Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 22488/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda due ricorsi proposti nell’interesse di due imputati avverso la decisione della Corte d’appello che li aveva ritenuti responsabili di una rapina in concorso aggravata dall’uso di un’arma impropria. I ricorrenti deducevano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza del reato, sostenendo che la ricostruzione dei fatti fosse carente e contraddittoria e che non fosse affidabile il narrato della persona offesa; 2) erronea qualificazione giuridica del fatto, che secondo la difesa non integrava rapina in concorso; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell’aggravante dell’arma impropria, oltre a censure generiche sul trattamento sanzionatorio e sul giudizio di bilanciamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva superato le asserite discrasie della ricostruzione difensiva richiamando dati probatori rilevanti, coerenti con l’affermazione di responsabilità; ha ribadito che la credibilità della persona offesa è valutazione di fatto non rivalutabile in sede di legittimità, salvo manifeste contraddizioni non ravvisate nel caso di specie. Ha dichiarato manifestamente inammissibile il secondo motivo, ritenendo corretta la qualificazione del fatto come rapina in concorso sulla base della versione della persona offesa, con motivata esclusione della diversa ricostruzione proposta dalla difesa e con doppia conforme. Ha infine respinto anche il terzo motivo, affermando che l’aggravante dell’arma impropria era stata logicamente desunta dalle dichiarazioni dell’offeso e che la mancata rinvenuta del coltello non era decisiva; le doglianze su pena e bilanciamento sono state ritenute generiche. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 61 c.p.

    Richiamato insieme agli artt. 110 e 628 c.p. per il quadro della contestazione e dell’aggravamento, senza specifiche ulteriori precisazioni nel testo.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato per la configurazione del concorso di persone nella rapina.

  • art. 628 c.p.

    Norma di riferimento per la rapina, ritenuta correttamente applicata al fatto contestato.

  • art. 4 l. n. 110/1975

    Richiamato nella formulazione del primo motivo in relazione all’uso dell’arma impropria, senza ulteriori sviluppi nel testo.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma implicata nella condanna al pagamento delle spese e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell’inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La credibilità della persona offesa e la ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito costituiscono apprezzamenti di fatto non sindacabili in cassazione, salvo che la motivazione presenti manifeste contraddizioni o illogicità macroscopiche.
  • La prova dichiarativa della persona offesa non richiede necessariamente riscontri esterni dotati di valore autosufficiente; è sufficiente che gli elementi di riscontro complessivamente valorizzati dal giudice siano coerenti e idonei a confermare il narrato.
  • In sede di legittimità, la diversa ricostruzione alternativa dei fatti proposta dalla difesa non è idonea a sovvertire la decisione di merito quando questa sia sorretta da motivazione logica e non manifestamente contraddittoria.
  • La qualificazione del fatto come rapina in concorso può essere confermata quando il narrato della persona offesa e gli altri dati probatori siano ritenuti attendibili e coerenti dal giudice di merito.
  • L’aggravante dell’uso di un’arma impropria può essere desunta dalle dichiarazioni della persona offesa anche se l’arma non sia stata materialmente rinvenuta, purché la motivazione dia conto in modo logicamente coerente della sua utilizzazione.
  • Censure generiche su trattamento sanzionatorio e giudizio di bilanciamento, prive di specifica critica alla motivazione, non superano il vaglio di ammissibilità del ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.