Cassazione Penale, Sentenza n. 4904/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordine di esecuzione emesso il 06/05/2015 (art. 656, comma 5 c.p.p.), con richiesta di declaratoria di nullità e sospensione per presunta violazione dell'art. 159 c.p.p. relativa alle ricerche e alla notifica dell'ordine: la ricorrente sosteneva che la polizia giudiziaria aveva omesso di riportare nell'atto di identificazione l'indirizzo di residenza in Romania, benché tale dato fosse presente sulla carta d'identità esibita in data 10/07/2014, e perciò fossero state possibili ulteriori ricerche che avrebbero reso efficace la notifica all'estero.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso (dichiarato inammissibile). Ha ritenuto che l'obbligo di compiere ulteriori ricerche ai sensi dell'art. 159 c.p.p. sia condizionato dall'oggettiva praticabilità degli accertamenti: non era possibile esigere ricerche all'estero in assenza dell'esatto recapito o di elementi utili per il rintraccio. Dalla documentazione processuale risultava solo l'indicazione della nascita in Romania e la condizione di residente all'estero "priva di fissa dimora" in Italia; la carta d'identità contenente un'indicazione di residenza prodotta dalla difesa era successiva e quindi irrilevante. Le censure difensive erano generiche e non dimostravano che ricerche aggiuntive, concretamente praticabili, fossero possibili. Conseguentemente il ricorso è rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 159 cod. proc. pen.
L'obbligo di effettuare ricerche per la notificazione o per la emissione del decreto di irreperibilità è subordinato all'oggettiva praticabilità degli accertamenti; non è necessario disporre ricerche all'estero se non si conosce l'esatto recapito o non vi sono elementi utili che rendano rintracciabile il soggetto nel paese estero
art. 656, comma 5 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione all'ordine di esecuzione emesso alla ricorrente; la questione centrale non è la forma dell'ordine ma la regolarità della notifica e delle ricerche ai sensi di art. 159
art. 667, comma 4 cod. proc. pen.
Norma procedurale evocata per l'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione; indica la competenza e le modalità di impugnazione degli atti esecutivi
art. 676 cod. proc. pen.
Richiamato come norma procedurale relativa all'opposizione in materia di esecuzione; disciplina i termini e le conseguenze dell'opposizione
Massime di principio
- L'obbligo di compiere ricerche per la notifica ai sensi dell'art. 159 c.p.p. sussiste solo se tali ricerche sono oggettivamente praticabili con gli elementi disponibili: non vale un obbligo astratto di investigare ovunque.
- Non è necessario attivare ricerche all'estero quando non esistono indicazioni precise di recapito nel paese estero o altri elementi che rendano concretamente rintracciabile la persona.
- Documenti prodotti successivamente (es. carta d'identità rilasciata dopo l'identificazione o dopo la notifica) non possono essere utilizzati per dimostrare che, al momento della notifica, l'indirizzo fosse già noto alle autorità.
- La parte che denuncia omissioni nelle ricerche deve fornire elementi specifici e non generici per dimostrare che ulteriori accertamenti erano praticabili e avrebbero potuto portare al rintraccio.
- La valutazione sulla necessità e sull'adeguatezza delle ricerche compete al giudice dell'esecuzione in base agli atti disponibili: è essenziale che nel fascicolo vi siano dati concreti sui luoghi noti al tempo della procedura.
- Se in sede di identificazione la polizia giudiziaria ha annotato un recapito chiaro, quello deve essere utilizzato per le ricerche; in assenza di tale annotazione le obbligazioni di ricerca sono limitate.
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