Sentenza n. 12349/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento - del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, in G.U. del 15 settembre 2022, serie generale n. 216, avente ad oggetto la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 1 – DM 6 luglio 2022); - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, in G.U. del 26 ottobre 2022, serie generale n. 251, recante la “adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (doc. 2 – DM 6 ottobre 2022, linee guida); nonché, ove occorrer possa ed in parte qua: - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 1341 del 19 febbraio 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78 (doc. 3 – circolare prot. n.1341); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 3251 del 21 aprile 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78 – integrazione della nota del 19 febbraio 2016 (doc. 4 – circolare prot. n. 3251); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 21179 dell'8 febbraio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 8, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, come modificato dall'art. 1, co. 557 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (doc. 5 – circolare prot. n. 21179); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 22413 del 29 luglio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 6 – circolare prot. n.22413); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 7435 del 17 marzo 2020 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – individuazione delle fatture di interesse per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno2015, n.78, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n.145, art.1, co. 557 (doc. 7 – circolare prot. n. 7435); - dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto. Rep. N. 181 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 8 – Accordo Atto rep. N. 181); - dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto Rep. N. 182 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per l'anno 2019 (doc. 9 – Accordo Atto rep. N. 182); - del provvedimento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, n. prot. 22/179/CR6/7 del 14 settembre 2022 – Schema di Decreto Ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115 (doc.10 – intesa Conferenza prot. 22/179/CR6/7); - dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e le Province autonome n. prot. 6546/C7SAN del 27 settembre 2022 – tetti dispositivi medici 2015-2018 – trasmissione schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115 (doc. 11 – intesa sullo schema del dm adozione linee guida); - dell'Intesa della Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, Rep. atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 – intesa sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022 n.115, tetti dispositivi medici 2015-2018 (doc. 12 – intesa CSR sullo schema del dm adozione linee guida); - del Decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012, in G.U. del 10 giugno 2012, serie generale n. 159 del 10 luglio 2012, recante nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale (doc. 13 – DM 15 giugno 2012 – modelli CE); - del Decreto del Ministero della Salute del 24 maggio 2019, in G.U. del 25 giugno 2019, serie generale n. 147, recante nuovi modelli di rilevazione economica “Conto Economico” (CE), “Stato Patrimoniale” (SP), (doc. 14 – DM 25 giugno 2019, modelli CE); - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto; ed altresì - della determinazione Dirigenziale n. 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022 del Direttore della Sanità e Welfare della Regione Piemonte (doc. 15 - determinazione dirigenziale n. 2426 del 14.12.2022) unitamente al relativo Allegato n. 1 (doc. 16 - All. 1 alla determinazione 2426/2022); nonché, ove occorrer possa: - della deliberazione n. 596 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino; - della deliberazione n. 404 del 27/08/2019 del direttore generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo; - della deliberazione n. 369 del 23/08/2019 del direttore generale dell'AO SS. Antonio e -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- di Alessandria; - della deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; - della deliberazione n. 848 del 03/09/2019 del direttore generale dell'AOU Maggiore della Carità di Novara; - della deliberazione n. 467 del 29/08/2019 del direttore generale dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano; - della deliberazione n. 586 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AL; - della deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AT; - della deliberazione n. 388 del 26/08/2019 del direttore generale dell'ASL BI; - della deliberazione n. 909 del 06/09/2019 del direttore generale dell'ASL Città di Torino; - della deliberazione n. 361 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN1; - della deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN2; - della deliberazione n. 320 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL NO; - della deliberazione n. 510 del 23/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO3; - della deliberazione n. 977 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO4; - della deliberazione n. 806 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO5; - della deliberazione n. 856 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL VC; - della deliberazione n. 701 del 04/09/2019 del direttore generale dell'ASL VCO; - della comunicazione di avvio del procedimento pubblicata sul BU n. 47S4 del 24.11.2022; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto. nonché, valutate le relative istanze, per la remissione ed il rinvio alla Corte Costituzionale e/o alla Corte di Giustizia Europea.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti ministeriali, circolari, accordi e atti regionali relativi al superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici e al conseguente ripiano per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente aveva impugnato una pluralità di atti statali e regionali concernenti la certificazione del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici, le modalità di ripiano e la determinazione della quota posta a carico degli operatori economici. Nell'epigrafe erano inoltre indicate istanze di rimessione alla Corte costituzionale e di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. All'udienza il difensore della ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione resa in udienza dal difensore della ricorrente circa la sopravvenuta carenza di interesse. Applicando l'art. 84, comma 4, c.p.a., ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito le censure rivolte agli atti impugnati né le istanze di rimessione alla Corte costituzionale o di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti in ragione della peculiarità della questione trattata.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, c.p.a.
sopravvenuto difetto d’interesse dichiarato
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe quale fondamento processuale della definizione del giudizio per improcedibilità.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe in relazione alla forma decisoria adottata.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, quando determini un sopravvenuto difetto di interesse, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice di esaminare nel merito i motivi di ricorso e le eventuali istanze di rimessione alla Corte costituzionale o di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere integralmente compensate quando la peculiarità della questione controversa lo giustifichi.
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