Cassazione Penale, Ordinanza n. 02297/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in appello per il reato di gestione illecita di rifiuti, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino deducendo vizi di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena. In particolare, ha sostenuto che la corte territoriale non avrebbe adeguatamente valorizzato l'età avanzata, la scarsa scolarizzazione, il modesto contesto sociale e culturale di provenienza e le precarie condizioni economiche; inoltre ha censurato la determinazione del trattamento sanzionatorio, ritenendo che la motivazione fosse affidata a formule di stile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure riguardassero esclusivamente il trattamento sanzionatorio e fossero comunque prive di fondamento, poiché la motivazione della sentenza impugnata era logica e coerente: il diniego delle attenuanti generiche era giustificato dalle modalità della condotta, consistita nell'abbandono/gestione di una notevole quantità di rifiuti, anche pericolosi, di varia tipologia, oltre a dieci fusti contenenti sostanze oleose, nonché dai precedenti penali dell'imputato, incompatibili con la tesi difensiva del bisogno economico e delle condizioni personali invocate. Anche la pena era stata ritenuta congruamente e persino contenutamente determinata, tenuto conto della gravità del fatto, dell'entità dell'inquinamento e della negativa personalità dell'imputato, con conseguente esclusione delle pene sostitutive. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna alle spese processuali e al pagamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.
Norme richiamate
art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006
norma incriminatrice posta a base della condanna per gestione illecita di rifiuti; il testo non specifica il comma applicato.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, impone il pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 86
richiamata quale parametro per escludere l'automatismo della sanzione economica in caso di inammissibilità, subordinandola alla verifica dell'assenza di colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Le censure di legittimità che investono esclusivamente il trattamento sanzionatorio non sono ammissibili quando si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito, se la motivazione del giudice di merito è logica, coerente e non manifestamente illogica.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizza elementi concreti del fatto, come la gravità della condotta, la quantità e la pericolosità dei materiali coinvolti e i precedenti penali, potendo tali dati prevalere su elementi personali favorevoli addotti dalla difesa.
- La determinazione della pena è censurabile in cassazione solo se risulta priva di motivazione o affetta da manifesta illogicità; una pena ritenuta dal giudice di merito contenuta rispetto alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato non integra vizio deducibile in sede di legittimità.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende consegue salvo che risulti l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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