Sentenza n. 14995/2026 - Roma, Sezione 5B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata o ritardata esecuzione dell’ordinanza del Tribunale civile di Roma che aveva dichiarato la cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti e dei loro congiunti
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’ottemperanza all’ordinanza del Tribunale di Roma, passata in giudicato, con la quale sei congiunti erano stati dichiarati cittadini italiani per trasmissione della cittadinanza iure sanguinis dall’avo italiano emigrato in Brasile. Hanno chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza e la condanna alle spese. Il Ministero dell’Interno ha rappresentato le difficoltà operative dell’ufficiale dello stato civile del piccolo Comune interessato, ma ha comunicato che gli adempimenti erano stati conclusi, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese. I ricorrenti si sono associati a tali richieste.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, accertando dalla documentazione prodotta che l’ufficiale dello stato civile aveva effettuato le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di competenza nei registri, dando completa esecuzione all’ordinanza del Tribunale civile di Roma. Non è stata quindi disposta la nomina del commissario ad acta. Le spese di lite sono state compensate, come concordemente richiesto dalle parti, anche considerando l’orientamento giurisprudenziale sulle oggettive difficoltà dei piccoli Comuni d’origine nell’eseguire gli adempimenti relativi a riconoscimenti giudiziali della cittadinanza iure sanguinis, caratterizzati dalla necessità di verificare documentazione risalente a numerose generazioni e dall’elevata concentrazione delle domande.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza alle decisioni giurisdizionali; nel caso concreto il giudizio è stato definito perché l’amministrazione ha completato gli adempimenti dovuti nelle more del processo.
art. 702-ter c.p.c.
Richiamato quale base processuale dell’ordinanza del Tribunale civile di Roma della cui esecuzione è stata chiesta l’ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione esegue integralmente nelle more del processo gli adempimenti imposti dal titolo giudiziale, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere e non procede alla nomina del commissario ad acta.
- L’avvenuta esecuzione del giudicato deve essere verificata sulla base della documentazione in atti e della corrispondenza concreta tra gli adempimenti amministrativi compiuti e quanto disposto dal titolo giudiziale.
- La compensazione delle spese può essere disposta, anche in un giudizio di ottemperanza divenuto improcedibile per esecuzione sopravvenuta, quando le parti la richiedano concordemente e sussistano oggettive difficoltà organizzative e documentali dell’amministrazione nell’attuazione del titolo.
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