Corte di giustizia, Sentenza C-662/18
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 18 settembre 2019. — AQ e DN contro Ministre de l'Action et des Comptes publics. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Conseil d'état (Francia). — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità diretta – Direttiva 90/434/CEE – Direttiva 2009/133/CE – Articolo 8 – Plusvalenze relative a operazioni di scambio di titoli – Cessione di titoli ricevuti all’atto dello scambio – Plusvalenza collocata in differimento di imposta – Tassazione degli azionisti – Assoggettamento a imposta secondo regole diverse quanto alla base imponibile e all’aliquota – Abbattimenti della base imponibile che tengono conto del periodo di detenzione dei titoli. — Cause riunite C-662/18 e C-672/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, su rinvio del Conseil d’État francese, ha chiarito il regime fiscale applicabile alle plusvalenze derivanti da uno scambio di titoli e alla successiva cessione dei titoli ricevuti. Ha affermato che la neutralità fiscale imposta dalle direttive sulle operazioni straordinarie esige che tali plusvalenze siano tassate come se l’operazione di scambio non fosse avvenuta, anche per gli abbattimenti legati alla durata del possesso. Di conseguenza, gli Stati membri non possono trattare in modo meno favorevole la plusvalenza differita o quella successiva sui titoli ricevuti rispetto alla plusvalenza che sarebbe emersa dalla cessione dei titoli originari.
Fiscalità degli scambi di titoli: l’articolo 8 delle direttive 2009/133/CE e 90/434/CEE impone che la plusvalenza differita e quella sulla successiva cessione dei titoli ricevuti siano tassate come se si trattasse della cessione dei titoli originari, anche ai fini degli abbattimenti per durata del possesso.
La questione giuridica
Se l’articolo 8 delle direttive 2009/133/CE e 90/434/CEE osti a una disciplina nazionale che, per una plusvalenza realizzata in occasione di uno scambio di titoli e posta in differimento d’imposta, nonché per la plusvalenza realizzata alla successiva cessione dei titoli ricevuti, preveda regole diverse rispetto a quelle applicabili alla cessione dei titoli originari, in particolare quanto a base imponibile, aliquota e abbattimenti legati al periodo di detenzione; e se gli abbattimenti debbano decorrere dalla data di acquisto dei titoli scambiati e non dalla data dello scambio.
Principio di diritto
L’articolo 8, paragrafi 1 e 6, della direttiva 2009/133/CE e l’articolo 8, paragrafo 1 e paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 90/434/CEE devono essere interpretati nel senso che, in caso di scambio di titoli, la plusvalenza relativa ai titoli scambiati posta in differimento d’imposta e la plusvalenza realizzata sulla successiva cessione dei titoli ricevuti vanno assoggettate allo stesso trattamento fiscale che sarebbe spettato alla plusvalenza realizzata sulla cessione dei titoli originari, inclusi l’aliquota d’imposta e gli abbattimenti per durata del possesso. Una disciplina nazionale che escluda tali abbattimenti o li calcoli dalla data dello scambio, anziché dalla data di acquisto dei titoli originari, è incompatibile con il principio di neutralità fiscale perseguito dalla direttiva.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2009/133/CE
- Direttiva 90/434/CEE
- Articolo 8 direttiva 2009/133/CE
- Articolo 8 direttiva 90/434/CEE
- Code général des impôts francese (articoli 150-0 D, 150-0 B ter, 200 A, 92 B, 160)
Tassazione delle plusvalenze in caso di scambio di titoli
La pronuncia riguarda due rinvii pregiudiziali del Conseil d’État (Francia) in materia di fiscalità diretta, relativi all’interpretazione dell’articolo 8 della direttiva 2009/133/CE e, per una delle cause, dell’articolo 8 della direttiva 90/434/CEE. Le controversie oppongono due contribuenti, AQ e DN, al Ministro dell’azione e dei conti pubblici francese, in merito al trattamento fiscale di plusvalenze poste in differimento d’imposta a seguito di operazioni di scambio di titoli.
Contesto fattuale e procedimento principale
Nel procedimento C‑662/18, AQ aveva conferito titoli detenuti in una società francese a un’altra società francese, ricevendone in cambio titoli di quest’ultima; la plusvalenza emersa al momento dello scambio era stata posta in differimento e poi tassata al momento della successiva cessione dei titoli ricevuti. Nel procedimento C‑672/18, DN aveva ricevuto titoli in occasione di una fusione avvenuta nel 1998; anche qui la plusvalenza relativa ai titoli scambiati era stata differita e poi tassata alla cessione successiva dei titoli ricevuti.
I contribuenti contestavano la prassi amministrativa francese, secondo cui:
- la plusvalenza in differimento era tassata senza applicare l’abbattimento per durata del possesso previsto dal diritto interno per le plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2013;
- l’abbattimento sui titoli ricevuti era calcolato dalla data dello scambio e non da quella di acquisto dei titoli originari.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se l’articolo 8 delle direttive citate osti a una disciplina nazionale che:
- assoggetti la plusvalenza differita e la plusvalenza realizzata sulla successiva cessione dei titoli ricevuti a regole diverse quanto ad aliquota e base imponibile;
- escluda per la plusvalenza differita gli abbattimenti legati alla durata del possesso;
- faccia decorrere il periodo di detenzione dei titoli ricevuti dalla data dello scambio anziché dalla data di acquisto dei titoli originari.
Normativa dell’Unione rilevante
La Corte richiama il regime di neutralità fiscale previsto dall’articolo 8 della direttiva 2009/133/CE, che codifica la direttiva 90/434/CEE. In particolare:
- l’articolo 8, paragrafo 1, stabilisce che l’assegnazione di titoli della società beneficiaria o acquirente in cambio dei titoli della società conferente o acquistata non deve comportare, di per sé, imposizione sul reddito, sugli utili o sulle plusvalenze del socio;
- l’articolo 8, paragrafo 4, subordina tale regime al mantenimento del valore fiscale dei titoli;
- l’articolo 8, paragrafo 6, consente agli Stati membri di tassare il profitto derivante dalla successiva cessione dei titoli ricevuti come quello derivante dalla cessione dei titoli originari.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che la neutralità fiscale richiesta dalla direttiva non elimina il potere impositivo degli Stati membri sulla plusvalenza, ma vieta soltanto che lo scambio sia considerato il fatto generatore dell’imposta. Gli Stati membri mantengono un margine di discrezionalità sulle modalità di attuazione, purché rispettino il diritto dell’Unione.
La Corte richiama la propria giurisprudenza, in particolare la sentenza Jacob e Lassus, secondo cui il differimento del fatto generatore dell’imposta costituisce una tecnica compatibile con la direttiva, poiché consente di salvaguardare gli interessi finanziari dello Stato membro senza far gravare l’imposta sul mero scambio.
Da ciò la Corte deduce che, se l’imposizione della plusvalenza differita avviene solo al momento della successiva cessione dei titoli ricevuti, essa deve seguire la disciplina fiscale vigente in quel momento. Se il diritto interno prevede allora un abbattimento in ragione del periodo di detenzione, tale abbattimento deve applicarsi anche alla plusvalenza differita, alle stesse condizioni che sarebbero state applicabili alla plusvalenza maturata sulla cessione dei titoli originari, se lo scambio non fosse avvenuto.
Quanto ai titoli ricevuti in cambio, la Corte sottolinea che essi si sostituiscono semplicemente ai titoli originari; pertanto, anche la plusvalenza derivante dalla loro successiva cessione deve beneficiare dello stesso trattamento fiscale, compreso l’abbattimento per durata del possesso, che sarebbe spettato alla cessione dei titoli precedenti.
Decisione
La Corte risponde che l’articolo 8, paragrafi 1 e 6, della direttiva 2009/133/CE e l’articolo 8, paragrafo 1 e paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 90/434/CEE devono essere interpretati nel senso che, in un’operazione di scambio di titoli, la plusvalenza relativa ai titoli scambiati e collocata in differimento d’imposta, nonché quella derivante dalla cessione dei titoli ricevuti, devono essere tassate con lo stesso regime che si sarebbe applicato alla plusvalenza realizzata sulla cessione dei titoli originari. Ciò vale sia per l’aliquota d’imposta sia per l’applicazione degli abbattimenti fiscali legati al periodo di detenzione.
Principio affermato
La direttiva sulle operazioni straordinarie impone una piena neutralità fiscale dello scambio di titoli: il differimento dell’imposizione non può tradursi in un trattamento meno favorevole della plusvalenza differita o della plusvalenza sulla cessione dei titoli ricevuti rispetto alla cessione dei titoli originari. Il periodo di detenzione rilevante per gli abbattimenti va quindi ricostruito in modo coerente con la posizione fiscale preesistente allo scambio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 18 set 2019Corte di giustizia, Sentenza C-526/17
- Sentenza · 18 set 2019Corte di giustizia, Sentenza C-700/17
- Sentenza · 18 set 2019Corte di giustizia, Sentenza C-32/18
- Sentenza · 18 set 2019Corte di giustizia, Sentenza C-47/18
- Sentenza · 18 set 2019Corte di giustizia, Sentenza C-222/18
- Sentenza · 18 set 2019Corte di giustizia, Sentenza C-366/18
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →