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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02206/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di accertamento per violazione dell’art. 174, comma 8, cod. strada, contestata alla società proprietaria del mezzo per avere il veicolo circolato per oltre 4 ore e mezza senza interruzioni. Il controllo su strada era avvenuto il 30 luglio 2018, ma la violazione era stata rilevata solo successivamente, il 18 agosto 2018, mediante estrazione ed esame dei dati del cronotachigrafo e confronto con i registri di servizio. La società aveva opposto il verbale sostenendo, in sintesi: 1) che il termine di 90 giorni per la contestazione/notifica decorresse dalla data del fatto (20 luglio 2018) e non dalla data in cui l’amministrazione aveva concluso le verifiche; 2) che non vi fosse prova dello svolgimento delle attività istruttorie richiamate dal giudice di merito; 3) che la violazione fosse immediatamente accertabile e quindi non fosse legittima la contestazione differita; 4) che il Tribunale non avesse dato ingresso alla querela di falso proposta contro la relata di notifica del verbale, asseritamente avvenuta il 19 ottobre 2018. Il Comune ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretto l’assunto del giudice di merito secondo cui, in presenza di una violazione accertata solo dopo l’esame dei dati del cronotachigrafo e dei registri di servizio, il termine per la contestazione decorre dal momento in cui tali verifiche sono state completate e l’illecito è emerso all’amministrazione, non dalla data materiale del fatto. Ha inoltre rilevato che la contestazione immediata non era possibile, perché l’infrazione era stata accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, e che la dedotta querela di falso era irrilevante, poiché anche prendendo come data di spedizione quella prospettata dalla società, il termine di 90 giorni risultava comunque rispettato. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 174, comma 8, cod. strada

    norma violata per la circolazione del mezzo senza le prescritte interruzioni nella guida; costituisce il presupposto della sanzione contestata.

  • art. 201 cod. strada

    il termine di 90 giorni per la contestazione/notifica decorre, nei casi in cui l’illecito emerga solo dopo verifiche tecniche necessarie, dal momento in cui l’amministrazione completa l’accertamento e non necessariamente dalla data del fatto.

  • art. 200 cod. strada

    la contestazione deve essere immediata quando possibile; altrimenti opera il regime della contestazione differita previsto dall’art. 201.

  • art. 384 reg. esec. cod. strada

    chiarisce il significato di "quando è possibile" e indica tra i casi di impossibilità l’accertamento in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo.

  • Regolamento CE n. 561 del 2006

    richiamato come fonte delle prescrizioni sulle pause di guida e come contesto normativo per l’accertamento delle violazioni tramite cronotachigrafo.

  • art. 115 c.p.c.

    la censura sul difetto di prova è stata respinta perché la circostanza dell’accertamento tramite cronotachigrafo era pacifica; per il resto il motivo mirava a sovvertire un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione.

  • art. 14 L. n. 689 del 1981

    la disciplina generale sulla contestazione immediata delle violazioni amministrative è stata ritenuta derogata dalla disciplina speciale del codice della strada nei casi di contestazione differita.

  • art. 355 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo in relazione alla querela di falso, ma la questione è stata assorbita e ritenuta comunque irrilevante nel caso concreto.

Massime di principio

  • Nelle violazioni amministrative del codice della strada che richiedano verifiche tecniche o analisi di dati registrati, la data di accertamento rilevante ai fini del termine per la contestazione non coincide automaticamente con la data del fatto, ma con il momento in cui l’amministrazione completa le attività necessarie a far emergere l’illecito.
  • La contestazione differita è legittima quando l’infrazione non sia immediatamente percepibile al controllo su strada e la verifica richieda l’esame di documenti o dati tecnici, purché le operazioni siano svolte in un termine ragionevolmente breve.
  • Quando l’accertamento avviene in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo e l’autore materiale dell’illecito non è quello presente al momento del controllo, non sussiste l’obbligo di contestazione immediata.
  • In cassazione non è sindacabile il giudizio di fatto del giudice di merito che, sulla base degli atti e del verbale, abbia ritenuto pacifico lo svolgimento di verifiche tecniche e l’emersione successiva dell’infrazione.
  • Una censura sulla relata di notifica o una querela di falso è irrilevante quando, anche assumendo la data di notifica più favorevole al ricorrente, il termine decadenziale per la contestazione risulti comunque rispettato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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