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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-700/17

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 settembre 2019. — Finanzamt Kyritz contro Wolf-Henning Peters. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da lBundesfinanzhof. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e c) – Esenzioni – Ospedalizzazione e cure mediche – Prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche – Assenza di rapporto di fiducia tra il prestatore di assistenza sanitaria e il paziente. — Causa C-700/17

Giurisprudenza europea62017CJ0700

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia chiarisce il perimetro delle esenzioni IVA per le prestazioni sanitarie ai sensi dell’articolo 132 della direttiva 2006/112. Stabilisce che le analisi e le altre prestazioni mediche rese da uno specialista di laboratorio possono ricadere nell’esenzione della lettera c) anche se non rientrano in quella della lettera b). Esclude inoltre che la lettera c) richieda un rapporto di fiducia tra medico e paziente.

Esenzione IVA per prestazioni mediche di laboratorio: applicabilità dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), e irrilevanza dell’esistenza di un rapporto di fiducia con il paziente.

La questione giuridica

1) Se prestazioni mediche rese da un medico specialista in chimica clinica e diagnostica di laboratorio possano beneficiare dell’esenzione IVA di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112, quando non ricorrono tutte le condizioni per l’esenzione di cui alla lettera b). 2) Se l’esenzione di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), presupponga che la prestazione sia resa nell’ambito di un rapporto di fiducia tra il prestatore sanitario e il paziente.

Principio di diritto

Le prestazioni mediche rese da un medico specialista in chimica clinica e diagnostica di laboratorio possono rientrare nell’esenzione IVA dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112 anche se non soddisfano tutte le condizioni per l’esenzione di cui alla lettera b); inoltre, l’esenzione di cui alla lettera c) non è subordinata all’esistenza di un rapporto di fiducia tra paziente e prestatore di assistenza sanitaria. Il criterio decisivo è che la prestazione sia una prestazione medica svolta nell’esercizio di una professione medica o paramedica definita dallo Stato membro, senza che il rapporto fiduciario costituisca una condizione autonoma prevista dalla direttiva.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e c), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 133, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 267 TFUE
  • Sesta direttiva 77/388/CEE

Esenzione IVA per prestazioni mediche di laboratorio e irrilevanza del rapporto di fiducia

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesfinanzhof in materia di IVA, avente ad oggetto l’interpretazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE. La controversia opponeva l’ufficio delle imposte di Kyritz al sig. Wolf-Henning Peters, medico specialista in chimica clinica e diagnostica di laboratorio, in merito alla imponibilità delle prestazioni rese per una società di servizi di laboratorio.

Fatti e procedimento principale

Nel periodo d’imposta 2009-2012 il medico aveva svolto analisi di laboratorio e attività di supporto medico in ambito trasfusionale per la LADR Medizinisches Versorgungszentrum Wittstock GmbH, percependo un compenso mensile fisso. Egli aveva ritenuto tali prestazioni esenti da IVA ai sensi dell’articolo 4, punto 14, lettera a), dell’UStG tedesco. L’amministrazione finanziaria aveva invece sostenuto che l’esenzione richiedesse un rapporto di fiducia con il paziente, rapporto ritenuto assente nelle prestazioni di laboratorio; il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del medico, e l’ufficio delle imposte aveva proposto Revision dinanzi al Bundesfinanzhof.

Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva essenzialmente:

  • se prestazioni mediche svolte da un medico specialista in chimica clinica e diagnostica di laboratorio dovessero essere esaminate alla luce della lettera b) oppure della lettera c) dell’articolo 132, paragrafo 1;
  • se, in caso di applicazione della lettera c), l’esenzione fosse subordinata all’esistenza di un rapporto fiduciario tra il prestatore e il paziente.

Normativa rilevante e quadro interpretativo

La Corte ha richiamato:

  • il considerando 7 della direttiva 2006/112, relativo alla neutralità fiscale;
  • l’articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2006/112;
  • l’articolo 133 della medesima direttiva, che consente agli Stati membri di subordinare talune esenzioni a condizioni ulteriori;
  • la sesta direttiva 77/388/CEE, la cui giurisprudenza resta rilevante per l’interpretazione delle disposizioni corrispondenti della direttiva 2006/112.

Ragionamento della Corte: distinzione tra lettera b) e lettera c)

La Corte ricorda che entrambe le nozioni di “cure mediche” e “prestazioni mediche” riguardano attività dirette a diagnosticare, curare o, per quanto possibile, guarire malattie o problemi di salute. Tuttavia, il criterio di distinzione tra le due esenzioni non è la natura intrinseca della prestazione, bensì il luogo in cui essa è resa: la lettera b) copre le prestazioni in ambito ospedaliero, mentre la lettera c) riguarda prestazioni svolte al di fuori di tale ambito, anche nello studio privato del prestatore, al domicilio del paziente o altrove.

La Corte afferma che prestazioni mediche come quelle del caso di specie possono rientrare nella lettera c) quando non soddisfano tutte le condizioni richieste per la lettera b). In particolare, il fatto che una prestazione non sia esente ai sensi della lettera b) non la esclude automaticamente dall’esenzione di cui alla lettera c). Tale lettura è coerente con il principio di neutralità fiscale, che impedisce trattamenti IVA diversi per prestazioni equivalenti solo in ragione del luogo di erogazione.

Ragionamento della Corte: assenza di una condizione di rapporto di fiducia

Quanto alla seconda questione, la Corte esclude che l’esenzione di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), sia subordinata a un rapporto di fiducia tra paziente e prestatore sanitario. Dal testo della disposizione emergono infatti solo due condizioni: che si tratti di una prestazione medica e che essa sia svolta nell’esercizio di professioni mediche o paramediche definite dallo Stato membro interessato.

La Corte spiega che i precedenti nei quali aveva evocato il rapporto di fiducia lo avevano fatto solo per evidenziare la differenza rispetto alla lettera b) e per descrivere il contesto tipico delle prestazioni rese fuori dall’ambito ospedaliero. Tali richiami non introducono però un requisito autonomo. L’aggiunta di questa condizione sarebbe inoltre incoerente con la finalità dell’esenzione, che è ridurre il costo delle cure sanitarie e renderle più accessibili, purché di qualità sufficiente.

Decisione e dispositivo

La Corte ha quindi dichiarato che:

  • prestazioni mediche come quelle del procedimento principale, rese da un medico specialista in chimica clinica e diagnostica di laboratorio, possono beneficiare dell’esenzione IVA di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112, se non soddisfano tutte le condizioni della lettera b);
  • l’esenzione della lettera c) non dipende dall’esistenza di un rapporto di fiducia tra paziente e prestatore di assistenza sanitaria.

Principi utili per la pratica

La sentenza conferma che, in materia di prestazioni sanitarie, la qualificazione IVA va compiuta in modo autonomo e funzionale, senza introdurre requisiti non previsti dalla direttiva. Per i professionisti che operano in ambito diagnostico e di laboratorio, il rilievo pratico è che l’esenzione può applicarsi anche fuori dal rapporto clinico “tradizionale” medico-paziente, purché la prestazione rientri nella nozione di prestazione medica e sia resa nell’esercizio di una professione medica o paramedica definita dal diritto nazionale.

Come è indicizzato

Materieivaesenzioni fiscaliprestazioni sanitariefiscalità indirettalaboratori medici

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