Sentenza n. 321/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento di conclusione negativa del procedimento per l'approvazione definitiva del Piano di lottizzazione relativo alla zona C1 in località` Calabona emesso in data 04.04.2019 dal Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico del Comune di Alghero; -di ogni altro provvedimento connesso, prodromico o consequenziale Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Edil Tre Esse S.r.l. il 24/7/2023: per l'annullamento del provvedimento del Dirigente del Comune di Alghero Settore 4 Servizio Urbanistica in data 10 maggio 2023, di conferma del “parere istruttorio e comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis legge n. 241/1990” reso in data 31.3.2023; ove occorra del citato atto in data 31.3.2023 dello stesso Dirigente e di ogni altro provvedimento connesso, prodromico o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota comunale di conclusione negativa del procedimento relativo all’approvazione definitiva di un piano di lottizzazione nella zona C1 di località Calabona e, con motivi aggiunti, parere istruttorio e conferma della comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento comunale del 4 aprile 2019, sostenendo: l’incompetenza del dirigente, poiché l’adozione e l’approvazione definitiva degli strumenti urbanistici attuativi spetterebbero al Consiglio comunale; la violazione dell’art. 3 l. 241/1990, il difetto di motivazione, il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti, per avere il Comune affermato il contrasto del piano con l’art. 15 delle NTA del PPR senza adeguata motivazione e in modo asseritamente difforme dalle indicazioni del dirigente regionale; la violazione dell’art. 15 delle NTA del PPR, ritenendo sussistenti i requisiti per la nuova edificazione nella fascia costiera; la violazione degli artt. 6 e 18 delle NTA del PRG, ove il Comune avesse nuovamente richiesto la pianificazione congiunta di diverse zone C; nonché l’incoerenza, illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa e la lesione dell’affidamento derivante dalla precedente istruttoria. Con motivi aggiunti, i ricorrenti hanno impugnato l’atto dirigenziale del 10 maggio 2023, confermativo del parere istruttorio e della comunicazione dei motivi ostativi del 31 marzo 2023, deducendo l’incompetenza del dirigente, la violazione dell’art. 15 delle NTA del PPR quanto ai requisiti di interclusione e la non necessità del piano attuativo quale presupposto desunto dal Comune da una precedente sentenza. Il Comune ha eccepito la natura non provvedimentale degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto la richiesta di riunione con altro ricorso, rilevando la diversità dei soggetti coinvolti e degli atti impugnati. Ha poi dichiarato inammissibile sia il ricorso principale sia quello per motivi aggiunti per carenza di atti impugnabili. Quanto al ricorso principale, la nota del 4 aprile 2019 è stata qualificata come mero riscontro a istanze, diffide e richieste di riesame in autotutela, adottato in assenza di un piano di lottizzazione pendente da esaminare e riferito a un piano già definitivamente respinto con deliberazioni consiliari. Non si trattava quindi di un provvedimento conclusivo lesivo. Quanto ai motivi aggiunti, l’atto del 10 maggio 2023 è stato qualificato come mero parere tecnico endoprocedimentale, non conclusivo del procedimento e diretto soltanto ad attivare il contraddittorio con i privati; pertanto, non era autonomamente impugnabile. La natura non provvedimentale degli atti ha impedito l’esame dei vizi sostanziali dedotti. Le spese sono state compensate in ragione della natura processuale della decisione.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
La norma è stata invocata dai ricorrenti per contestare il difetto di motivazione dell’atto comunale, ma il giudice non ha esaminato tale censura nel merito a causa dell’inammissibilità del ricorso.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi è stata considerata parte del subprocedimento di contraddittorio e non, nel caso concreto, un provvedimento autonomamente lesivo.
art. 15 delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale
La disposizione è stata richiamata dai ricorrenti con riferimento ai requisiti per la nuova edificazione nella fascia costiera, ma il TAR non ne ha esaminato l’interpretazione sostanziale, avendo definito il giudizio per inammissibilità.
articoli 20 e 21 l.r. 45/1989
Sono stati invocati dai ricorrenti per sostenere la competenza del Consiglio comunale in materia di strumenti urbanistici, questione rimasta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità.
art. 42 d.lgs. 267/2000
È stato richiamato dai ricorrenti a sostegno della competenza consiliare sugli strumenti urbanistici, senza esame nel merito da parte del TAR.
art. 73 c.p.a.
È menzionato con riferimento al deposito di documenti e memorie prima dell’udienza pubblica; non esprime una ratio decisoria autonoma.
Massime di principio
- È inammissibile per carenza di interesse a ricorrere l’impugnazione di una nota comunale che si limiti a riscontrare istanze, diffide o richieste di riesame, quando non costituisca un provvedimento conclusivo e non incida autonomamente sulla posizione giuridica del destinatario.
- Un atto adottato in assenza di un procedimento amministrativo effettivamente pendente e di un oggetto concreto da esaminare non acquista natura provvedimentale per il solo fatto di contenere una valutazione negativa dell’amministrazione.
- Il parere tecnico endoprocedimentale, non conclusivo del procedimento e diretto esclusivamente ad attivare il contraddittorio mediante la comunicazione dei motivi ostativi, non è autonomamente impugnabile, salvo che produca un effetto lesivo immediato e autonomo, circostanza non ravvisata nel caso deciso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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