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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-290/21

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 maggio 2023. — Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger Reg. Gen. mbH (AKM) contro Canal+ Luxembourg Sàrl. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo – Direttiva 93/83/CEE – Articolo 1, paragrafo 2 – Comunicazione al pubblico via satellite – Nozione – Offerente di pacchetti satellitari – Diffusione di programmi in un altro Stato membro – Luogo dell’atto di utilizzazione con cui tale offerente concorre nella realizzazione di detta comunicazione. — Causa C-290/21

Giurisprudenza europea62021CJ0290

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha chiarito l’applicazione del principio dello Stato membro di emissione alla partecipazione di un offerente di pacchetti satellitari nella comunicazione al pubblico via satellite. Ha stabilito che l’eventuale autorizzazione dei titolari dei diritti deve essere ottenuta solo nello Stato in cui i segnali sono immessi nella catena satellitare, anche quando l’offerente concorre nell’operazione. Di conseguenza, non è necessario chiedere una seconda autorizzazione nello Stato di ricezione. La seconda questione, relativa a un’eventuale comunicazione al pubblico autonoma, non è stata esaminata.

Rinvio pregiudiziale sull’ambito del principio dello Stato membro di emissione nella comunicazione al pubblico via satellite e sulla necessità di autorizzazione per l’offerente di pacchetti satellitari.

La questione giuridica

Se, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 93/83/CEE, l’offerente di pacchetti satellitari che concorre con l’organismo di radiodiffusione nella realizzazione della comunicazione al pubblico via satellite debba ottenere l’autorizzazione solo nello Stato membro in cui avviene l’immissione dei segnali nella sequenza di trasmissione, e, in subordine, se la sua attività integri una comunicazione al pubblico autonoma tale da richiedere una specifica autorizzazione anche per i contenuti gratuiti presenti nel pacchetto.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che, quando un offerente di pacchetti satellitari deve ottenere un’autorizzazione per partecipare a una comunicazione al pubblico via satellite, tale autorizzazione va acquisita, come quella dell’organismo di radiodiffusione, esclusivamente nello Stato membro in cui i segnali portatori di programmi sono inseriti nella sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite. Il principio dello Stato membro di emissione, infatti, consente di assoggettare l’intera comunicazione via satellite alla sola normativa di quello Stato; ne consegue che non è richiesta un’ulteriore autorizzazione nello Stato di ricezione. La seconda questione è rimasta senza risposta in ragione della soluzione data alla prima.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 93/83/CEE
  • Articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), direttiva 93/83/CEE
  • Articolo 2, direttiva 93/83/CEE
  • Direttiva 2001/29/CE
  • Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 2001/29/CE
  • Urheberrechtsgesetz austriaca, articolo 17b, paragrafo 1
  • Urheberrechtsgesetz austriaca, articolo 59a

Comunicazione al pubblico via satellite e autorizzazione dell’offerente di pacchetti satellitari

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Oberster Gerichtshof (Austria) in una controversia tra una società di gestione collettiva dei diritti d’autore, AKM, e l’operatore satellitare Canal+ Luxembourg Sàrl, in merito alla diffusione in Austria di pacchetti satellitari contenenti programmi televisivi di vari organismi di radiodiffusione. La Corte è stata chiamata a precisare se l’offerente di pacchetti satellitari, quando concorre alla comunicazione al pubblico via satellite, debba ottenere l’autorizzazione dei titolari dei diritti solo nello Stato membro di immissione dei segnali oppure anche nello Stato di ricezione.

Contesto normativo

La Corte richiama in particolare la direttiva 93/83/CEE, che coordina talune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo, e la direttiva 2001/29/CE. Nella direttiva 93/83 sono centrali:

  • l’articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), che definisce la nozione di "comunicazione al pubblico via satellite" e stabilisce che essa si configura unicamente nello Stato membro in cui i segnali sono immessi nella sequenza di comunicazione;
  • l’articolo 2, che riconosce all’autore il diritto esclusivo di autorizzare la comunicazione al pubblico via satellite;
  • i considerando 5, 14, 15 e 17, dai quali emerge l’obiettivo di eliminare l’incertezza giuridica e di evitare che un medesimo atto di radiodiffusione sia disciplinato cumulativamente da più legislazioni nazionali.

Fatti del procedimento principale

AKM è titolare, in Austria, di una licenza di utilizzazione per opere musicali. Canal+ Luxembourg offre in Austria, via satellite e a pagamento, pacchetti criptati di programmi televisivi di vari organismi di radiodiffusione situati in altri Stati membri. L’immissione dei segnali nella catena di comunicazione (uplink) avviene prevalentemente da parte degli stessi organismi di radiodiffusione, talvolta da Canal+, in altri Stati membri. I pacchetti comprendono anche programmi gratuiti, ricevibili in Austria in definizione standard senza criptazione.

AKM ha chiesto l’inibitoria della diffusione e il risarcimento, sostenendo che Canal+ avrebbe dovuto ottenere una propria autorizzazione per la diffusione in Austria, in quanto il suo intervento amplierebbe il pubblico destinatario dei programmi. Canal+ ha opposto che il proprio ruolo consiste solo nel fornire l’infrastruttura tecnica, e che l’autorizzazione rilevante è quella acquisita negli Stati membri di emissione dagli organismi di radiodiffusione.

Questioni pregiudiziali

Il giudice austriaco ha sottoposto due questioni. Con la prima ha chiesto se il principio di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 93/83 valga anche per l’offerente di pacchetti satellitari concorrente nella realizzazione dell’atto unico e indivisibile di radiodiffusione. Con la seconda, subordinata, ha chiesto se l’attività dell’offerente costituisca una comunicazione al pubblico autonoma, tale da richiedere un’autorizzazione specifica anche per i contenuti gratuiti inseriti nel pacchetto.

Ragionamento della Corte

La Corte richiama anzitutto la propria giurisprudenza, in particolare la sentenza Airfield e Canal Digitaal, secondo cui una trasmissione può costituire una sola comunicazione al pubblico via satellite solo se ricorrono cumulativamente le condizioni poste dall’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), della direttiva 93/83. Tale carattere unitario non esclude, però, che l’intervento di un offerente di pacchetti satellitari possa richiedere un’autorizzazione dei titolari dei diritti, se esso rende le opere accessibili a un pubblico nuovo.

La Corte osserva che, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 93/83, i titolari dei diritti devono autorizzare qualsiasi comunicazione al pubblico via satellite delle opere protette. L’autorizzazione deve essere ottenuta da chi avvia la comunicazione o interviene in essa rendendo le opere accessibili a un pubblico nuovo. Tuttavia, quando la comunicazione al pubblico via satellite, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), si considera effettuata esclusivamente nello Stato membro di immissione dei segnali, l’autorizzazione deve essere acquisita soltanto in quello Stato.

La Corte sottolinea che questa soluzione è coerente con la finalità della direttiva 93/83: semplificare la diffusione transfrontaliera via satellite, eliminare l’incertezza giuridica e impedire l’applicazione cumulativa di più diritti nazionali a un unico atto di radiodiffusione. Se l’offerente di pacchetti satellitari dovesse ottenere ulteriori autorizzazioni in altri Stati membri, si contrasterebbe con tale obiettivo.

Decisione

La Corte risponde alla prima questione dichiarando che, quando un offerente di pacchetti satellitari deve ottenere un’autorizzazione per l’atto di comunicazione al pubblico via satellite a cui partecipa, tale autorizzazione deve essere ottenuta, come quella dell’organismo di radiodiffusione, unicamente nello Stato membro in cui i segnali portatori di programmi sono immessi nella sequenza di comunicazione diretta al satellite. In ragione di tale risposta, la seconda questione non viene esaminata.

Principi affermati

  • La comunicazione al pubblico via satellite, ai sensi della direttiva 93/83, si configura solo nello Stato membro di uplink.
  • Se l’offerente di pacchetti satellitari deve ottenere un’autorizzazione, essa segue lo stesso criterio territoriale dell’autorizzazione dell’organismo di radiodiffusione.
  • Non è necessaria una seconda autorizzazione nello Stato di ricezione, perché ciò sarebbe contrario al principio dello Stato membro di emissione e all’obiettivo di evitare il cumulo di legislazioni nazionali.

Come è indicizzato

Materieproprietà intellettualediritto d'autoreradiodiffusione via satellitecomunicazione al pubblicomercato interno

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