Sentenza del 24/06/2020 n. 1883 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Notifica del ricorso tramite il servizio postale - Successiva costituzione in giudizio telematica - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’amministrazione ha contestato la costituzione telematica dell’appellante tramite il sistema Sigit, ritenendola incompatibile con le modalità cartacee utilizzate per notificare il ricorso e invocando la violazione degli artt. 9 e 10 del D.M. 163/2013. La questione era se la scelta della modalità di notifica e deposito compiuta da una parte vincolasse anche la modalità di costituzione dell’altra parte o nei successivi gradi di giudizio.
La decisione
È stata esclusa l’inammissibilità dell’appello: la notifica postale del ricorso non impedisce la successiva costituzione telematica tramite Sigit. La scelta processuale di una parte non vincola quella della controparte; l’opzione telematica può essere esercitata per la prima volta anche in appello, indipendentemente dalle modalità impiegate per instaurare il giudizio di primo grado o per notificare l’atto di appello. Il testo fornito non indica ulteriori statuizioni, come la decisione sul merito o sulle spese.
Norme richiamate
La scelta operata dal ricorrente in ordine alle modalità di notifica e deposito degli atti processuali non vincola la modalità di costituzione della controparte in qualsiasi grado di giudizio. Pertanto, l'opzione telematica può essere esercitata per la prima volta anche in appello, a prescindere dalle modalità con cui il ricorrente ha instaurato il giudizio di primo grado, ovvero ha notificato l'atto di appello.
Gli artt. 9 e 10 non impongono che la costituzione telematica segua la stessa modalità scelta dall’altra parte per notificare o depositare gli atti. La parte può adottare la modalità telematica anche per la prima volta in appello.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la scelta di notificare o depositare gli atti con modalità cartacea da parte di un soggetto non vincola la controparte: le modalità di costituzione si valutano autonomamente per ciascuna parte.
- La costituzione telematica può essere scelta anche per la prima volta in appello, senza che la modalità usata per instaurare il giudizio di primo grado o notificare l’impugnazione determini, di per sé, l’inammissibilità.
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