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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31599/2022 del 25/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La società agente della riscossione aveva proposto opposizione allo stato passivo ex artt. 98 e 99 l.fall. contro il decreto del tribunale che aveva ammesso solo parzialmente i propri crediti nel fallimento di una società e dei soci illimitatamente responsabili. In particolare, contestava l’esclusione di alcuni importi sul rilievo della prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali, eccepita dal curatore nella verifica, e la mancata ammissione di somme richieste a titolo di aggio, interessi di mora e spese di notifica, per asserita mancata prova dell’attività di riscossione e degli atti interruttivi della prescrizione. Con il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione dell’art. 2938 c.c., sostenendo che il tribunale avesse erroneamente rilevato d’ufficio la prescrizione non essendo il fallimento costituito nel giudizio di opposizione; 2) violazione dell’art. 99 l.fall., per avere il tribunale ritenuto opponibile la prescrizione pur in difetto di costituzione del curatore; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., assumendo che la documentazione prodotta (estratti di ruolo, piani di riparto, avvisi di accertamento, intimazioni di pagamento, notifiche e visure) dimostrasse il credito e l’interruzione della prescrizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la giurisprudenza di legittimità già afferma che, quando il curatore abbia sollevato un’eccezione in senso stretto nella fase sommaria di verifica del passivo, non ha obbligo di costituirsi nel successivo giudizio di opposizione allo stato passivo, restando ferma l’eccezione già proposta e accolta, salvo il riesame della sua fondatezza. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché fondato su documenti non adeguatamente riprodotti e localizzati nel ricorso, con conseguente violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; inoltre, la Corte ha rilevato che mancavano indicazioni puntuali sul contenuto della documentazione, sicché non era possibile valutarne la decisività. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché il fallimento era rimasto solo intimato; è stato inoltre dato atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    Norma richiamata quale base dell’opposizione allo stato passivo proposta dall’agente della riscossione.

  • art. 99 l.fall.

    Richiamato come disciplina dell’opposizione allo stato passivo; la censura sulla sua violazione è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 2938 c.c.

    La Corte ha escluso che vi fosse illegittima rilevazione officiosa della prescrizione, poiché l’eccezione era stata già proposta dal curatore nella fase di verifica.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro formale dei motivi per violazione di legge, ma le doglianze sono state dichiarate inammissibili.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per il preteso omesso esame di fatti decisivi; il motivo è stato però dichiarato inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Applicato per dichiarare inammissibili i primi due motivi, in presenza di orientamento giurisprudenziale consolidato contrario alla tesi del ricorrente.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La Corte ha ritenuto inammissibili le censure fondate su atti e documenti non riprodotti o non adeguatamente indicati nel ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per quantificare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’eccezione in senso stretto già sollevata dal curatore nella fase di verifica conserva efficacia anche se il curatore non si costituisce poi nel giudizio di opposizione; non può pretendersi una nuova costituzione quale condizione per la persistenza dell’eccezione.
  • Le censure di cassazione fondate su documenti di merito sono inammissibili se il ricorrente si limita a richiamarli in modo generico, senza riprodurne il contenuto essenziale, senza indicarne con precisione la collocazione nei fascicoli e senza consentire alla Corte di verificarne la decisività.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede che il fatto storico asseritamente omesso sia specificamente individuato e che il ricorso renda possibile alla Corte la verifica del suo contenuto e della sua rilevanza; la mera contestazione generica dell’apprezzamento probatorio del giudice di merito non è sufficiente.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte può dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato senza statuire sulle spese se la controparte è rimasta solo intimata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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