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Sentenza

Sentenza n. 633/2026 - Bari, Sezione 3

per l’accertamento dell'illegittimità di ogni pretesa integrazione di pagamento a “conguaglio” degli oneri concessori, in misura pari ad €6.410,84, versati in favore del Comune di Turi in relazione al permesso di costruire n.25 del 16 aprile 2010, importo richiesto con la nota dirigenziale prot. n 148902961 del 31.08.2020 notificata in data 10 settembre 2020.

Giustizia amministrativa202001409

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: richiesta di conguaglio degli oneri concessori relativi al permesso di costruire n. 25/2010, per l'importo di € 6.410,84

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (titolare del permesso edilizio)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità della pretesa comunale di conguaglio e della non debenza delle somme richieste, deducendo che il contributo di costruzione era stato quantificato dal Comune e integralmente versato al rilascio del titolo nel 2010. Ha sostenuto che la richiesta del 2020 fosse intervenuta oltre il termine decennale di prescrizione, anche considerando la sospensione prevista dalla disciplina emergenziale COVID-19. Ha inoltre dedotto che la variante del 2013 avesse carattere non sostanziale, riguardando modifiche interne e un vano accessorio interrato, senza aumento della superficie utile, mutamento di destinazione d'uso o incremento del carico urbanistico. Il Comune ha replicato che il conteggio originario era fondato su indici erronei, successivamente rettificati nel 2019, e che la richiesta costituiva esercizio doveroso del potere di rettifica. Ha sostenuto che, per il costo di costruzione, la prescrizione decorresse dall'ultimazione dei lavori, dichiarata nel 2013, e che la variante incidesse comunque sul rapporto contributivo. In via subordinata, ha affermato che l'intero conguaglio fosse imputabile al costo di costruzione, essendo gli oneri di urbanizzazione già integralmente coperti dal versamento originario.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso. Ha distinto le due componenti del contributo di costruzione: gli oneri di urbanizzazione, esigibili al rilascio del titolo, e il costo di costruzione, esigibile secondo le modalità comunali e comunque entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori. Per gli oneri di urbanizzazione, il termine decennale di prescrizione decorreva dal 16 aprile 2010, data di rilascio del permesso, e risultava decorso quando il Comune aveva richiesto il conguaglio il 31 agosto 2020, in assenza di atti interruttivi tempestivi. La variante del 2013 non ha spostato tale decorrenza, poiché dalle planimetrie risultavano soltanto modifiche interne e un vano accessorio interrato, senza nuovo carico urbanistico, aumento della superficie utile residenziale o mutamento di destinazione d'uso. Per il costo di costruzione, invece, il termine decorreva dall'ultimazione dei lavori, dichiarata nel 2013, sicché nel 2020 la prescrizione non era maturata. Il pagamento anticipato effettuato nel 2010 non modificava il momento legale di esigibilità e quindi non anticipava il dies a quo della prescrizione. Il TAR ha inoltre ritenuto non provata la tesi comunale secondo cui l'intero conguaglio fosse riferibile al solo costo di costruzione: una volta provata la prescrizione della quota relativa agli oneri di urbanizzazione, spettava al Comune dimostrare il fatto modificativo o estintivo consistente nell'imputazione dell'intero conguaglio alla diversa voce del costo di costruzione, nonché ricostruire quanto già versato e a quale titolo. È stata quindi dichiarata la prescrizione del credito relativo agli oneri di urbanizzazione, lasciando salvo il potere comunale di ricalcolare, con adeguata istruttoria e prova dei versamenti pregressi, l'eventuale somma ancora dovuta a titolo di costo di costruzione. Le spese sono state compensate per l'accoglimento parziale.

Norme richiamate

  • art. 16 d.P.R. 380/2001

    Il contributo di costruzione si compone di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione; la quota relativa agli oneri di urbanizzazione è dovuta al rilascio del titolo, mentre il costo di costruzione è dovuto secondo le modalità comunali e comunque non oltre sessanta giorni dall'ultimazione della costruzione.

    La norma individua momenti diversi di esigibilità delle due componenti del contributo e, conseguentemente, diversi dies a quo per la prescrizione.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

    Il dies a quo della prescrizione coincide con il momento di esigibilità della singola componente del contributo di costruzione; il pagamento anticipato non modifica tale momento legale.

  • art. 2697 c.c.

    Spetta all'attore provare i fatti costitutivi del diritto azionato, mentre al convenuto spetta provare i fatti modificativi od estintivi.

    Nell'azione di accertamento negativo del credito, il ricorrente deve provare il fatto costitutivo della propria pretesa, inclusa la prescrizione; dopo la prova della prescrizione della quota relativa agli oneri di urbanizzazione, grava sull'amministrazione la prova dell'imputazione dell'intero conguaglio al solo costo di costruzione, quale fatto modificativo o estintivo degli effetti della prescrizione.

Massime di principio

  • Ai fini della prescrizione del credito relativo al contributo di costruzione, occorre distinguere le singole componenti: per gli oneri di urbanizzazione il termine decorre dal rilascio del titolo edilizio, mentre per il costo di costruzione decorre dall'ultimazione dei lavori, nel rispetto della disciplina di esigibilità prevista dall'art. 16 d.P.R. 380/2001.
  • Una variante edilizia non sostanziale, limitata a modifiche interne o a opere prive di incremento della superficie utile, mutamento di destinazione d'uso e nuovo carico urbanistico, non sposta il dies a quo della prescrizione relativo agli oneri di urbanizzazione già esigibili con il titolo originario.
  • Il pagamento anticipato del contributo di costruzione costituisce comportamento esecutivo del debitore e non modifica, ai fini dell'art. 2935 c.c., il momento legale di esigibilità del credito né anticipa il dies a quo della prescrizione.
  • Nell'azione di accertamento negativo del credito, il ricorrente deve provare la prescrizione del credito azionato; una volta provata la prescrizione di una componente del contributo, spetta all'amministrazione dimostrare che l'importo richiesto sia imputabile esclusivamente a una diversa componente non prescritta e ricostruire documentalmente i versamenti già effettuati.

Come è indicizzato

MaterieContributo di costruzione e oneriQualificazione degli interventiInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoriaEccesso di potere

Testo integrale

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