Cassazione Civile, Sentenza n. 17777/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva citato in Italia la società tedesca per la risoluzione del contratto di compravendita di un'imbarcazione (domanda di restituzione del prezzo, rimborsi manutenzione e risarcimento danni). Dopo l'apertura della procedura di insolvenza in Germania la Corte di Appello di Trieste dichiarò improcedibile la domanda in applicazione delle norme italiane sulla fallimentare (esclusione della cognizione ordinaria delle pretese ricomprese nel passivo). Il ricorso in Cassazione denunciava, in particolare, la violazione del Regolamento (CE) n. 1346/2000 (soprattutto art. 4) e il pregiudizio del diritto al giusto processo/diritto di azione, sostenendo che, nelle procedure di insolvenza transfrontaliere, il giudice dello Stato dove la causa è pendente alla data di apertura della procedura deve continuare a conoscere della controversia ma applicando la legge dello Stato di apertura della procedura (legge tedesca), e che la sentenza impugnata aveva erroneamente applicato norme interne italiane che avrebbero lasciato il creditore senza tutela efficace.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso, ritenendoli fondati, e ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Trieste limitatamente a queste censure. La Corte ha affermato il principio secondo cui, nelle procedure di insolvenza transfrontaliere, il giudice adito dal creditore prima dell'apertura della procedura conserva il diritto-dovere di decidere la controversia, ma deve applicare la legge della procedura di insolvenza individuata secondo l'art. 4 del Regolamento 1346/2000; dunque, se la legge di apertura (qui quella tedesca) lascia la cognizione al giudice ordinario, il giudice italiano non poteva dichiarare improcedibile la domanda per richiamare la propria disciplina fallimentare. Inoltre, la Corte ha rilevato che, anche secondo la normativa interna (art. 72 L.Fall.), la domanda di risoluzione volta a liberare la parte in bonis dagli obblighi contrattuali poteva essere comunque esaminata in sede ordinaria separandola dalle pretese concorsuali. La causa è stata rinviata alla Corte di Appello di Trieste in diversa composizione; le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico della resistente.
Norme richiamate
Regolamento (CE) n. 1346/2000
art. 4, art. 15, art. 16, art. 25
L'art. 4 (legge di apertura) determina gli effetti della procedura di insolvenza sulle azioni giudiziarie: i procedimenti pendenti possono proseguire ma devono essere regolati dalla legge dello Stato di apertura; pertanto il giudice dello Stato in cui la causa è pendente deve applicare la legge di apertura e non imporre l'applicazione della propria disciplina fallimentare interna se contrastante.
Legge fallimentare (L. Fall.)
art. 43, art. 52, art. 72, art. 93, art. 96
Secondo art. 72 L.Fall. la domanda di risoluzione proposta prima della dichiarazione di fallimento che sia diretta esclusivamente a pretese restitutorie o risarcitorie deve essere proposta nel rito concorsuale; tuttavia la domanda di risoluzione volta a conseguire finalità estranee al concorso (es. liberazione della parte in bonis o escussione di garanzie) può proseguire in sede ordinaria dopo interruzione e riassunzione. La Corte ha richiamato la necessità di separare le pretese concorsuali da quelle procedibili in sede ordinaria.
Codice di procedura civile (c.p.c.)
art. 42, art. 112, art. 103, art. 295, art. 303
Richiami procedurali e garanzie del giusto processo: la Corte ha ritenuto che la mancata considerazione delle norme processuali e del diritto di azione/difesa (art. 42 e 112 c.p.c.) abbia inciso sulla decisione di merito, e ha richiamato la disciplina sulla sospensione/interruzione e sugli effetti processuali collegati all'apertura della procedura.
Costituzione della Repubblica Italiana
Sono richiamati i principi del diritto di azione e del giusto processo: la pronuncia impugnata è stata censurata anche perché avrebbe prodotto un sostanziale diniego di giustizia, costringendo il creditore a ottenere una forma di tutela non prevista dall'ordinamento dello Stato di apertura.
Massime di principio
- Nelle insolvenze transfrontaliere regolate dal Regolamento 1346/2000 la legge dello Stato di apertura (art. 4) governa gli effetti sulle azioni giudiziarie pendenti: il giudice del luogo in cui la causa è già pendente deve continuare a conoscere della controversia applicando la legge di apertura, non la propria disciplina interna fallimentare se incompatibile.
- Se la legge della procedura di apertura preserva la competenza del giudice ordinario (come nel diritto tedesco), il giudice italiano non può dichiarare improcedibile una domanda pendente richiamando regole interne che sposterebbero la cognizione esclusivamente in sede concorsuale.
- Occorre separare le pretese: le domande dirette esclusivamente a ottenere riparti concorsuali (restituzioni/risarcimenti) rientrano nel rito concorsuale, mentre la domanda di risoluzione finalizzata a liberare la parte in bonis o ad ottenere rimedi verso terzi può essere decisa in sede ordinaria dopo interruzione e riassunzione.
- Il giudice nazionale deve evitare soluzioni che lascino il creditore senza tutela effettiva a causa di conflitti tra norme di diversi Stati membri; l'applicazione coordinata del Regolamento è funzionale alla garanzia del diritto di azione.
- In caso di procedura di rinvio della Cassazione, il giudice di merito è tenuto a conformarsi al principio di diritto espresso dalla Corte in sede di legittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 21 giu 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 17717/2023 del 21/06/2023
- Sentenza civile · 21 giu 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 17724/2023 del 21/06/2023
- Sentenza civile · 21 giu 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 17726/2023 del 21/06/2023
- Sentenza civile · 21 giu 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 17743/2023 del 21/06/2023
- Sentenza civile · 21 giu 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 17749/2023 del 21/06/2023
- Sentenza civile · 21 giu 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 17750/2023 del 21/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →