Cassazione Civile, Ordinanza n. 30990/2021 del 02/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
Il contribuente aveva contestato cartelle di pagamento emesse dall'agente della riscossione, insieme alla conseguente iscrizione ipotecaria, assumendone l'omessa notificazione. In primo grado la commissione tributaria provinciale aveva annullato gli atti per mancata prova della notifica; in appello l'agente della riscossione aveva prodotto la documentazione attestante l'avvenuta notificazione e la commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione, dichiarando inammissibile il ricorso originario. Contro tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità è emerso che egli aveva aderito alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193 del 2016 e aveva integralmente pagato il debito.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'adesione alla definizione agevolata e dell'integrale pagamento del debito da parte del ricorrente. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere. Quanto alle spese, ha disposto la compensazione, richiamando l'orientamento secondo cui, in caso di rinuncia/adesione alla definizione agevolata nel giudizio di legittimità, non si applica la regola generale della condanna alle spese ex art. 391, comma 2, c.p.c. perché ciò contrasterebbe con la ratio della misura agevolativa. Ha inoltre escluso i presupposti per il c.d. doppio contributo unificato, trattandosi di sopravvenuta inammissibilità/cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
rappresentato e difeso da sé medesimo
consente alla parte che sia avvocato di difendersi personalmente
D.L. n. 193 del 2016, art. 6
la definizione agevolata delle controversie e il relativo impegno a rinunciare al giudizio, con effetto di cessazione della materia del contendere se il debito risulta integralmente pagato
Legge n. 225 del 2016
conversione con modificazioni del D.L. n. 193 del 2016
art. 391, comma 2, c.p.c.
la regola generale sulle spese in caso di rinuncia al ricorso non si applica alla definizione agevolata, dovendosi compensare le spese
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
in caso di cessazione della materia del contendere/inammissibilità sopravvenuta non sono dovuti i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, Legge n. 228 del 2012
ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
richiamato quale parametro per il contributo unificato ordinario
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata prevista dalla normativa speciale e, al momento della decisione, risulta il pagamento integrale del debito, il giudizio va definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere.
- Nelle controversie tributarie definite mediante adesione alla definizione agevolata, la rinuncia o l'adesione non comporta automaticamente la condanna alle spese del ricorrente; le spese vanno compensate perché una condanna economica contrasterebbe con la finalità incentivante della procedura.
- Se la sopravvenienza della definizione agevolata rende improcedibile o superfluo il ricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30977/2021 del 02/11/2021
- ordinanza_civile · 2 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30978/2021 del 02/11/2021
- ordinanza_civile · 2 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30980/2021 del 02/11/2021
- ordinanza_civile · 2 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30982/2021 del 02/11/2021
- ordinanza_civile · 2 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30983/2021 del 02/11/2021
- ordinanza_civile · 2 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30984/2021 del 02/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →