Cassazione Penale, Sentenza n. 4199/2022 del 07/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva l'erronea applicazione della riduzione della pena per il rito abbreviato: la Corte d'appello aveva ridotto di un terzo la pena relativa alla contravvenzione (capo 3) mentre, secondo l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103/2017, la riduzione per le contravvenzioni deve essere di mezza misura. Inoltre la Corte di legittimità ha esaminato la questione della prescrizione del reato (porto illegale di coltello) commesso il 12 agosto 2016.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio per cui l'art. 442, comma 2, c.p.p., novellato dalla legge n. 103/2017, si applica ai fatti anteriori salvo sentenza irrevocabile, e che, in caso di continuazione fra delitti e contravvenzioni, la riduzione per il rito va applicata distintamente: metà per gli aumenti relativi alle contravvenzioni e un terzo per quelli relativi ai delitti. Tuttavia il reato contestato (12/08/2016) si è estinto per prescrizione al 12/08/2020 (termine di quattro anni per la contravvenzione), sicché la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente al capo 3) e la pena relativa (giorni 10 di reclusione) è stata eliminata.
Norme richiamate
art. 442, comma 2, cod. proc. pen. (come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103)
La modifica prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione con rito abbreviato, la pena sia diminuita della metà (e non di un terzo). La norma, pur processuale, ha effetto sostanziale più favorevole e si applica anche a fatti anteriori salvo che sia intervenuta sentenza irrevocabile. In caso di continuazione fra delitti e contravvenzioni la decurtazione va effettuata separatamente: metà sugli aumenti per contravvenzioni, un terzo su quelli per delitti.
art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110
Norma sulla disciplina delle armi; la condotta di porto di un coltello è stata qualificata quale contravvenzione ai sensi di questa disposizione.
art. 2, comma 4, cod. pen.
Fornisce il riferimento per l'eccezione alla retroattività della norma: la modifica si applica ai fatti anteriori salvo che la sentenza sia irrevocabile.
art. 99, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato rispetto alla recidiva; la Corte osserva che, per la natura contravvenzionale del fatto, la recidiva ex art. 99, comma 4, non rileva ai fini della durata della prescrizione del reato in esame.
Massime di principio
- La riduzione della pena per il rito abbreviato prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p. (modificato nel 2017) si applica anche ai fatti commessi prima della modifica, salvo che la sentenza sia ormai irrevocabile; quindi va sempre verificata la maggiore favorevolezza per il condannato.
- In presenza di continuazione tra reati (delitti) e contravvenzioni, le riduzioni per il rito abbreviato devono essere calcolate separatamente: metà sugli aumenti relativi alle contravvenzioni e un terzo sugli aumenti relativi ai delitti.
- Per le contravvenzioni occorre controllare attentamente i termini di prescrizione (generalmente quattro anni) e le date di consumo del reato: la prescrizione può estinguere il reato anche durante il processo e determinare l'annullamento parziale senza rinvio.
- Se un capo di imputazione si è estinto per prescrizione, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la parte della sentenza relativa a quel capo ed eliminare la pena corrispondente.
- Nel valutare la prescrizione e la recidiva, verificare la natura contravvenzionale o delittuale del fatto, poiché alcune disposizioni sulla recidiva o sui termini possono avere diversa incidenza a seconda della qualificazione giuridica.
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