Corte di giustizia, Sentenza C-47/18
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 settembre 2019. — Skarb Pánstwa Rzeczpospolitej Polskiej – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad contro Stephan Riel. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Wien. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 2, lettera b) – Fallimenti, concordati e altre procedure affini – Esclusione – Azione di accertamento dell’esistenza di un credito ai fini della sua iscrizione nell’ambito di una procedura di insolvenza – Applicazione del regolamento (CE) n. 1346/2000 – Articolo 41 – Contenuto dell’insinuazione del credito – Procedure principale e secondaria di insolvenza – Litispendenza e connessione – Applicazione analogica dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 – Inammissibilità. — Causa C-47/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che un’azione di accertamento del credito inserita in una procedura di insolvenza non ricade nel regolamento Bruxelles I bis, ma nel regolamento sulle insolvenze. Ha inoltre escluso che la litispendenza prevista dal regolamento n. 1215/2012 possa operare per analogia nelle controversie assoggettate al regolamento n. 1346/2000. Infine, ha interpretato in senso non formalistico l’articolo 41 del regolamento n. 1346/2000, ammettendo l’insinuazione anche senza indicare espressamente la data di insorgenza del credito se tale dato è ricavabile dai documenti e non è richiesto dal diritto nazionale applicabile.
Rinvio pregiudiziale su insolvenza: esclusione dal regolamento Bruxelles I bis dell’azione di accertamento del credito, inapplicabilità analogica della litispendenza e contenuto minimo dell’insinuazione dei crediti ex regolamento n. 1346/2000.
La questione giuridica
Se un’azione di accertamento dell’esistenza di un credito ai fini della sua iscrizione in una procedura di insolvenza rientri nell’ambito del regolamento n. 1215/2012 o sia esclusa come materia fallimentare; se, in caso di applicazione del regolamento n. 1346/2000, l’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 possa applicarsi per analogia a cause parallele; e se, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento n. 1346/2000, l’insinuazione del credito debba contenere formalmente la data di insorgenza del credito quando tale dato sia ricavabile dagli allegati e non sia richiesto dalla legge dello Stato di apertura.
Principio di diritto
L’azione di accertamento del credito proposta nell’ambito di una procedura di insolvenza deriva direttamente dalla procedura ed è strettamente connessa ad essa, sicché è esclusa dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012 e rientra nel regolamento n. 1346/2000; di conseguenza, la disciplina della litispendenza dell’articolo 29 del regolamento Bruxelles I bis non si applica neppure per analogia a tale controversia, mentre l’articolo 41 del regolamento n. 1346/2000 non osta a che l’insinuazione del credito sia valida senza l’indicazione formale della data di insorgenza, se la legge dello Stato di apertura non la impone e la data è agevolmente desumibile dai documenti giustificativi, restando la verifica alla competente autorità fallimentare.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1215/2012, articolo 1, paragrafo 2, lettera b)
- Regolamento (UE) n. 1215/2012, articoli 29 e 30
- Regolamento (CE) n. 1346/2000, articoli 3, 4, 27, 31, 39, 40, 41 e 42
Accertamento del credito e insolvenza transfrontaliera
La pronuncia concerne un rinvio pregiudiziale dell’Oberlandesgericht Wien in una controversia tra un creditore pubblico polacco e il curatore della procedura di insolvenza della Alpine Bau GmbH. Il tema centrale è il coordinamento tra il regolamento (UE) n. 1215/2012 e il regolamento (CE) n. 1346/2000 in materia di azioni di accertamento del credito e insinuazione dei crediti.
Fatti e procedimento principale
Il ricorrente nel procedimento principale aveva affidato appalti per lavori stradali in Polonia alla Alpine Bau. Dopo l’apertura della procedura di insolvenza in Austria, qualificata come procedura principale, e di una procedura secondaria in Polonia, il creditore aveva insinuato crediti in entrambe le procedure. Poiché i crediti erano stati contestati, egli aveva promosso un’azione di accertamento dell’esistenza del credito sia in Polonia sia, successivamente, in Austria, chiedendo anche la sospensione del procedimento austriaco ai sensi delle norme sulla litispendenza del regolamento n. 1215/2012.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza:
- se l’azione di accertamento del credito sia esclusa dal regolamento n. 1215/2012 perché inerente all’insolvenza;
- se, in caso di applicazione del regolamento n. 1346/2000, la disciplina della litispendenza dell’articolo 29 del regolamento n. 1215/2012 possa applicarsi per analogia;
- se vi sia identità di oggetto e titolo tra le azioni promosse in Polonia e in Austria;
- se l’articolo 41 del regolamento n. 1346/2000 imponga, per i creditori stabiliti in un altro Stato membro, l’indicazione formale della data di insorgenza del credito e se tale obbligo possa essere soddisfatto mediante documenti allegati;
- se il diritto nazionale possa prevedere requisiti più favorevoli o meno rigorosi.
Normativa rilevante
La Corte richiama l’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1215/2012, che esclude fallimenti e procedure affini dal suo ambito applicativo, nonché gli articoli 29 e 30 sul regime di litispendenza e connessione. Quanto al regolamento n. 1346/2000, sono rilevanti gli articoli 3, 4, 27, 31, 39, 40, 41 e 42, oltre ai considerando 2, 6, 8, 12, 18, 19 e 21, che illustrano gli obiettivi di efficienza delle procedure e il coordinamento tra procedura principale e secondaria.
Ragionamento della Corte sull’ambito di applicazione dei regolamenti
La Corte ribadisce che le sfere di applicazione dei due regolamenti sono complementari e devono essere interpretate in modo da evitare sovrapposizioni e lacune. Un’azione che deriva direttamente da una procedura di insolvenza e le è strettamente connessa rientra nel regolamento n. 1346/2000 e non nel regolamento n. 1215/2012. Il criterio determinante è il fondamento giuridico dell’azione: se il diritto fatto valere trae origine dalle norme speciali dell’insolvenza, l’azione è sottratta al regime generale della competenza civile e commerciale.
Applicando tale criterio, la Corte osserva che l’azione di cui all’articolo 110 dell’IO austriaco è uno strumento tipico del diritto fallimentare, utilizzabile dai creditori che partecipano alla procedura quando vi sia contestazione sull’esattezza o sul rango del credito. Essa è quindi qualificata come azione derivante direttamente dalla procedura di insolvenza.
Litispendenza e inapplicabilità analogica dell’articolo 29 del regolamento n. 1215/2012
Quanto alla seconda questione, la Corte esclude l’applicazione analogica dell’articolo 29 del regolamento n. 1215/2012 alle controversie rientranti nel regolamento n. 1346/2000. La ragione è sistematica: il legislatore dell’Unione ha escluso espressamente la materia fallimentare dal regolamento Bruxelles I bis, e non è consentito estendere per analogia le sue regole processuali a un settore disciplinato da un regime autonomo.
La Corte aggiunge che tale applicazione analogica sarebbe incompatibile con la struttura del regolamento sulle insolvenze, il quale ammette l’apertura parallela di procedure principale e secondaria. Inoltre, il rischio di decisioni incompatibili è presidiato non dall’articolo 29 del regolamento n. 1215/2012, ma dall’articolo 31 del regolamento n. 1346/2000, che impone obblighi di informazione e cooperazione tra curatori.
Insinuazione del credito e contenuto dell’articolo 41 del regolamento n. 1346/2000
Le questioni quarta e quinta vengono esaminate congiuntamente. La Corte sottolinea che l’articolo 4, paragrafo 2, lettera h), attribuisce alla legge dello Stato di apertura la disciplina dell’insinuazione, verifica e ammissione dei crediti, mentre l’articolo 41 stabilisce gli elementi informativi essenziali della domanda di insinuazione per i creditori stabiliti in un altro Stato membro.
Secondo la Corte, tali elementi devono essere letti come requisiti minimi o più severi che possono essere richiesti ai creditori transfrontalieri, ma non in modo formalistico. Ne consegue che il credito può essere insinuato anche senza l’indicazione espressa della data di insorgenza, se:
- la legge dello Stato di apertura non impone tale specifica indicazione;
- la data può essere desunta senza particolare difficoltà dai documenti giustificativi allegati;
- la verifica concreta di tale ricostruzione spetta all’autorità competente incaricata dell’esame dei crediti.
Decisione e dispositivo
La Corte conclude dichiarando che:
- l’azione di accertamento del credito ai fini dell’insinuazione in una procedura di insolvenza è esclusa dal regolamento n. 1215/2012;
- l’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 non si applica, neppure per analogia, a tale azione;
- l’articolo 41 del regolamento n. 1346/2000 non impedisce l’insinuazione del credito senza la formale indicazione della data di insorgenza quando il diritto nazionale non la richiede e l’informazione sia ricavabile dagli allegati.
Principi utili per la pratica
Per i professionisti, la sentenza conferma che le azioni di verifica/accertamento del credito in insolvenza seguono il regime speciale dell’insolvenza transfrontaliera, con esclusione delle regole ordinarie di Bruxelles I bis. In presenza di procedure parallele, la tutela contro decisioni incompatibili va ricercata nel meccanismo di cooperazione del regolamento n. 1346/2000, non nella litispendenza civilistica generale. Quanto alle insinuazioni, la pronuncia valorizza una lettura sostanziale degli adempimenti documentali, purché siano rispettate le esigenze informative essenziali della procedura.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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