Cassazione Civile, Ordinanza n. 14063/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia origina da una sequenza di giudizi di merito in cui una sentenza di primo grado aveva liquidato le spese in favore di due attori assistiti dallo stesso difensore, indicato come antistatario; in appello la decisione veniva parzialmente riformata per uno solo dei due attori. Il difensore, ritenendosi creditore delle spese distratte, notificava alla controparte esecutata un precetto che cumulava gli importi delle spese liquidate sia nella sentenza di primo grado sia in quella di appello. La destinataria proponeva opposizione al precetto, sostenendo che il titolo esecutivo non consentisse quella sommatoria e che, per effetto della sentenza d'appello, il credito azionato fosse inferiore o inesistente nei termini pretesi. Il Tribunale rigettava l'opposizione, ma la Corte d'appello la accoglieva, dichiarando insussistente il diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base del precetto intimato. Il ricorrente per cassazione articolava cinque motivi: 1) violazione degli artt. 474, 336, 615, 112, 113 e 115 c.p.c. e nullità della sentenza per aver attribuito efficacia esecutiva solo alla sentenza d'appello e non anche alla liquidazione spese di primo grado; 2) nullità della decisione per avere ritenuto che la sentenza d'appello avesse riformato ed annullato quella di primo grado, con conseguente perdita della qualità di antistatario; 3) omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. sulla dedotta inammissibilità dell'appello e sulla qualificazione della questione come opposizione agli atti esecutivi; 4) violazione dell'art. 93 c.p.c. e del contraddittorio per asserita carenza di legittimazione processuale del procuratore antistatario e mancata notifica alla parte legittimata; 5) violazione dell'art. 92 c.p.c. e vizio motivazionale sulla condanna alle spese, ritenuta immotivata e senza adeguata compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'interpretazione del titolo esecutivo offerta dalla Corte d'appello, secondo cui le spese liquidate nella sentenza di appello si riferivano, per il soggetto interessato, all'intero giudizio di merito e sostituivano integralmente la precedente statuizione, anche quanto alla distrazione in favore del difensore. Ha poi qualificato come opposizione all'esecuzione la doglianza circa l'intimazione di una somma superiore a quella effettivamente dovuta, confermando che il titolo non può essere integrato in via extratestuale quando il comando è chiaro e gli elementi ulteriori potevano essere fatti valere nel giudizio di cognizione. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la qualità di parte processuale del difensore distrattario discendeva direttamente dall'intimazione del precetto ed era questione nuova. Il quinto motivo è stato ritenuto infondato perché la regolazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiede motivazione sulla mancata compensazione in assenza di violazione del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 474 c.p.c.
È richiamato per censurare e poi delimitare il tema del titolo esecutivo; la Corte ribadisce che il titolo va interpretato secondo il suo testo e non integrato extratestualmente quando il comando è chiaro.
art. 336 c.p.c.
Evocato dal ricorrente in relazione agli effetti della riforma della sentenza di primo grado; la Corte reputa che la statuizione d'appello si sostituisca a quella precedente nei limiti del comando relativo alle spese.
art. 615 c.p.c.
La domanda con cui si deduce che l'importo intimato è superiore a quello dovuto integra opposizione all'esecuzione.
art. 112 c.p.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate; la Corte non ravvisa omissioni o ultrapetizioni nella ricostruzione del titolo.
art. 113 c.p.c.
Richiamato per contestare la decisione sul titolo; la Corte considera la soluzione conforme a diritto.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo, ma la Corte non ravvisa violazioni nell'apprezzamento del materiale di causa.
art. 93 c.p.c.
La distrazione delle spese in favore del difensore che ha reso la dichiarazione di legge legittima la sua partecipazione processuale e la liquidazione delle spese in suo favore.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; non occorre motivare la mancata compensazione salvo il divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
art. 360 c.p.c.
Sono i vizi denunciati nei motivi di ricorso; la Corte esclude violazioni di legge, nullità e omesso esame del fatto decisivo.
art. 618 c.p.c.
È evocato dal ricorrente per sostenere la natura dell'impugnazione; la Corte non accoglie la tesi e ricondice la doglianza all'opposizione all'esecuzione.
art. 111 Cost.
La motivazione della sentenza impugnata è ritenuta superiore al minimo costituzionale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
A seguito del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
art. 93, comma 1, c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario che abbia reso la dichiarazione di legge.
Massime di principio
- In materia di esecuzione forzata, la contestazione secondo cui la somma intimata nel precetto eccede quella effettivamente dovuta integra opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
- Il titolo esecutivo deve essere interpretato secondo il suo testo e la sua struttura complessiva; non è consentita un'integrazione extratestuale quando il comando è univoco e gli elementi ulteriori erano deducibili nel giudizio di cognizione che ha formato il titolo.
- Se una sentenza d'appello ridetermina le spese con formulazione sostitutiva rispetto alla decisione di primo grado, la nuova statuizione si sostituisce a quella precedente anche quanto alla distrazione in favore del difensore, nei limiti in cui il comando d'appello sia riferibile all'intero rapporto oggetto di decisione.
- La qualità di parte processuale del difensore distrattario può discendere dall'iniziativa esecutiva da lui stesso intrapresa; una censura che assuma il difetto di legittimazione va dedotta tempestivamente nel merito, altrimenti è inammissibile in cassazione se nuova.
- La regolazione delle spese di lite è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non richiede specifica motivazione sulla mancata compensazione, salvo il rispetto del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
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