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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 25717/2023 del 04/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato l'annullamento dell'intimazione di pagamento di € 1.462 per contributi 2008 in gestione separata nei confronti dell'ingegnere Barone, ritenendo l'attività autonoma episodica/occasionale e rilevando la mancata prova da parte dell'INPS dell'abitualità dell'attività professionale. L'INPS ha dedotto violazione di varie norme previdenziali e fiscali sostenendo l'erronea qualificazione dell'attività come occasionale e contestando l'uso del modesto reddito come elemento decisivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, ritenendo infondato il motivo proposto e osservando che l'INPS, con il proprio motivo, sostanzialmente chiedeva un nuovo esame di merito dei fatti (inosservanza del divieto di riesame del merito in Cassazione). La corte ha altresì dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato del professionista. Condanna dell'INPS al pagamento delle spese di lite (liquidate in € 1.000 per onorari e € 200 per esborsi, oltre accessori) e presa d'atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 26-31, Legge n. 35/1995

    Normativa richiamata dall'INPS in relazione alla qualificazione e contribuzione delle prestazioni autonome; nella decisione emerge che l'applicazione concreta richiede prova dell'abitualità dell'attività per l'assoggettamento ai contributi della gestione separata.

  • art. 18, D.L. 98/2011 conv. L. 111/2011

    Norma citata dall'INPS a sostegno della propria pretesa contributiva; la Corte di Cassazione non ha ritenuto che la sua interpretazione potesse sorreggere il riesame di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 8, comma 2, L. 247/2010

    Richiamata dall'INPS nel quadro normativo della contribuzione; nessuna diversa interpretazione definitiva fornita dalla Cassazione, che ha rimesso la valutazione sulla prova dell'abitualità al giudice di merito.

  • art. 44, comma 2, D.L. 269/2003 conv. L. 326/2003

    Citata dall'INPS sul tema degli obblighi contributivi; la Suprema Corte non ha riformato la valutazione probatoria del giudice d'appello.

  • art. 2935 c.c.

    Norma sul termine di prescrizione evocata nel ricorso incidentale condizionato: la questione circa il dies a quo della prescrizione (termine di versamento vs. presentazione dichiarazione dei redditi) è stata sollevata ma è rimasta assorbita dalla decisione.

  • artt. 2 e 3, L. 335/1995

    Norme generali sul sistema previdenziale richiamate a supporto delle argomentazioni sull'obbligo contributivo; la Cassazione ha ribadito che l'accertamento dell'obbligo richiede prova dell'abitualità dell'attività.

  • art. 17, DPR 435/2001

    Norma sul contenuto della documentazione fiscale e probatoria citata nel contesto di contestazione degli elementi probatori; la censura relativa alla prova documentale non ha condotto a riforma della decisione di merito.

  • artt. 10-13 e 18, D.Lgs. 241/1997

    Norme sul procedimento di accertamento e notificazione tributaria evocate rispetto al decorso della prescrizione; il punto determinante (dies a quo) è stato rimesso alla valutazione del giudice di merito e il ricorso incidentale in proposito è rimasto assorbito.

  • art. 5, R.D.L. 1827/1935

    Richiamato dal ricorso incidentale in relazione a profili esecutivi e di tenuta delle pretese; la Suprema Corte non ha fornito una diversa interpretazione tale da modificare l'esito di merito.

  • art. 13, commi 1, 1-bis e 1-quater, DPR n. 115/2002

    Norme relative al contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso (raddoppio) da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • In materia contributiva il soggetto che agisce per ottenere il pagamento ha l'onere della prova circa l'abitualità dell'attività autonoma: senza prove sufficienti l'obbligo contributivo può essere escluso.
  • Il modesto ammontare del reddito può essere indice dell'occasionalità, ma non è di per sé decisivo: va valutato nel contesto probatorio complessivo.
  • La Corte di Cassazione non è competente a riesaminare il merito dei fatti già valutati dai giudici di merito; le censure che chiedono un nuovo esame probatorio vengono rigettate.
  • Questioni complesse sul decorso della prescrizione (dies a quo) devono essere adeguatamente dedotte e provate nel grado di merito; se sollevate solo in via incidentale possono rimanere assorbite.
  • In caso di soccombenza dell'ente che propone ricorso, è possibile la condanna alle spese e l'applicazione delle norme sul contributo unificato (anche con raddoppio) a carico del ricorrente.

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