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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29283/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'estratto di ruolo, sostenendo di avere appreso da esso l'esistenza di varie cartelle di pagamento che assumeva notificate irregolarmente, talora con la procedura dell'irreperibile relativo e talora con quella dell'irreperibile assoluto. Nei gradi di merito la domanda era stata respinta, ritenendosi regolare la notificazione delle cartelle presupposte. In Cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) violazione degli artt. 140, 143 e 148 c.p.c., deducendo che la sentenza avesse trattato unitariamente notifiche invece soggette a discipline diverse; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere considerato il reale indirizzo del contribuente e la conseguente distinzione tra le diverse forme di notifica; 3) violazione dell'art. 140 c.p.c., per mancato accertamento della presenza di tutti gli adempimenti richiesti, in particolare della raccomandata informativa del deposito in casa comunale; 4) violazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, contestando l'affermazione secondo cui l'estratto di ruolo non sarebbe autonomamente impugnabile se non in presenza di un vizio dell'atto presupposto.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha osservato che, in materia di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come introdotto dal d.l. n. 146 del 2021 conv. in l. n. 215 del 2021, ha inciso sulla condizione dell'azione dell'interesse ad agire, che è dinamica e deve sussistere fino al momento della decisione. Ha richiamato le Sezioni Unite secondo cui tale disciplina si applica anche ai processi pendenti e richiede che lo specifico interesse ad agire sia dimostrato nelle fasi di merito o, in Cassazione, con i mezzi processuali indicati dalla giurisprudenza, fino all'adunanza camerale. Nel caso concreto, la parte ricorrente non aveva depositato, nei termini utili, documentazione idonea a dimostrare la permanenza dell'interesse ad agire; perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nessuna pronuncia sulle spese è stata resa per la sostanziale assenza di attività difensiva della parte pubblica. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato come norma sulla notificazione in caso di irreperibilità relativa, ma non è stata esaminata nel merito per difetto di interesse ad agire

  • art. 143 c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla notificazione in caso di irreperibilità assoluta

  • art. 148 c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente come norma sulle formalità della notificazione

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma di legittimità invocata per denunciare violazioni di legge

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    norma di legittimità invocata per omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per censurare l'affermazione sull'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    ritenuto norma sopravvenuta che seleziona i casi in cui l'invalidità della notifica della cartella integra di per sé l'interesse a impugnare l'estratto di ruolo

  • art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021

    norma introduttiva del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973

  • l. n. 215 del 2021

    legge di conversione del d.l. n. 146 del 2021

  • art. 372 c.p.c.

    indicato come strumento per il deposito di documentazione in Cassazione al fine di dimostrare l'interesse ad agire

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • L'interesse ad agire è una condizione dell'azione a carattere dinamico e deve permanere fino alla decisione; una sopravvenienza normativa può incidere sulla sua configurazione anche nei giudizi pendenti.
  • Nell'impugnazione dell'estratto di ruolo, la disciplina sopravvenuta dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 seleziona i casi in cui l'invalidità della notifica della cartella giustifica l'azione, senza determinare di per sé un vuoto di tutela.
  • Chi impugna l'estratto di ruolo deve dimostrare, nei termini processuali utili, la permanenza dello specifico interesse ad agire; in Cassazione tale dimostrazione può avvenire con i mezzi ammessi dalla giurisprudenza fino all'adunanza camerale.
  • Se il ricorrente non prova la persistenza dell'interesse ad agire, il ricorso è inammissibile indipendentemente dall'esame nel merito delle censure sulla notifica delle cartelle o sull'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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