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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-575/21

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 maggio 2023. — WertInvest Hotelbetriebs GmbH contro Magistrat der Stadt Wien. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wien. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2011/92/UE – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 2 – Progetti rientranti nell’allegato II – Progetti di riassetto urbano – Esame sulla base di soglie o criteri – Articolo 4, paragrafo 3 – Criteri di selezione pertinenti di cui all’allegato III – Articolo 11 – Accesso alla giustizia. — Causa C-575/21

Giurisprudenza europea62021CJ0575

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza riguarda un grande progetto di riassetto urbano nel centro di Vienna, localizzato in area UNESCO, per il quale le autorità austriache avevano escluso la necessità di una valutazione di impatto ambientale. La Corte ha ritenuto incompatibili con la direttiva VIA le soglie nazionali troppo alte e la selezione dei progetti che, in pratica, sottraeva quasi tutti i progetti analoghi alla valutazione. Ha inoltre chiarito che l’esame caso per caso deve avvenire alla luce di tutti i criteri dell’allegato III e che non è consentito autorizzare parti del progetto prima della conclusione della procedura ambientale.

Valutazione di impatto ambientale dei progetti di riassetto urbano: incompatibilità delle soglie nazionali troppo elevate, obbligo di considerare tutti i criteri dell’allegato III e divieto di autorizzazioni anticipatorie.

La questione giuridica

Se la direttiva 2011/92/UE osti a una normativa nazionale che: 1) subordina la VIA dei progetti di riassetto urbano a soglie molto elevate e a requisiti ulteriori di struttura funzionale del progetto, senza adeguata considerazione della localizzazione; 2) consente di limitare la selezione dei progetti mediante criteri cumulativi e soglie tali da escludere di fatto quasi tutti i progetti; 3) permetta, nell’esame caso per caso, di prendere in considerazione solo alcuni criteri ambientali anziché tutti quelli dell’allegato III; 4) consenta che l’esame caso per caso sia svolto per la prima volta da un giudice e che il pubblico interessato disponga di tutela giurisdizionale solo molto limitata; 5) ammetta il rilascio di permessi edilizi parziali prima della VIA o della decisione sulla necessità della stessa.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che la direttiva 2011/92/UE osta a soglie e criteri nazionali per i progetti di riassetto urbano che, per il loro livello elevatissimo e per la struttura selettiva imposta, escludano in pratica quasi tutti i progetti dalla valutazione d’impatto ambientale, specie se non tengono conto adeguatamente della localizzazione in aree sensibili come i siti UNESCO. Nell’esame caso per caso, l’autorità deve considerare tutti i criteri di selezione dell’allegato III per individuare quelli pertinenti e non può limitarsi ad alcuni soli aspetti; inoltre, l’articolo 11 impone un rimedio effettivo al pubblico interessato contro la decisione che escluda la VIA, anche se la prima determinazione è adottata da un giudice. Infine, è incompatibile con la direttiva il rilascio anticipato di permessi edilizi per singole opere di un progetto più ampio prima della VIA o della verifica della sua necessità.

Norme richiamate

  • Direttiva 2011/92/UE
  • Direttiva 2014/52/UE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 2, paragrafo 1, direttiva 2011/92/UE
  • Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 2011/92/UE
  • Articolo 4, paragrafi 2, 3, 4 e 5, direttiva 2011/92/UE
  • Articolo 11, direttiva 2011/92/UE
  • Allegato II, punto 10, lettera b), direttiva 2011/92/UE
  • Allegato III, direttiva 2011/92/UE

Valutazione di impatto ambientale dei progetti di riassetto urbano

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgericht Wien in materia di direttiva VIA, con riferimento a un grande progetto di riassetto urbano nel centro di Vienna, situato nell’area del patrimonio mondiale UNESCO "Centro storico di Vienna". La Corte si pronuncia sulla compatibilità del diritto austriaco con gli articoli 2, 4 e 11 della direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE.

Fatti e procedimento principale

La WertInvest Hotelbetriebs GmbH aveva progettato il complesso "Heumarkt Neu", consistente nella demolizione di un hotel esistente e nella costruzione di nuovi edifici a uso alberghiero, commerciale, congressuale, residenziale e per uffici, oltre a un parcheggio sotterraneo e alla dislocazione di una strada adiacente. Il progetto occupava circa 1,55 ettari e prevedeva una superficie lorda pavimentata di 89.000 m2.

L’autorità del Land di Vienna aveva stabilito, con decisione del 16 ottobre 2018, che il progetto non era soggetto a VIA, ritenendo non raggiunte le soglie dell’allegato 1, punto Z 18, lettera b), dell’UVP-G 2000. Dopo vicende processuali interne, la questione è approdata al Verwaltungsgericht Wien, chiamato a decidere su un ricorso per carenza volto al rilascio del permesso di costruire e, in via preliminare, sulla necessità della VIA.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE, che impone la VIA per i progetti con impatto ambientale significativo prima del rilascio dell’autorizzazione;
  • l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, che disciplina i progetti di cui all’allegato II e l’uso di soglie o criteri nazionali;
  • l’articolo 11, che garantisce l’accesso alla giustizia al pubblico interessato;
  • l’allegato II, punto 10, lettera b), relativo ai "progetti di riassetto urbano";
  • l’allegato III, contenente i criteri di selezione, inclusi quelli relativi alle zone di importanza storica, culturale o archeologica.

Viene altresì considerata la disciplina austriaca dell’UVP-G 2000, che prevede soglie elevate per i progetti di riassetto urbano e regole sul cumulo con altri progetti e sulla legittimazione al ricorso.

Questioni pregiudiziali

Il giudice austriaco chiede essenzialmente se la direttiva osti a:

  • soglie nazionali molto elevate per i progetti di riassetto urbano, accompagnate da una definizione restrittiva della fattispecie;
  • l’assenza di soglie più basse o criteri più rigorosi per aree di particolare pregio storico o culturale, come i siti UNESCO;
  • una disciplina del cumulo che, di fatto, limiti la verifica ai soli ultimi cinque anni e disapplichi l’esame caso per caso sotto il 25% della soglia;
  • un esame caso per caso limitato solo ad alcuni criteri di tutela;
  • la possibilità che il controllo sulla necessità della VIA sia svolto per la prima volta da un giudice nell’ambito di un procedimento edilizio con partecipazione molto limitata del pubblico;
  • il rilascio di permessi edilizi parziali prima della conclusione della procedura ambientale.

Ragionamento della Corte

Sulla prima e seconda questione, la Corte ricorda che gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità nel fissare soglie o criteri per i progetti dell’allegato II, ma tale margine è limitato dall’obbligo di sottoporre a VIA i progetti che possano avere effetti significativi sull’ambiente, tenendo conto dei criteri dell’allegato III. In particolare, i criteri relativi alla localizzazione sono essenziali quando il progetto insiste su zone densamente popolate o di importanza storica e culturale.

La Corte rileva che, nel caso austriaco, la soglia di 15 ettari e 150.000 m2 è così elevata da escludere in pratica la maggior parte dei progetti di riassetto urbano dalla VIA. Inoltre, la disciplina nazionale non appare adeguatamente differenziata in funzione della localizzazione, nonostante l’esistenza, per altre categorie di progetti, di soglie più severe in aree protette o sensibili. Ne consegue l’incompatibilità della normativa nazionale con gli articoli 2 e 4 della direttiva e con l’allegato III.

Sulla terza questione, la Corte osserva che, poiché la risposta alle prime due questioni conduce già a disapplicare la soglia nazionale incompatibile, non occorre rispondere separatamente. In ogni caso, l’esame del progetto dovrà avvenire alla luce dei criteri dell’allegato III.

Sulla quarta questione, la Corte afferma che l’autorità competente, nell’esame caso per caso, deve considerare tutti i criteri di selezione dell’allegato III, per individuare quelli pertinenti nel caso concreto. Non è consentito escludere in via generale uno o più criteri, perché ciascuno può risultare rilevante a seconda del progetto.

Sulla quinta questione, la Corte chiarisce che l’articolo 11 non impedisce che l’esame caso per caso sia svolto per la prima volta da un giudice dotato di competenza autorizzatoria. Tuttavia, il pubblico interessato deve poter contestare davanti a un altro organo giurisdizionale la decisione che escluda la VIA; la direttiva non impone invece agli Stati membri di consentire al pubblico di avviare la procedura di determinazione.

Sulla sesta questione, la Corte ribadisce il carattere preventivo della VIA: l’esame ambientale deve precedere l’autorizzazione. Di conseguenza, è contrario alla direttiva rilasciare permessi di costruire per singole parti di un progetto più ampio prima che sia stabilito se l’intero progetto richieda una VIA e, se necessario, prima che tale valutazione sia completata.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che la direttiva 2011/92/UE, come modificata, osta alla normativa nazionale austriaca che, per i progetti di riassetto urbano, prevede soglie e condizioni tali da sottrarre in pratica la maggior parte dei progetti alla VIA. Conferma inoltre l’obbligo di esaminare il progetto alla luce di tutti i criteri dell’allegato III e ammette che l’esame caso per caso sia svolto per la prima volta da un giudice, purché sia garantito un ricorso effettivo del pubblico interessato. Infine, vieta il rilascio anticipato di permessi edilizi per parti del progetto prima della conclusione della procedura ambientale.

Come è indicizzato

Materieambientevalutazione di impatto ambientaleurbanisticaaccesso alla giustiziaautorizzazioni amministrative

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