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Sentenza

Sentenza n. 7747/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della graduatoria definitiva V Bando (contratti di filiera) dei programmi e dei progetti presentati nell'ambito dell'Avviso n. 0182458 del 22 aprile 2022 e del Decreto del M.A.S.A.F. di approvazione prot. n. 0633056 del 15.11.2023, (limitatamente alla posizione della ricorrente 140^ posizione); - del decreto pubblicato il 12 gennaio 2024; - e degli atti presupposti, in particolare delle griglie di valutazione redatte dalla Commissione di valutazione.

Giustizia amministrativa202402743

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva del V Bando per i contratti di filiera, nella parte relativa al punteggio e alla collocazione del programma della ricorrente, nonché il decreto di approvazione e gli atti istruttori e valutativi presupposti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (soggetto proponente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, collocata in graduatoria in posizione non immediatamente finanziabile, ha contestato il punteggio attribuito dalla Commissione di valutazione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione della lex specialis, il difetto del presupposto e l'illogicità dell'attribuzione di 3 anziché 6 punti per l'incidenza delle aziende di produzione primaria nell'accordo di filiera, sostenendo che nel calcolo dovessero essere inclusi anche i beneficiari indiretti. Con il secondo motivo ha lamentato errore di fatto, difetto di istruttoria e carenza di motivazione per il mancato riconoscimento di 2 punti relativi alla certificazione posseduta da un beneficiario per la lavorazione della carne di pollo. Con il terzo motivo ha contestato il mancato riconoscimento di 5 punti per un sistema di etichettatura volontaria cui aderiva altro beneficiario. Con il quarto motivo ha dedotto ulteriore difetto di istruttoria, carenza di motivazione, violazione dei principi di trasparenza, imparzialità ed efficienza e disparità di trattamento, sostenendo che la Commissione avesse dedicato un tempo insufficiente alla valutazione delle domande. Nel corso del giudizio, dopo il riesame disposto dal TAR, la Commissione ha confermato la valutazione originaria salvo riconoscere 2 punti aggiuntivi per una certificazione, portando il punteggio complessivo a 85,20. Successivamente, a seguito dello scorrimento della graduatoria e dell'adesione della ricorrente alla nuova procedura, il Ministero ha concesso le agevolazioni ed è stato sottoscritto il Contratto di Filiera.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che la sottoscrizione del Contratto di Filiera e il riconoscimento del beneficio economico avessero integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale della ricorrente, privandola di ogni ulteriore utilità concreta derivante dall'annullamento degli atti impugnati. È stata assorbita l'istanza relativa alla presunta inottemperanza dell'ordinanza istruttoria. Ai fini della soccombenza virtuale, il Collegio ha tuttavia valutato la fondatezza delle censure. Ha ritenuto non fondata la doglianza relativa al primo criterio di valutazione: il punteggio per l'incidenza delle aziende di produzione primaria deve valorizzare l'attività concretamente svolta dai beneficiari, diretti o indiretti, nella realizzazione e nel miglioramento del programma, non potendo rilevare soggetti privi di un ruolo diretto e incidente sulla filiera. Ha invece ritenuto fondata la censura relativa alla certificazione del beneficiario Amedei Giorgio: a fronte di una dichiarazione e di un principio di prova documentale dell'esistenza della certificazione, l'Amministrazione avrebbe dovuto chiedere chiarimenti o consentirne la produzione mediante soccorso istruttorio, non essendo prevista dalla lex specialis una sanzione di irricevibilità. Ha preso atto che, in sede di riesame, era stato riconosciuto un punteggio aggiuntivo per la certificazione del beneficiario Martini Alimentare. Il ricorso è stato quindi considerato parzialmente fondato ai soli fini della soccombenza virtuale. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 1.500 euro oltre accessori in favore della ricorrente; le spese sono state compensate nei rapporti con le altre parti.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    pieno soddisfacimento, per fatto dell'Amministrazione ed in via extragiudiziale, della pretesa originaria e successivamente azionata con la domanda giudiziale

    La cessazione della materia del contendere presuppone il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale e il conseguimento del bene della vita, in modo da rendere inutile la prosecuzione del processo.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Richiamato per la fissazione dell'udienza pubblica in luogo della definizione immediata della fase cautelare.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato per la regolazione delle spese sulla base della soccombenza virtuale, dopo la cessazione della materia del contendere.

  • art. 8.4 dell'Avviso pubblico del 22 aprile 2022

    Individuato come base della possibilità di chiedere chiarimenti o consentire la produzione documentale mediante soccorso istruttorio, quando sia stato fornito un principio di prova e la lex specialis non preveda una sanzione di irricevibilità.

  • art. 9, comma 4, dell'Avviso pubblico del 21 luglio 2022

    Rilevante per il criterio di attribuzione del punteggio relativo all'incidenza delle aziende di produzione primaria nell'accordo di filiera.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere richiede che, per effetto dell'attività dell'Amministrazione, il ricorrente abbia conseguito integralmente il bene della vita perseguito, così da non poter ottenere un'ulteriore utilità concreta dall'annullamento dell'atto impugnato.
  • Ai fini del punteggio relativo all'incidenza delle aziende di produzione primaria in un accordo di filiera, devono essere valorizzati i soggetti, diretti o indiretti, che svolgano concretamente un ruolo nella realizzazione e nel miglioramento del programma; non rilevano invece soggetti privi di un ruolo diretto e incidente sulla filiera.
  • Quando il concorrente abbia dichiarato l'esistenza di una certificazione e fornito un principio di prova documentale, l'Amministrazione deve, in assenza di una specifica sanzione prevista dalla lex specialis, chiedere chiarimenti o consentire la produzione della certificazione mediante soccorso istruttorio, anziché attribuire automaticamente un punteggio pari a zero.
  • Dopo la cessazione della materia del contendere, il giudice può esaminare la fondatezza delle pretese ai soli fini della soccombenza virtuale e della regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieAccesso documentaleIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSoccorso istruttorioSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoria

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