Sentenza del 14/07/2017 n. 793 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Registro - registrazione atti giudiziari - sentenza di esecuzione del contratto in forma specifica - pagamento del prezzo - condizione potestativa - non sussiste - conseguenze - registrazione a tassa fissa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la tassazione della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 2932 c.c., con cui era stato disposto il trasferimento di un terreno dal promissario alienante V. G. M. al promissario acquirente M. S., subordinatamente al pagamento di 300.000 euro oltre accessori. L'Agenzia delle Entrate aveva applicato le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale, ritenendo che la condizione del pagamento fosse meramente potestativa e dovesse quindi considerarsi non apposta. Il ricorrente sosteneva invece che si trattasse di una condizione potestativa non meramente potestativa, poiché il suo avveramento richiedeva non soltanto una manifestazione di volontà, ma anche la disponibilità e l'effettivo pagamento di una somma rilevante.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del contribuente e riformato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che la condizione relativa al pagamento del prezzo era una condizione sospensiva potestativa, ma non meramente potestativa. Pertanto, la sentenza di esecuzione specifica doveva essere registrata applicando l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 27, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, anziché in misura proporzionale. È stata dichiarata la compensazione delle spese di giudizio tra le parti. La successiva mancata corresponsione del prezzo e la risoluzione del preliminare sono state ritenute irrilevanti, perché successive e non incidenti sulla tassazione della prima sentenza.
Norme richiamate
Art. 2932 cod. civ.
esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto
La sentenza può produrre gli effetti del contratto definitivo non concluso, disponendo il trasferimento dell'immobile anche subordinatamente all'adempimento di una condizione, come il pagamento del prezzo.
Art. 1355 cod. civ.
condizione meramente potestativa
La condizione è meramente potestativa quando il suo avveramento dipende dal mero arbitrio della parte. Non è invece meramente potestativa quando la decisione è collegata a fattori oggettivi e soggettivi apprezzabili o richiede un'effettiva prestazione.
Art. 27, comma 1, d.P.R. n. 131 del 1986
atti sottoposti a condizione sospensiva
Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono soggetti a imposta di registro in misura fissa, quando la condizione è effettiva e non deve essere considerata come non apposta.
Art. 27, comma 3, d.P.R. n. 131 del 1986
La disposizione è stata applicata dall'Amministrazione finanziaria sul presupposto che la condizione fosse meramente potestativa e quindi fiscalmente irrilevante; tale interpretazione è stata respinta dal giudice.
Artt. 15, 35 e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992
Disposizioni processuali richiamate nel dispositivo della decisione per la pronuncia sull'accoglimento del ricorso e sulla regolazione delle spese.
Massime di principio
- Quando una sentenza ex art. 2932 c.c. trasferisce un immobile subordinatamente al pagamento del prezzo, la clausola di pagamento costituisce normalmente una condizione sospensiva effettiva, non meramente potestativa, se il suo avveramento richiede l'effettiva disponibilità e corresponsione di una somma di denaro.
- La condizione non è meramente potestativa per il solo fatto che dipende dalla condotta di una parte: occorre verificare se il suo avveramento dipenda dal mero arbitrio oppure da un comportamento concreto, economicamente impegnativo e verificabile.
- Se la condizione è sospensiva e non meramente potestativa, la sentenza deve essere registrata in misura fissa ai sensi dell'art. 27, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, anziché in misura proporzionale.
- Gli eventi successivi alla sentenza, come il mancato pagamento del prezzo o la successiva risoluzione del preliminare, non modificano necessariamente la tassazione dell'atto originario, che deve essere valutata in base al contenuto della sentenza al momento della sua registrazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 lug 2017Sentenza del 14/07/2017 n. 122 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 14 lug 2017Sentenza del 14/07/2017 n. 123 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 14 lug 2017Sentenza del 14/07/2017 n. 170 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 14 lug 2017Sentenza del 14/07/2017 n. 190 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 14 lug 2017Sentenza del 14/07/2017 n. 197 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 14 lug 2017Sentenza del 14/07/2017 n. 199 - Corte Costituzionale
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →