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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-608/21

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 maggio 2023. — Procedimento penale a carico di XN. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Articolo 6 – Diritto all’informazione sull’accusa – Articolo 7 – Diritto di accesso alla documentazione relativa all’indagine – Esercizio effettivo dei diritti della difesa – Articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto alla libertà e alla sicurezza – Comunicazione dei motivi della detenzione della persona indagata o imputata in un documento distinto – Momento in cui tale comunicazione deve essere effettuata. — Causa C-608/21

Giurisprudenza europea62021CJ0608

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito l’ambito dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2012/13/UE in materia di motivazione della detenzione di una persona sospettata di reato. Ha stabilito che la motivazione può risultare anche da documenti diversi dall’atto di trattenimento, ma deve essere comunicata subito, o comunque in tempi molto brevi, e non solo quando l’interessato impugna la detenzione. Ha inoltre precisato il contenuto minimo delle informazioni dovute per consentire un controllo effettivo della legittimità della privazione della libertà.

Direttiva 2012/13/UE: momento e contenuto minimo dell’informazione sui motivi della detenzione di un indagato, anche quando tali motivi risultino da documenti diversi dall’atto formale di trattenimento.

La questione giuridica

Se l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2012/13/UE consenta che i motivi della detenzione e le informazioni sul reato siano contenuti in documenti diversi dall’atto di trattenimento e comunicati solo nel successivo giudizio sulla legittimità della detenzione; e quale grado di specificità debba avere tale motivazione quanto a fatti, tempo, luogo, partecipazione concreta e qualificazione giuridica del reato.

Principio di diritto

L’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2012/13/UE non impone che i motivi della detenzione siano necessariamente inseriti nell’atto di trattenimento, purché siano comunicati tempestivamente alla persona arrestata o detenuta, al momento della privazione della libertà o entro un breve termine dall’inizio della stessa, così da consentirle di contestarne effettivamente la legittimità; tuttavia, è incompatibile con la direttiva una disciplina che rinvii tale comunicazione al solo giudizio di impugnazione. La motivazione deve inoltre contenere tutte le informazioni necessarie, in funzione della fase del procedimento e senza pregiudicare l’indagine, incluse una descrizione dei fatti pertinenti noti all’autorità, l’ora e il luogo, la natura della partecipazione dell’interessato e la qualificazione giuridica provvisoria del reato.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2012/13/UE
  • Articolo 6 della direttiva 2012/13/UE
  • Articolo 7 della direttiva 2012/13/UE
  • Articolo 8 della direttiva 2012/13/UE
  • Articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 5 CEDU

Motivazione della detenzione e diritto all’informazione nel procedimento penale

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia) in un procedimento relativo alla legittimità del trattenimento di XN da parte della polizia bulgara. Il tema centrale è l’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, con riflessi anche sull’effettività dei diritti di difesa e sulla possibilità di contestare la detenzione.

Fatti e procedimento principale

XN era stato trattenuto per 24 ore con un provvedimento di polizia che richiamava in modo molto sintetico l’articolo 72, paragrafo 1, punto 1, della legge bulgara sul Ministero dell’Interno e la "turbativa dell’ordine pubblico". Le relazioni di polizia più dettagliate, che descrivevano il comportamento contestato durante una manifestazione a Sofia, non risultavano comunicate immediatamente all’interessato. XN ha impugnato la legittimità del trattenimento; il giudice nazionale ha quindi chiesto se il diritto UE consenta che la motivazione sia contenuta in documenti diversi dall’atto di trattenimento e comunicata solo nell’ambito del ricorso, nonché quale livello di dettaglio sia richiesto.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2012/13/UE, in particolare gli articoli 1, 2, 6, 7 e 8;
  • i considerando 14, 22, 27 e 28 della direttiva;
  • l’articolo 267 TFUE;
  • l’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
  • l’articolo 5 CEDU, richiamato come parametro interpretativo per effetto del considerando 14.

Ammissibilità e applicabilità della direttiva

La Corte ha anzitutto affermato che la direttiva 2012/13 si applica alla fattispecie, poiché il trattenimento di XN, pur qualificato nel diritto bulgaro come misura amministrativa coercitiva, era fondato sul sospetto che l’interessato avesse commesso un reato e quindi rientrava nella logica di un procedimento penale ai fini della direttiva. La Corte osserva che, indipendentemente dalle informazioni effettivamente comunicate, XN era stato posto a conoscenza del fatto di essere sospettato di aver commesso un reato.

Prima questione: forma e momento della comunicazione dei motivi della detenzione

La Corte precisa che l’articolo 6, paragrafo 2, non impone che la motivazione sia inserita necessariamente nell’atto scritto di trattenimento. È sufficiente che le informazioni sui motivi dell’arresto o della detenzione, comprese quelle sul reato contestato, siano comunicate in documenti diversi, purché ciò avvenga tempestivamente e in modo da consentire all’interessato di comprendere i motivi della privazione della libertà e di contestarne efficacemente la legittimità.

Tuttavia, la Corte esclude che sia conforme alla direttiva una disciplina in base alla quale tali informazioni vengano comunicate solo nell’ambito dell’eventuale impugnazione giudiziale della detenzione. In tal caso, infatti, la persona privata della libertà dovrebbe prima proporre ricorso per conoscere i motivi del trattenimento, con evidente pregiudizio per la preparazione di una difesa effettiva.

Seconda questione: contenuto minimo della motivazione

Quanto al contenuto dell’informazione dovuta, la Corte afferma che la motivazione della detenzione deve comprendere tutte le informazioni necessarie per consentire un controllo effettivo della legittimità della privazione della libertà. In particolare, tenuto conto della fase del procedimento e senza nuocere all’indagine in corso, devono essere indicate:

  • una descrizione dei fatti pertinenti conosciuti dall’autorità competente;
  • l’ora e il luogo, se noti;
  • la natura della partecipazione concreta dell’interessato al reato contestato;
  • la qualificazione giuridica provvisoria del fatto.

La Corte sottolinea che il livello di dettaglio può variare in relazione allo stato dell’indagine, ma non può essere così scarno da impedire all’interessato di comprendere il fondamento della detenzione e di reagire efficacemente.

Valutazione del caso concreto

Nel caso di XN, la motivazione riportata nell’atto di trattenimento era limitata al riferimento normativo e alla generica formula "turbativa dell’ordine pubblico". La Corte osserva che tali indicazioni, da sole, non apparivano sufficienti a soddisfare i requisiti della direttiva. Essa richiama inoltre l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva, che impone l’accesso ai documenti essenziali per contestare la detenzione, evidenziando che tale garanzia opera per ogni persona arrestata o detenuta, indipendentemente dallo status formale attribuito dal diritto nazionale.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2012/13/UE non osta a una normativa nazionale che consenta di esporre la motivazione della detenzione in documenti diversi dall’atto di trattenimento;
  • la stessa disposizione osta però a che tali informazioni siano comunicate solo nel contesto del ricorso giurisdizionale contro la detenzione e non subito o poco dopo l’inizio della privazione della libertà;
  • la motivazione deve contenere tutte le informazioni necessarie per una contestazione effettiva, inclusi fatti pertinenti, tempo, luogo, partecipazione concreta e qualificazione giuridica provvisoria.

Principio affermato

Il principio di diritto è che il diritto dell’Unione esige una comunicazione tempestiva e sufficientemente precisa dei motivi della detenzione di un indagato o imputato: non conta che tali motivi siano esposti nell’atto di trattenimento o in altri documenti, ma conta che l’interessato li riceva al più presto e con un contenuto idoneo a permettere un controllo giurisdizionale effettivo della privazione della libertà.

Come è indicizzato

Materiecooperazione giudiziaria in materia penalediritto all’informazione nei procedimenti penalidiritti della difesadetenzione di poliziatutela della libertà personale

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