Ordinanza n. 151/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’esecuzione: della sentenza n. 226/2024 del 25.06.2024, emessa dal Tribunale di Prato, Sezione Lavoro, pubblicata il 25.06.2024, nell’ambito del procedimento RG n.671/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Tribunale di Prato, Sezione Lavoro, della quale è chiesta l’esecuzione in sede di ottemperanza
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Prato, Sezione Lavoro, indicata in epigrafe. Il TAR ha rilevato che non risultava depositata la ricevuta di avvenuta consegna della notificazione della sentenza presso la sede reale del Ministero resistente. Ha pertanto disposto un adempimento istruttorio a carico del ricorrente, consistente nel deposito di tale ricevuta, ai fini della prosecuzione della trattazione.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di ottemperanza. Rilevando, sulla base dell’art. 4, comma 6, del d.P.R. n. 68/2005, che la validità della trasmissione e della ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, ha ordinato al ricorrente di depositare la ricevuta di avvenuta consegna della notificazione della sentenza presso la sede reale del Ministero resistente. La trattazione è stata rinviata all’udienza del 4 febbraio 2026.
Norme richiamate
art. 4, comma 6, d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all’articolo 6
La validità della trasmissione e della ricezione tramite PEC deve essere comprovata dalle relative ricevute, in particolare dalla ricevuta di avvenuta consegna.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’esecuzione è chiesta nei confronti di un’amministrazione, il ricorrente deve comprovare la notificazione della pronuncia di cui pretende l’esecuzione mediante il deposito della ricevuta di avvenuta consegna della PEC, ove la notificazione sia stata effettuata con tale mezzo.
- La ricevuta di avvenuta consegna della PEC costituisce elemento documentale necessario per attestare la ricezione della notificazione da parte del destinatario; in sua mancanza, il giudice può disporre un adempimento istruttorio e rinviare la trattazione senza definire la domanda di ottemperanza.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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