Cassazione Penale, Sentenza n. 32519/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Colomba impugnava la sentenza di condanna per il reato di collusione del militare (art. 3 l. 1383/1941 con riferimento agli artt. 215 e 219 cod. pen. mil. pace), deducendo: 1) inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche svolte nel 2017 in altro procedimento (per sfruttamento della prostituzione) perché autorizzate per diverso procedimento e anteriori al 31/08/2020; 2) vizio di motivazione e travisamento della prova per non aver valutato adeguatamente il contratto "rent to buy" del 2018, che secondo la difesa dimostrerebbe la regolarità del rapporto contrattuale e l'assenza di interesse dell'imputato nell'attività contestata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato le decisioni dei giudici di merito. Sono stati ritenuti utilizzabili i risultati delle intercettazioni in quanto connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., al procedimento originario del 2017; la prova (intercettazioni, dichiarazioni del proprietario e accertamenti di sopralluogo) è stata ritenuta adeguatamente valutata dai giudici di merito. Pertanto è stata confermata la condanna inflitta dal Tribunale Militare di Roma (23/01/2024) e già confermata in appello (27/11/2024): pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione, sostituita con reclusione militare per pari durata, con rimozione del grado; concessi i benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p.
Norme richiamate
art. 3, legge 1383/1941
Norma sostanziale contestata (collusione del militare). La Corte ha ritenuto sussistente il reato in base agli elementi probatori.
artt. 215 e 219 cod. pen. mil. pace
Richiamati come norme del codice penale militare di pace pertinenti alla fattispecie; la condotta è stata valutata anche con riferimento a tali disposizioni.
art. 12 cod. proc. pen.
Disciplina della connessione tra reati: la Corte ha ritenuto che i reati fossero teleologicamente connessi e parte di un medesimo disegno criminoso, giustificando l'utilizzabilità delle intercettazioni.
art. 270 cod. proc. pen.
divieto di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate
Applicato nella versione previgente al 31/08/2020: la limitazione valeva ma non impediva l'uso quando i reati risultano connessi ex art.12; dunque le intercettazioni del 2017 sono ammesse nel procedimento militare per la connessione constatata.
art. 266 cod. proc. pen.
Norma sulle intercettazioni e sui reati per i quali possono essere disposte: la Corte ha richiamato i limiti di ammissibilità di cui a tale norma nel valutare l'utilizzabilità.
art. 192 cod. proc. pen.
Regole di valutazione della prova: la Corte ha ritenuto che non sussistesse vizio di motivazione o travisamento decisivo, essendo la valutazione di merito adeguata e congruamente motivata.
art. 163 e art. 175 cod. pen.
Norme che definiscono i benefici concessi al condannato; la sentenza di merito ha concesso tali benefici e la Cassazione non ha rimosso tale decisione.
Massime di principio
- Intercettazioni disposte in un procedimento originario antecedente al 31/08/2020 possono essere utilizzate in un diverso procedimento solo se i reati sono connessi ai sensi dell'art.12 cod. proc. pen.; la connessione si valuta teleologicamente e richiede continuità e profili di prodromicità tra le condotte.
- Il semplice collegamento investigativo tra fatti non è sufficiente: la connessione richiede che i fatti facciano parte di un medesimo disegno criminoso o che siano posti in essere senza soluzione di continuità per la realizzazione dello stesso fine illecito.
- Documenti o atti sopravvenuti (es. contratto rent to buy del 2018) possono essere irrilevanti se non concernono direttamente il fatto storico contestato (es. contratto simulato del 2017). La rilevanza probatoria si valuta rispetto al momento e all'oggetto dell'imputazione.
- In Cassazione non sono ammissibili censure di mera valutazione di merito o di mancata considerazione non decisiva di documenti, salvo che siano indicati elementi chiari e decisivi il cui travisamento avrebbe inevitabilmente determinato esito diverso.
- La difesa deve sollevare specificamente in appello le questioni di fatto e di prova che si ritengono decisive; argomentazioni nuove non adeguatamente svolte in appello difficilmente saranno accolte in Cassazione.
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