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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21207/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un reclamo ex art. 50 CCII proposto dalla società creditrice avverso il provvedimento del tribunale che aveva dichiarato estinto il procedimento di apertura della liquidazione giudiziale per mancata comparizione del creditore all’udienza. La Corte d’appello ha accolto il reclamo, ritenendo che l’assenza delle parti non comporti automaticamente rinuncia all’istanza e ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice, ravvisando sia i presupposti soggettivi sia lo stato di insolvenza. Contro tale sentenza la società debitrice ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) nullità degli atti per mancata notifica o conoscenza legale del ricorso e degli atti successivi, sostenendo di non aver mai attivato il domicilio digitale assegnato d’ufficio; 2) violazione dell’art. 2 CCII per assenza dei presupposti soggettivi; 3) violazione dell’art. 49 CCII per assenza dei presupposti oggettivi, affermando che il proprio credito era inferiore alla soglia. La Corte di cassazione ha rilevato però che il ricorso era stato notificato oltre il termine di 30 giorni, ritenuto applicabile anche alla sentenza d’appello che accoglie il reclamo e dichiara aperta la liquidazione giudiziale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso per tardività della notificazione del ricorso per cassazione, ritenendo applicabile il termine di 30 giorni dell’art. 51, comma 13, CCII anche alla sentenza della corte d’appello che, accogliendo il reclamo ex art. 50 CCII, dichiara aperta la liquidazione giudiziale. I motivi restanti sono stati dichiarati assorbiti. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di un’ulteriore somma in favore della controparte e al pagamento in favore della cassa delle ammende; è stato inoltre disposto l’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 50 CCII

    reclamo avverso il provvedimento del tribunale sulla liquidazione giudiziale

    Il reclamo è il rimedio contro il provvedimento del tribunale; la mancata comparizione del creditore non comporta automaticamente rinuncia all’istanza e la corte d’appello può decidere nel merito sull’apertura della liquidazione giudiziale.

  • art. 49, comma 3, CCII

    provvedimenti conseguenti alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale

    Dopo la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale la corte d’appello rimette gli atti al tribunale per i provvedimenti conseguenti.

  • art. 51, comma 13, CCII

    Il termine di 30 giorni per proporre ricorso per cassazione avverso la decisione sul reclamo in materia di liquidazione giudiziale si applica anche alla sentenza della corte d’appello che, accogliendo il reclamo, dichiara aperta la liquidazione giudiziale.

  • art. 2 CCII

    Richiamato come norma sui presupposti soggettivi per l’apertura della liquidazione giudiziale, ma il relativo motivo non è stato esaminato perché assorbito.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per dedurre nullità degli atti per asserita mancata conoscenza legale delle notifiche, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per tardività del ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata per i motivi di violazione di legge, rimasti assorbiti.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma invocata per la dedotta nullità degli atti, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il procedimento accelerato può definire il ricorso quando la proposta è condivisa; nel caso concreto la Corte ha aderito alla proposta di inammissibilità.

  • art. 96 c.p.c.

    Il richiamo nell’ambito del procedimento accelerato consente, in presenza dei presupposti, la valutazione di abuso del processo e la possibile applicazione di conseguenze sanzionatorie, non automatiche.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    È stato disposto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, in conseguenza della soccombenza.

Massime di principio

  • Il termine breve per il ricorso per cassazione in materia di liquidazione giudiziale si applica anche alla sentenza della corte d’appello che accoglie il reclamo e apre la procedura, in funzione della medesima esigenza di celerità del sistema concorsuale.
  • La decorrenza del termine per impugnare coincide con la comunicazione integrale del provvedimento da parte della cancelleria, quando questa avvenga regolarmente a mezzo PEC.
  • La mancata comparizione del creditore all’udienza nel procedimento di reclamo non equivale automaticamente a rinuncia all’istanza di apertura della liquidazione giudiziale, dovendo il giudice comunque valutare la domanda e i presupposti della procedura.
  • Nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., l’eventuale applicazione delle sanzioni per abuso del processo non è automatica, ma richiede una valutazione del caso concreto; la semplice conferma della proposta non impone di per sé una condanna aggravata.
  • Quando il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine perentorio applicabile, la Corte può dichiararne l’inammissibilità senza esaminare i motivi di merito, che restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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