Corte di giustizia, Sentenza C-368/22
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 25 maggio 2023. — Skatteministeriet contro Danish Fluid System Technologies A/S& — xd; . — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Voce 7307 – Accessori per tubi – Sottovoce 7307 22 10 – Manicotti. — Causa C-368/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia, su rinvio del Vestre Landsret danese, ha chiarito l’ambito della sottovoce 73072210 della nomenclatura combinata per gli accessori per tubi in acciaio inossidabile. Ha escluso che possano qualificarsi come "manicotti" gli accessori con filettatura esterna che non siano corti tronchi di tubo a filettatura interna. Tali prodotti ricadono invece nella sottovoce residuale 73072910. La decisione conferma che, in materia doganale, prevalgono le caratteristiche oggettive della merce e il significato abituale dei termini tariffari.
Interpretazione della sottovoce 73072210 della nomenclatura combinata: nozione di "manicotti" per accessori per tubi in acciaio inossidabile con filettatura esterna.
La questione giuridica
Se la sottovoce 73072210 della nomenclatura combinata debba essere interpretata nel senso che vi rientrano accessori per tubi in acciaio inossidabile, diversi da quelli fusi, che presentano una filettatura esterna e che non costituiscono corti tronchi di tubo a filettatura interna destinati a collegare due tubi avvitandoli nell’accessorio o semplicemente spingendoli dentro di esso.
Principio di diritto
La Corte ha affermato che la sottovoce 73072210 della nomenclatura combinata riguarda i soli "manicotti" intesi, secondo il significato corrente e il contesto tariffario, come corti tronchi di tubo a filettatura interna destinati a collegare due tubi avvitandoli o inserendoli; ne restano esclusi gli accessori per tubi in acciaio inossidabile, diversi da quelli fusi, che presentano una filettatura esterna e che non hanno tali caratteristiche, i quali devono essere classificati nella sottovoce residuale 73072910.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CEE) n. 2658/87
- Allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87
- Regolamento (CE) n. 254/2000
- Regolamento (CE) n. 948/2009
- Regolamento (UE) n. 861/2010
- Regolamento (UE) n. 1006/2011
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012
- Articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2658/87
- Articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87
- Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87
- Articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2658/87
- Regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata
- Voce 7307 della nomenclatura combinata
- Sottovoce 73072210 della nomenclatura combinata
- Sottovoce 73072910 della nomenclatura combinata
Interpretazione della sottovoce 73072210 della nomenclatura combinata: nozione di "manicotti" per accessori per tubi in acciaio inossidabile con filettatura esterna
La Corte, in un rinvio pregiudiziale proposto dal Vestre Landsret danese, è stata chiamata a precisare se determinati accessori per tubi in acciaio inossidabile possano essere classificati come "manicotti" ai sensi della sottovoce 73072210 della nomenclatura combinata. La questione nasce da una controversia tra il ministero delle Imposte danese e una società importatrice, DFST, in merito alla corretta classificazione doganale di cinque prodotti.
Fatti e procedimento principale
La DFST importava accessori per tubi provenienti dal produttore Swagelok, poi in larga parte riesportati e utilizzati in impianti industriali. Le autorità doganali danesi, dopo un controllo, avevano inizialmente classificato i prodotti nella sottovoce 7307291090, ritenendo che non fossero "manicotti". La Commissione tributaria nazionale danese aveva invece accolto la tesi della DFST e ritenuto applicabile la sottovoce 7307221090, corrispondente ai manicotti filettati di acciaio inossidabile, con dazio pari allo 0%.
Il ministero delle Imposte ha impugnato tale decisione dinanzi al Vestre Landsret, sostenendo che i prodotti presentassero filettatura esterna e non potessero quindi essere considerati manicotti, anche alla luce di definizioni lessicografiche che associano il manicotto a un tubo corto con filettatura interna, contrapposto al nipplo.
Normativa rilevante
La Corte ha richiamato il regolamento (CEE) n. 2658/87, che istituisce la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune, nonché le versioni applicabili della NC risultanti dai regolamenti n. 948/2009, n. 861/2010, n. 1006/2011 e dal regolamento di esecuzione n. 927/2012. Sono state richiamate anche le regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della NC, oltre alle note esplicative del SA e della NC come strumenti interpretativi non vincolanti.
Ragionamento della Corte
La Corte ha ricordato che, nelle controversie di classificazione doganale, il criterio decisivo è costituito dalle caratteristiche e proprietà oggettive della merce, lette alla luce del testo della voce e delle note pertinenti. Ha inoltre ribadito che le note esplicative del SA e della NC sono utili per l’interpretazione, ma non vincolanti.
Nel caso concreto, la voce 7307 comprende accessori per tubi di ghisa, ferro o acciaio, e la sottovoce 73072210 riguarda i "manicotti" filettati di acciai inossidabili. Poiché la nozione di manicotto non è definita nei testi normativi, la Corte ne ha ricercato il significato abituale nel linguaggio corrente e il contesto tariffario. Dai dizionari e dalle fonti richiamate è emerso che il manicotto è un tubo corto destinato ad avvolgere le estremità di due tubi e, se non liscio, deve essere a filettatura interna. Inoltre, le note esplicative del SA distinguono i manicotti dai nippli e da altri accessori quali riduttori e raccordi.
La Corte ha quindi concluso che gli accessori controversi, poiché presentavano filettatura esterna e non costituivano corti tronchi di tubo a filettatura interna idonei a collegare due tubi avvitandoli o inserendoli, non potevano essere considerati "manicotti". Per loro vale invece la sottovoce residuale 73072910, che ricomprende gli altri accessori per tubi di acciai inossidabili filettati.
Decisione
La Corte ha risposto che la sottovoce 73072210 della nomenclatura combinata deve essere interpretata nel senso che accessori per tubi di acciaio inossidabile, diversi da quelli fusi, con filettatura esterna e privi delle caratteristiche tipiche del manicotto, non rientrano in tale sottovoce. Tali prodotti devono essere classificati nella sottovoce 73072910, salvo l’accertamento fattuale del giudice nazionale sulle specifiche caratteristiche dei singoli beni.
Principio affermato
In materia di classificazione doganale, un prodotto può essere qualificato come "manicotto" ai sensi della sottovoce 73072210 solo se, per le sue caratteristiche oggettive, è un corto tronco di tubo a filettatura interna destinato a collegare tubi; la mera presenza di filettatura esterna esclude tale qualificazione e conduce, in linea di principio, alla classificazione nella sottovoce residuale 73072910.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 25 mag 2023Corte di giustizia, Sentenza C-290/21
- Sentenza · 25 mag 2023Corte di giustizia, Sentenza C-575/21
- Sentenza · 25 mag 2023Corte di giustizia, Sentenza C-608/21
- Sentenza · 25 mag 2023Corte di giustizia, Sentenza C-114/22
- Sentenza · 25 mag 2023Corte di giustizia, Sentenza C-141/22
- Sentenza · 25 mag 2023Corte di giustizia, Sentenza C-364/22
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →