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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-32/18

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 18 settembre 2019. — Tiroler Gebietskrankenkasse contro Michael Moser. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Lavoratori emigranti – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 60 – Prestazioni familiari – Diritto al pagamento della differenza tra gli assegni parentali previsti nello Stato membro competente in via prioritaria e l’assegno per la cura dei figli dello Stato membro competente in via secondaria. — Causa C-32/18

Giurisprudenza europea62018CJ0032

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta le norme UE sul coordinamento delle prestazioni familiari in un caso di cumulo tra assegni tedeschi e prestazione austriaca correlata al reddito. Stabilisce che la fictio juris dell’articolo 60 del regolamento n. 987/2009 opera anche per l’integrazione differenziale dovuta dallo Stato competente in via secondaria. Precisa inoltre che, per calcolare tale integrazione, conta il reddito effettivo percepito nello Stato di impiego.

Coordinamento delle prestazioni familiari in caso di cumulo transfrontaliero: applicazione dell’articolo 60 del regolamento n. 987/2009 anche alla prestazione dovuta in via secondaria e criteri di calcolo dell’integrazione differenziale.

La questione giuridica

Se, nel sistema di coordinamento delle prestazioni familiari, l’articolo 60, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 987/2009 imponga di considerare la situazione familiare complessiva anche quando la prestazione è dovuta come integrazione differenziale da uno Stato membro competente in via secondaria; e, in caso affermativo, se l’importo di tale integrazione debba essere calcolato sul reddito effettivamente percepito nello Stato di impiego oppure su un reddito ipotetico riferito allo Stato competente in via secondaria.

Principio di diritto

L’articolo 60, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 987/2009 si applica sia alla prestazione familiare erogata dallo Stato membro prioritario sia all’eventuale integrazione differenziale dovuta dallo Stato membro competente in via secondaria: in entrambi i casi va considerata la famiglia nel suo insieme come se tutti gli interessati fossero soggetti alla legislazione dello Stato membro interessato. Inoltre, l’integrazione differenziale deve essere calcolata sul reddito effettivamente percepito dal lavoratore nello Stato di impiego, non su un reddito ipotetico determinato secondo la legislazione dello Stato secondariamente competente.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 5 del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 67 del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Regolamento (CE) n. 987/2009
  • Articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 987/2009
  • Regolamento (CEE) n. 1408/71

Coordinamento delle prestazioni familiari e integrazione differenziale

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Oberster Gerichtshof austriaco in una controversia tra la Tiroler Gebietskrankenkasse e Michael Moser. Il caso concerne il rapporto tra l’assegno parentale tedesco e l’assegno austriaco per la cura dei figli correlato al reddito, in un contesto di cumulo di prestazioni familiari tra due Stati membri.

Fatti e procedimento principale

I coniugi Moser vivono in Germania con le loro figlie: il sig. Moser lavora in Germania, mentre la moglie è occupata in Austria. Dopo la nascita della seconda figlia, la moglie ha percepito prestazioni familiari tedesche e un’indennità compensativa austriaca; successivamente anche il sig. Moser ha chiesto il pagamento della differenza tra l’assegno parentale tedesco e la prestazione austriaca correlata al reddito durante il proprio congedo parentale.

Il giudice austriaco di primo grado respingeva la domanda del sig. Moser; in appello veniva riconosciuta un’indennità giornaliera parziale. La cassa austriaca proponeva ricorso per cassazione, sostenendo, da un lato, l’assenza dei presupposti di diritto interno e, dall’altro, la mancanza dell’elemento transfrontaliero rilevante ai fini del regolamento n. 883/2004.

Normativa rilevante

La Corte richiama soprattutto:

  • il regolamento (CE) n. 883/2004, in particolare gli articoli 5, 67 e 68;
  • il regolamento (CE) n. 987/2009, in particolare l’articolo 60, paragrafo 1;
  • l’articolo 267 TFUE quale base del rinvio pregiudiziale.

L’articolo 67 del regolamento n. 883/2004 sancisce il principio dell’equiparazione della residenza dei familiari in un altro Stato membro. L’articolo 68 disciplina le regole di priorità e il meccanismo dell’integrazione differenziale in caso di cumulo di diritti a prestazioni familiari dovuti da più Stati membri.

Prima questione pregiudiziale: applicazione dell’articolo 60 del regolamento n. 987/2009

La Corte afferma che l’articolo 60, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 987/2009 impone di considerare la situazione della famiglia nel suo insieme come se tutti gli interessati fossero soggetti alla legislazione dello Stato membro interessato, non solo quando la prestazione è dovuta dallo Stato prioritario, ma anche quando è dovuta dallo Stato competente in via secondaria sotto forma di integrazione differenziale.

La Corte collega tale conclusione alla funzione degli articoli 67 e 68 del regolamento n. 883/2004: il primo evita che la residenza dei familiari in un altro Stato membro condizioni il diritto alle prestazioni; il secondo assicura, in caso di cumulo, che il beneficiario riceva complessivamente l’importo della prestazione più favorevole. Una lettura restrittiva dell’articolo 60, limitata allo Stato prioritario, sarebbe incompatibile con questo sistema.

La Corte precisa inoltre che l’applicazione di tale disposizione non dipende dall’esistenza di un ulteriore elemento transfrontaliero in capo al beneficiario, poiché il coordinamento opera proprio in presenza di situazioni di mobilità tra Stati membri.

Seconda questione pregiudiziale: base di calcolo dell’integrazione differenziale

Quanto al calcolo dell’integrazione differenziale, la Corte esclude che si debba fare riferimento a un reddito ipotetico nello Stato membro competente in via secondaria. Il criterio corretto è il reddito effettivamente conseguito nel concreto Stato di impiego.

La Corte distingue la causa dalla giurisprudenza Bergström, richiamata dal giudice del rinvio, osservando che in quel precedente si trattava di un diverso tipo di prestazione e di un diverso meccanismo di calcolo. Nel caso Moser, la prestazione austriaca correlata al reddito è concepita come indennità sostitutiva del reddito da lavoro, e il suo importo deve quindi rispecchiare il salario effettivo percepito nello Stato in cui il lavoratore svolge l’attività, specie nelle situazioni frontaliere.

Decisione della Corte

La Corte risponde che:

  • l’articolo 60, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 987/2009 si applica sia alla prestazione erogata conformemente alla legislazione prioritaria sia a quella dovuta in via secondaria come integrazione differenziale;
  • l’articolo 68 del regolamento n. 883/2004 impone di calcolare l’integrazione differenziale in base al reddito effettivamente conseguito nello Stato di impiego.

Principi affermati

La pronuncia conferma due principi pratici di rilievo per i professionisti:

  • la fictio juris in materia di prestazioni familiari opera anche per lo Stato membro competente in via secondaria quando è dovuta una differenza compensativa;
  • il calcolo della differenza si fonda sul reddito reale del lavoratore nello Stato di occupazione, non su una ricostruzione teorica del reddito nello Stato secondariamente competente.

Implicazioni operative

Per i casi di lavoratori frontalieri o di nuclei familiari con genitori occupati in Stati diversi, la decisione rafforza l’idea che il coordinamento UE mira a garantire un trattamento unitario della famiglia e a evitare svantaggi derivanti dalla mobilità. In concreto, gli enti competenti devono verificare la priorità tra legislazioni, liquidare la prestazione primaria e, se del caso, determinare e pagare l’eventuale integrazione differenziale secondo il reddito effettivo dello Stato di impiego.

Come è indicizzato

Materieprevidenza socialeprestazioni familiarilavoratori frontalierecoordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

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