Cassazione Penale, Sentenza n. 40154/2022 del 24/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà che confermava l'applicazione delle misure cautelari degli arresti domiciliari e del divieto di espatrio nei confronti della ricorrente per reati contestati ai sensi degli artt. 416 c.p., 512-bis c.p., 648-bis c.p., 648-ter c.p. con aggravante ex art. 61-bis c.p.. Il difensore deduceva: (2.1) violazione di legge (art. 406 c.p.p.) e vizio di motivazione per utilizzo di atti d'indagine effettuati oltre i termini; (2.2) violazione di legge (art. 272 c.p.p., artt. 648-bis, 648-ter, 512-bis c.p.) e vizio di motivazione sulla sussistenza della gravita' indiziaria; (2.3) violazione di legge (art. 273 c.p.p.) e vizio di motivazione sull'elemento soggettivo; (2.4) violazione di legge (art. 274 c.p.p.) e vizio di motivazione circa il pericolo di fuga e di reiterazione; (2.5) violazione di legge (art. 275 c.p.p.) e vizio di motivazione sulla proporzionalità della misura, sostenendo che non si era valutata adeguatamente la possibilità di misure meno afflittive. Successivamente, il 3 ottobre 2022 la ricorrente ha rinunciato al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse legata alla modifica della misura cautelare.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della rinuncia della ricorrente (depositata il 3 ottobre 2022). Il Tribunale osserva che la sopravvenuta mancanza di interesse impedisce la decisione nel merito e che, in tal caso, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali né l'applicazione della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, con richiamo ai precedenti (Sez. U, sent. n. 7/25.06.1997; Sez. un., 24.03.1995, n. 10, Meli). Decisione resa a Roma il 5 ottobre 2022.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020
Il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto ai sensi della norma, cioè le parti hanno potuto depositare memorie scritte senza udienza pubblica.
codice di procedura penale
Citato dal ricorrente in relazione alla presunta utilizzazione di atti d'indagine irregolari; tuttavia la Corte non esamina il merito della doglianza perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
codice di procedura penale
Richiamato dal ricorrente in ordine alla valutazione della gravità indiziaria; la decisione sulla questione sostanziale non è stata presa a causa dell'inammissibilità del ricorso.
codice di procedura penale
Richiamato in relazione all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato; la Corte non decide sul merito per sopravvenuta mancanza di interesse.
codice di procedura penale
Invocato dal ricorrente in relazione alla valutazione del pericolo di fuga e di reiterazione; la mancata decisione nel merito rende inapplicata ogni valutazione giuridica sulla questione.
codice di procedura penale
Richiamato circa la proporzionalità della misura cautelare e la possibilità di misure meno afflittive; la questione non è stata esaminata nel merito per inammissibilità.
codice penale
Norma contestata in relazione al reato di associazione; citata come reato per cui sono state applicate le misure cautelari.
codice penale
Norma indicata tra i reati contestati; la Corte non valuta la fondatezza delle contestazioni per la sopravvenuta inammissibilità.
codice penale
Richiamata tra le norme penalmente rilevanti sui fatti contestati; usata per descrivere il quadro criminogeno oggetto delle misure cautelari.
codice penale
Richiamata quale elemento della contestazione, anche con riferimento alla transnazionalità degli illeciti.
codice penale
Richiamata come aggravante per la transnazionalità; indicata in quanto grava sulle fattispecie contestate.
Giurisprudenza
Sez. U, Sentenza n. 7 - 25/06/1997; Sez. un., 24/03/1995, n. 10, Meli
Precedenti citati per il principio che, se sopravviene la mancanza di interesse alla decisione del ricorso per cassazione dopo la proposizione del ricorso, la dichiarazione di inammissibilità non comporta condanna alle spese né imposizione della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- La sopravvenuta rinuncia o la modifica della situazione che elimina l'interesse alla pronuncia in cassazione determina l'inammissibilità del ricorso: il giudice non entra nel merito delle questioni sostanziali.
- La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta mancanza di interesse, secondo la giurisprudenza citata, non comporta l'obbligo di pagamento delle spese processuali né l'applicazione della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
- Se si è intervenuti su una misura cautelare (es. modifica o cessazione), è importante valutare tempestivamente l'eventuale sopravvenuta carenza di interesse prima di proseguire il gravame per evitare decisioni sul merito inefficaci.
- La rimessione a questioni di merito (esame di vizi di motivazione, gravita' indiziaria, elemento soggettivo, pericolo di fuga/reiterazione, proporzionalità della misura) richiede che il giudice abbia un interesse attuale a decidere; se l'interesse viene meno, tali profili non saranno esaminati.
- Il pubblico ministero può chiedere l'inammissibilità del ricorso quando rileva la sopravvenuta mancanza di interesse; il giudice di legittimità valuta la sussistenza dell'interesse e, se manca, dichiara l'inammissibilità.
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