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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-141/22

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 25 maggio 2023. — TLL The Longevity Labs GmbH contro Optimize Health Solutions mi GmbH e BM. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz. — Rinvio pregiudiziale – Sicurezza alimentare – Nuovi alimenti – Regolamento (UE) 2015/2283 – Farina di grano saraceno germogliato con elevato contenuto di spermidina – Germinazione di semi di grano saraceno in una soluzione nutritiva contenente spermidina. — Causa C-141/22

Giurisprudenza europea62022CJ0141

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in un rinvio pregiudiziale del giudice austriaco, ha chiarito la nozione di "nuovo alimento" nel regolamento (UE) 2015/2283 con riferimento a una farina di grano saraceno germogliato arricchita di spermidina. Ha affermato che il prodotto rientra, in linea di principio, nella categoria dei nuovi alimenti e che non opera l’eccezione per gli alimenti con una storia di uso sicuro nell’Unione. Poiché la risposta alla prima questione era sufficiente, la Corte non ha esaminato le questioni ulteriori sul processo produttivo e sulla natura della spermidina.

Qualificazione come "nuovo alimento" della farina di grano saraceno germogliato arricchita di spermidina ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283

La questione giuridica

Il giudice del rinvio chiedeva se una farina di grano saraceno germogliato con elevato contenuto di spermidina rientri nella nozione di "nuovo alimento" dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2015/2283, in particolare se conti solo il fatto che la farina sia stata o meno utilizzata prima del 15 maggio 1997, indipendentemente dalla modalità di presenza della spermidina; in subordine, chiedeva se la germinazione in soluzione nutritiva costituisca un processo di produzione primaria o un nuovo processo di produzione rilevante ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto vii), e se assuma rilievo il fatto che la spermidina sia naturale o sintetica.

Principio di diritto

L’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2015/2283 deve essere interpretato nel senso che una farina di grano saraceno germogliato con elevato contenuto di spermidina, non consumata in misura significativa nell’Unione prima del 15 maggio 1997, costituisce un "nuovo alimento" quando è ottenuta da una pianta, non risulta provata una sua storia di uso sicuro come alimento nell’Unione per almeno 25 anni sulla base della composizione e dell’uso continuato, e in ogni caso non è ottenuta mediante una pratica di riproduzione ai sensi della disposizione. Ne consegue che non occorre esaminare le questioni ulteriori sul processo di produzione primaria o sulla natura naturale/sintetica della spermidina.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) 2015/2283
  • Regolamento (CE) n. 178/2002
  • Regolamento (UE) n. 1169/2011
  • Regolamento (CE) n. 258/97
  • Regolamento (CE) n. 1852/2001
  • Regolamento (CE) n. 852/2004

Farina di grano saraceno germogliato con elevato contenuto di spermidina e nozione di nuovo alimento

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz in una controversia di concorrenza sleale tra due imprese operanti nel settore degli integratori alimentari. Il nodo centrale era stabilire se una farina di grano saraceno germogliato, arricchita con spermidina, debba essere qualificata come "nuovo alimento" ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283.

Fatti e procedimento principale

La TLL The Longevity Labs GmbH sosteneva che il prodotto commercializzato da Optimize Health Solutions mi GmbH dovesse essere previamente autorizzato e iscritto nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati, non essendo stato autorizzato dalla Commissione. Secondo TLL, la commercializzazione del prodotto senza autorizzazione integrava concorrenza sleale. La convenuta replicava che il prodotto non era un nuovo alimento, richiamando la germinazione come fase della produzione primaria, l’inapplicabilità del regolamento sui nuovi alimenti per via del fatto che la pianta non sarebbe alimento prima della raccolta e la presunta presenza di spermidina nell’Unione da oltre 25 anni.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato in particolare:

  • l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002, che definisce l’"alimento" e esclude i vegetali prima della raccolta;
  • l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punti iv) e vii), del regolamento (UE) 2015/2283, che definisce i "nuovi alimenti";
  • l’articolo 6 del regolamento (UE) 2015/2283, che subordina l’immissione sul mercato dei nuovi alimenti alla loro autorizzazione e iscrizione nell’elenco dell’Unione.

Questione pregiudiziale esaminata

La prima questione chiedeva se il prodotto rientrasse nella nozione di nuovo alimento dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto iv), indipendentemente dal modo in cui la spermidina si trovi nella farina. Le questioni successive vertevano invece sulla nozione di processo di produzione, sulla rilevanza della produzione primaria, sul rapporto con l’articolo 2 del regolamento n. 178/2002 e sulla natura naturale o sintetica della spermidina.

Ragionamento della Corte

La Corte ha osservato che l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto iv), considera in linea di principio "nuovi alimenti" tutti gli alimenti non significativamente consumati nell’Unione prima del 15 maggio 1997, quando siano costituiti, isolati o prodotti da piante o parti di esse. L’eccezione opera solo se ricorrono cumulativamente due condizioni:

  • l’alimento deve vantare una storia di uso sicuro come alimento nell’Unione;
  • deve essere costituito, isolato o prodotto da una pianta ottenuta mediante pratiche di riproduzione tradizionali antecedenti al 15 maggio 1997, oppure mediante pratiche non tradizionali non idonee a provocare cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura tali da incidere su valore nutritivo, metabolismo o tenore di sostanze indesiderabili.

Applicando tali criteri, la Corte ha ritenuto che il prodotto oggetto della controversia, ottenuto dal grano saraceno e non consumato in misura significativa prima della data di riferimento, rientri in linea di principio nella categoria dei nuovi alimenti. Quanto alla prima condizione dell’eccezione, la Corte ha richiamato la definizione di "storia di uso sicuro come alimento in un paese terzo" contenuta nell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e l’ha utilizzata come parametro interpretativo anche per la nozione di storia di uso sicuro nell’Unione. Ha quindi rilevato che non risultava dimostrata una sicurezza attestata da dati sulla composizione e da un uso continuativo per almeno 25 anni nella dieta abituale di un numero significativo di persone in almeno un paese dell’Unione.

La Corte ha inoltre precisato che occorre distinguere le pratiche di riproduzione finalizzate a produrre nuove piante dai procedimenti che riguardano l’intero processo di produzione di un alimento. Il trattamento con soluzione acquosa di spermidina per coltivare i germogli non è stato ritenuto, in via di principio, una pratica di riproduzione, ma un processo di produzione finalizzato ad arricchire i germogli. Tale profilo, tuttavia, è stato considerato non decisivo ai fini della soluzione, perché il prodotto risultava comunque nuovo alimento.

Decisione e dispositivo

La Corte ha dichiarato che l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2015/2283 dev’essere interpretato nel senso che una farina di grano saraceno germogliato con elevato contenuto di spermidina, non utilizzata in misura significativa per il consumo umano nell’Unione prima del 15 maggio 1997, costituisce un nuovo alimento. Ciò vale perché il prodotto è ottenuto da una pianta, non risulta provata una sua storia di uso sicuro come alimento nell’Unione per almeno 25 anni e, comunque, non deriva da una pratica di riproduzione ai sensi della disposizione.

Effetti pratici per gli operatori

La pronuncia conferma un’interpretazione ampia della categoria dei nuovi alimenti per prodotti vegetali ottenuti mediante processi di germinazione e arricchimento non tradizionali. Per gli operatori economici, ciò implica che la semplice origine vegetale o la circostanza che il componente attivo sia presente anche in natura non bastano a escludere l’applicazione del regime autorizzatorio del regolamento (UE) 2015/2283. La Corte non ha ritenuto necessario esaminare le questioni ulteriori sulla produzione primaria e sulla natura naturale o sintetica della spermidina, rendendo centrale il criterio della qualificazione del prodotto come alimento nuovo.

Come è indicizzato

Materienuovi alimentisicurezza alimentareproduzione primariaconcorrenza slealeintegratori alimentari

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