della propria autonomia
L. n. 234/2021, art. 1, comma 103
"Al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, con effetto dal 1 luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani \"Giovanni Amendola\" (INPGI) ai sensi della L. 20 dicembre 1951, n. 1564, art. 1 in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi (...)"
La norma è richiamata dalla Corte per evidenziare che il regime della gestione sostitutiva è destinato al trasferimento all'INPS, il che rafforza la considerazione che le regole dell'AGO siano rilevanti e applicabili anche ai rapporti gestiti dall'INPGI
Massime di principio
- Quando un ente privatizzato gestisce una forma di previdenza sostitutiva dell'AGO, le norme legislative che disciplinano il regime di cumulabilità tra pensione e redditi da lavoro possono essere direttamente applicate e prevalere su disposizioni regolamentari interne contrastanti
- La previsione di autonomia gestionale e contabile per enti privatizzati (es. art. 76 L. 388/2000) non autorizza l'adozione di regole interne che contraddicono una "norma espressa" del legislatore che ha esteso il regime di cumulabilità alle forme sostitutive (es. L. 289/2002, art. 44, comma 2)
- La giurisprudenza di legittimità è orientata a garantire l'omogeneità del trattamento pensionistico tra gestione INPS e forme sostitutive, salvo specifiche e chiare previsioni di legge che dispongano diversamente nello stesso contesto normativo
- La presenza di interventi di sostegno pubblico o di trasferimenti di competenze (es. L. 234/2021) indebolisce l'argomento dell'autonomia assoluta dell'ente privatizzato e rafforza l'applicabilità di regole generali dell'AGO
- In situazioni analoghe conviene valutare l'azione di disapplicazione della norma regolamentare interna e chiedere la restituzione delle somme trattenute, oltre a monitorare la giurisprudenza maggioritaria favorevole all'estensione del regime AGO alle forme sostitutive
- Occorre comunque verificare la presenza di norme espressamente derogatorie nel medesimo contesto normativo (o interventi legislativi successivi) e tenere conto delle pronunce delle Sezioni Unite quando trattano contesti normativi specifici diversi da quello del cumulo
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