Sentenza n. 908/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento del silenzio serbato dal Comune di Napoli sull’atto stragiudiziale della ricorrente, trasmesso a mezzo pec il 19/9/2024; e per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Napoli di concludere il procedimento avviato con la diffida del 19/9/2024, adottando il provvedimento finale espresso di accoglimento dell’istanza e procedendo alla restituzione dell'area a favore della ricorrente, con nomina sin d’ora di un Commissario ad acta;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Napoli sulla diffida volta alla restituzione dell'area di sedime acquisita al patrimonio comunale per inottemperanza a ordinanze di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha dedotto l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulla diffida del 19 settembre 2024, con la quale aveva chiesto la restituzione di un'area di circa 600 mq., assumendo che l'acquisizione al patrimonio comunale fosse illegittima nella parte relativa all'area di sedime, poiché le ordinanze di demolizione riguardavano opere di sopraelevazione. Ha chiesto anche l'accertamento del proprio diritto alla restituzione dell'area e la nomina di un commissario ad acta. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, rilevando che i provvedimenti di acquisizione non erano stati impugnati e che la diffida costituiva, in sostanza, una richiesta di riesame in autotutela, rispetto alla quale non sussisteva alcun obbligo di provvedere. Dalla ricostruzione degli atti è emerso che l'immobile era stato interessato da più ordinanze di demolizione e acquisizione, relative dapprima ai primi due piani e successivamente ai tre piani sopraelevati, con acquisizione anche delle rispettive aree di sedime. La ricorrente ha inoltre richiamato un'istanza di condono edilizio, ma non ne ha provato l'esito.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto dirimente che l'area di sedime fosse stata acquisita al patrimonio comunale mediante provvedimenti ormai inoppugnabili, non risultando che fossero stati tempestivamente impugnati, sia quanto al primo provvedimento relativo ai primi due piani sia quanto al successivo provvedimento riferito alle opere sopraelevate. La mancata impugnazione ha impedito al giudice di accertare, nel giudizio sul silenzio, l'illegittimità dell'acquisizione e il diritto alla restituzione dell'area. Il TAR ha escluso che l'istanza di condono, della quale non era stato dimostrato l'esito, potesse paralizzare o vanificare gli effetti delle acquisizioni. Ha inoltre rilevato che l'acquisizione dell'area di sedime era avvenuta, secondo il provvedimento non impugnato, nell'ambito della sequenza prevista dall'art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001. Quanto alla domanda sul silenzio, il Collegio ha affermato che il rimedio avverso il silenzio non può essere utilizzato per eludere l'onere di impugnare l'atto amministrativo nel termine decadenziale. Anche qualificando la diffida come istanza di riesame in autotutela, non sussisteva un obbligo giuridico del Comune di provvedere, poiché l'autotutela è esercitata discrezionalmente d'ufficio e l'istanza del privato ha natura meramente sollecitatoria. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Il ricorso avverso il silenzio presuppone l'esistenza di un obbligo giuridico dell'amministrazione di concludere il procedimento e non può essere utilizzato per superare la necessità di impugnare tempestivamente un provvedimento già adottato.
art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001
La disposizione è richiamata quale base della sequenza procedimentale che conduce all'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera abusiva e dell'area di sedime in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il ricorso avverso il silenzio non può essere utilizzato per eludere la regola della tempestiva impugnazione dell'atto amministrativo, quando la pretesa sostanziale del privato presupponga la rimozione o la disapplicazione di un provvedimento ormai divenuto inoppugnabile.
- Non sussiste un obbligo giuridico dell'amministrazione di provvedere su un'istanza del privato diretta a ottenere il riesame in autotutela di un proprio provvedimento ormai inoppugnabile; tale istanza ha natura meramente sollecitatoria e non consente l'attivazione del rimedio contro il silenzio-inadempimento.
- L'acquisizione al patrimonio comunale dell'opera abusiva e dell'area di sedime, non tempestivamente impugnata, consolida i propri effetti e preclude, in un successivo giudizio avverso il silenzio, l'accertamento del diritto alla restituzione dell'area fondato sull'illegittimità dell'acquisizione.
- La mera allegazione della presentazione di un'istanza di condono edilizio, senza prova del relativo esito, non è sufficiente a dimostrare che gli effetti di una precedente acquisizione al patrimonio comunale siano stati paralizzati o vanificati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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