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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-364/22

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 25 maggio 2023. — J.B. e a. contro Bundesrepublik Deutschland. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Verwaltungsgericht Minden. — Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 33, paragrafo 2, lettera d) – Procedura di esame di una domanda – Domande inammissibili – Domanda reiterata – Rimpatrio volontario e allontanamento. — Causa C-364/22

Giurisprudenza europea62022CJ0364

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce che, ai fini dell'inammissibilità della domanda reiterata, conta l'esistenza di una decisione definitiva precedente e l'assenza di elementi nuovi, non il fatto che il richiedente sia tornato nel Paese d'origine. La distinzione tra rimpatrio volontario e forzato è parimenti irrilevante. Inoltre, un precedente esame nazionale dei motivi ostativi all'allontanamento può equivalere, sul piano sostanziale, all'esame della protezione sussidiaria.

Domanda reiterata di protezione internazionale: irrilevanza del rimpatrio nel Paese d'origine e rilevanza di un precedente esame sostanzialmente comparabile alla protezione sussidiaria ai fini dell'inammissibilità.

La questione giuridica

Se l'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32 osti a una disciplina nazionale che dichiara inammissibile una domanda reiterata di protezione internazionale anche quando il richiedente, dopo il rigetto della domanda precedente e prima della nuova domanda, sia rientrato nel Paese d'origine, e se sia rilevante distinguere tra rimpatrio volontario e allontanamento forzato. Inoltre, se la stessa disposizione osti a dichiarare inammissibile la nuova domanda quando la decisione precedente non aveva formalmente riconosciuto la protezione sussidiaria, ma aveva comunque esaminato motivi ostativi all'allontanamento con un controllo sostanzialmente equivalente a quello richiesto per la protezione sussidiaria.

Principio di diritto

L'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32 deve essere interpretato nel senso che non impedisce di dichiarare inammissibile una domanda reiterata di protezione internazionale solo perché il richiedente, dopo il rigetto della domanda precedente, è rientrato nel Paese d'origine, sia il rientro volontario sia l'allontanamento forzato; tale circostanza è irrilevante in mancanza di elementi o risultanze nuovi. La stessa disposizione non osta inoltre a che la nuova domanda sia dichiarata inammissibile quando la decisione precedente non ha formalmente concesso la protezione sussidiaria, ma è stata adottata a seguito di un esame dei motivi ostativi all'allontanamento sostanzialmente equivalente a quello richiesto per riconoscere tale status.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 2, lettere b), e) e q), direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 33, paragrafo 2, lettera d), direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 40, paragrafi 1, 2 e 3, direttiva 2013/32/UE
  • Direttiva 2011/95/UE
  • Direttiva 2004/83/CE
  • Articolo 15, direttiva 2004/83/CE
  • Articolo 17, direttiva 2004/83/CE
  • Articolo 18, direttiva 2004/83/CE
  • Regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 19, paragrafo 3, regolamento (UE) n. 604/2013

Domanda reiterata di protezione internazionale e rimpatrio nel Paese d'origine

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgericht Minden in una controversia tra cittadini libanesi e la Repubblica federale di Germania sul rigetto, per inammissibilità, di nuove domande di asilo. La Corte interpreta l'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32/UE alla luce della nozione di "domanda reiterata" e della disciplina delle precedenti decisioni definitive.

Fatti e procedimento principale

I ricorrenti avevano già presentato domande di asilo in Germania, respinte con decisioni definitive. Dopo essere stati allontanati o aver volontariamente lasciato la Germania e aver soggiornato in Libano, nel 2021 hanno presentato nuove domande di protezione internazionale. L'autorità tedesca le ha dichiarate inammissibili, ordinando altresì l'uscita dal territorio e un divieto di ingresso e soggiorno. Il giudice del rinvio ha osservato che, secondo le informazioni disponibili, non erano stati prodotti elementi di fatto o di prova nuovi idonei a giustificare una nuova procedura.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32/UE, che consente di dichiarare inammissibile una domanda reiterata quando non emergano o non siano presentati elementi o risultanze nuovi;
  • l'articolo 2, lettere b), e) e q), della medesima direttiva, che definisce domanda di protezione internazionale, decisione definitiva e domanda reiterata;
  • l'articolo 40 della direttiva 2013/32, che disciplina l'esame preliminare delle domande reiterate;
  • la direttiva 2011/95/UE e, per il contesto storico, la direttiva 2004/83/CE, in particolare gli articoli 15, 17 e 18 sulla protezione sussidiaria;
  • il regolamento (UE) n. 604/2013, articolo 19, paragrafo 3, richiamato nel dibattito ma distinto dalla direttiva asilo.

Questione del rimpatrio e irrilevanza del ritorno nel Paese d'origine

Rispondendo congiuntamente alle prime due questioni, la Corte afferma che il rimpatrio temporaneo nel Paese d'origine, dopo il rigetto della precedente domanda e prima della nuova domanda, non incide sulla qualificazione della seconda come "domanda reiterata". La direttiva 2013/32 non menziona il rimpatrio come criterio per escludere l'inammissibilità, e riconoscere automaticamente un nuovo esame nel merito in tali casi introdurrebbe un motivo di esclusione non previsto dal testo dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera d).

La Corte precisa che il fatto di aver soggiornato nel Paese d'origine può essere rilevante solo se costituisce, caso per caso, un elemento nuovo ai sensi dell'articolo 40, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/32. In tal caso, esso potrà incidere sulla valutazione del rischio e sul merito della protezione, ma non basta da solo a sottrarre la domanda al regime dell'inammissibilità.

La Corte esclude anche che assuma rilievo la distinzione tra rimpatrio volontario e allontanamento forzato: poiché il rimpatrio in sé è irrilevante ai fini della qualificazione della domanda come reiterata, lo è necessariamente anche la sua modalità di esecuzione.

Rapporto con il regolamento Dublino III

La Corte distingue nettamente la nozione di "nuova domanda" contenuta nell'articolo 19, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento Dublino III dalla nozione di "domanda reiterata" della direttiva 2013/32. Il fatto che, ai fini del regolamento Dublino, una domanda presentata dopo un allontanamento effettivo sia considerata nuova domanda riguarda solo la determinazione dello Stato membro competente e non impedisce di qualificare la domanda come reiterata ai fini dell'inammissibilità secondo la direttiva asilo.

Precedente esame dei motivi ostativi all'allontanamento e protezione sussidiaria

Sulle terze e quarte questioni, la Corte ammette che una precedente decisione nazionale possa rilevare ai fini dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), anche se non ha formalmente riconosciuto la protezione sussidiaria, purché sia stata adottata dopo un controllo dei motivi ostativi all'allontanamento sostanzialmente comparabile a quello previsto per la concessione di tale status.

Nel caso esaminato, il giudice del rinvio ha indicato che il diritto tedesco, prima del 1° dicembre 2013, prevedeva un controllo dei divieti di allontanamento fondato su criteri equivalenti, sul piano sostanziale, a quelli della protezione sussidiaria di cui all'articolo 15 della direttiva 2004/83/CE. La Corte osserva dunque che la nozione di domanda reiterata presuppone una precedente decisione definitiva che abbia accertato in sostanza se il richiedente potesse ottenere la protezione internazionale, e che un esame nazionale sostanzialmente equivalente soddisfa tale condizione.

Dispositivo

La Corte conclude che l'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32:

  • non osta a che una domanda reiterata sia respinta come inammissibile indipendentemente dal fatto che il richiedente sia rientrato nel Paese d'origine dopo il rigetto della domanda precedente e prima della nuova domanda, sia il ritorno volontario sia forzato;
  • non osta a che una domanda reiterata sia dichiarata inammissibile quando la decisione precedente non abbia formalmente riconosciuto la protezione sussidiaria, ma sia stata adottata a seguito di un controllo dei motivi ostativi all'allontanamento comparabile, sul piano sostanziale, a quello richiesto per concedere tale status.

Indicazioni operative

Per la prassi, la sentenza conferma che, nelle domande reiterate, il punto decisivo è la presenza di elementi nuovi idonei a riaprire l'esame della protezione internazionale. Il semplice rientro nel Paese d'origine non basta, mentre un precedente esame sostanzialmente equivalente alla protezione sussidiaria può legittimare l'applicazione dell'inammissibilità anche se la decisione formale non aveva usato quella qualificazione.

Come è indicizzato

Materieasilo e protezione internazionaledomande reiterate e inammissibilitàprotezione sussidiariadiritto dell'immigrazioneregolamento dublino

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