Corte di giustizia, Sentenza C-366/18
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 settembre 2019. — José Manuel Ortiz Mesonero contro UTE Luz Madrid Centro. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n. 33 di Madrid. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2010/18/UE – Accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale – Normativa nazionale che subordina la concessione del congedo parentale alla riduzione dell’orario di lavoro, con corrispondente riduzione della retribuzione – Lavoro a turni con orario variabile – Richiesta del lavoratore di svolgere il lavoro a orario fisso per prendersi cura dei figli minori – Direttiva 2006/54/CE – Pari opportunità e parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e condizioni di lavoro – Discriminazione indiretta – Irricevibilità parziale. — Causa C-366/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato il rifiuto, da parte del datore di lavoro, di assegnare a un dipendente turnista un orario fisso per occuparsi dei figli, in applicazione della normativa spagnola sulla conciliazione. Ha ritenuto irricevibili alcune parti del rinvio, ma ha escluso che la direttiva 2010/18/UE imponesse il diritto richiesto dal lavoratore. Di conseguenza, la disciplina nazionale non contrasta con tale direttiva, poiché questa non copre una richiesta di trasformazione dell’organizzazione dell’orario di lavoro di un lavoratore che non rientra nel ritorno dal congedo parentale.
Rinvio pregiudiziale su congedo parentale e orario di lavoro: la direttiva 2010/18/UE non impone il diritto di ottenere un orario fisso mantenendo invariata la durata del lavoro e la retribuzione per un lavoratore a turni che assiste figli minori.
La questione giuridica
Se la direttiva 2010/18/UE, letta alla luce dell’articolo 23 e dell’articolo 33, paragrafo 2, della Carta, osti a una normativa nazionale che, per conciliare vita familiare e professionale, consente al lavoratore di ridurre l’orario quotidiano con corrispondente riduzione della retribuzione, ma non gli consente, quando lavora a turni con orario variabile, di ottenere un orario fisso mantenendo invariata la durata complessiva del lavoro e la retribuzione. In via preliminare, se fossero rilevanti la direttiva 2006/54/CE, gli articoli 8, 10 e 157 TFUE e l’articolo 3 TUE.
Principio di diritto
La direttiva 2010/18/UE non si applica a una normativa nazionale che riconosce al lavoratore, per esigenze di cura di minori o familiari a carico, soltanto la possibilità di ridurre l’orario di lavoro con proporzionale riduzione della retribuzione, ma non il diritto di ottenere, se lavora a turni con orario variabile, un orario fisso mantenendo invariata la durata complessiva del lavoro. Inoltre, le disposizioni della Carta invocate non possono essere interpretate autonomamente quando la situazione non rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione; la parte del rinvio relativa alla direttiva 2006/54/CE e alle disposizioni dei Trattati è stata dichiarata irricevibile.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 3 TUE
- Articolo 8 TFUE
- Articolo 10 TFUE
- Articolo 157 TFUE
- Articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 33, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Direttiva 2006/54/CE
- Articolo 1 della direttiva 2006/54/CE
- Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/54/CE
- Articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/54/CE
- Direttiva 2010/18/UE
- Accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale allegato alla direttiva 2010/18/UE
- Clausola 1 dell’accordo quadro sul congedo parentale
- Clausola 2 dell’accordo quadro sul congedo parentale
- Clausola 3 dell’accordo quadro sul congedo parentale
- Clausola 6 dell’accordo quadro sul congedo parentale
- Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte
Rinvio pregiudiziale su congedo parentale e orario di lavoro
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Juzgado de lo Social n. 33 de Madrid in materia di conciliazione tra vita familiare e professionale. Il lavoratore chiedeva di essere assegnato stabilmente al turno mattutino, mantenendo immutata la durata dell’orario e la retribuzione, per occuparsi dei figli minori.
Fatti e procedimento principale
Il sig. José Manuel Ortiz Mesonero era dipendente dell’UTE Luz Madrid Centro, soggetta a un regime di lavoro a turni articolato su fascia mattutina, pomeridiana e notturna. Nel marzo 2018 egli domandava di lavorare solo al mattino, dal lunedì al venerdì, senza riduzione di orario né di salario. Il datore di lavoro respingeva la richiesta e il lavoratore proponeva ricorso davanti al giudice del lavoro di Madrid.
Il giudice del rinvio osservava che la domanda era stata formulata richiamando l’articolo 34, paragrafo 8, dello Statuto dei lavoratori, ma la disciplina effettivamente applicabile era l’articolo 37, paragrafo 6, che riconosce soltanto una riduzione dell’orario giornaliero, con corrispondente riduzione della retribuzione. Il giudice segnalava inoltre una possibile discriminazione indiretta nei confronti delle lavoratrici, richiamando dati statistici nazionali sull’ampio utilizzo di tali misure da parte delle donne.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice chiedeva in sostanza se fossero contrari agli articoli 8, 10 e 157 TFUE, all’articolo 3 TUE, agli articoli 23 e 33, paragrafo 2, della Carta, nonché alla direttiva 2006/54/CE e alla direttiva 2010/18/UE, una normativa nazionale che consenta solo la riduzione dell’orario di lavoro per la cura di minori o familiari a carico, ma non l’assegnazione a un orario fisso senza riduzione della durata del lavoro e della retribuzione.
Ricevibilità
La Corte ha dichiarato irricevibile la questione nella parte relativa alla direttiva 2006/54/CE e agli articoli 8, 10 e 157 TFUE nonché all’articolo 3 TUE, perché il giudice del rinvio non aveva spiegato adeguatamente il nesso tra tali disposizioni e la normativa nazionale. In particolare, quanto alla direttiva 2006/54/CE, la Corte ha rilevato che l’articolo 37, paragrafo 6, dello Statuto dei lavoratori è una norma indistintamente applicabile a uomini e donne e che il giudice non aveva dimostrato l’utilità della censura rispetto alla controversia concreta.
Viceversa, la Corte ha ritenuto ricevibile la parte del rinvio relativa alla direttiva 2010/18/UE e agli articoli 23 e 33, paragrafo 2, della Carta, poiché il giudice del rinvio aveva chiarito il collegamento con la disciplina nazionale e con il tema della conciliazione familiare.
Normativa rilevante
La Corte ha richiamato la direttiva 2006/54/CE, in particolare la definizione di discriminazione indiretta dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e il divieto dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c). Centrale è stata però la direttiva 2010/18/UE, che contiene l’accordo quadro riveduto sul congedo parentale, in particolare:
- clausola 1, sulle prescrizioni minime per la conciliazione delle responsabilità familiari e professionali;
- clausola 2, sul diritto individuale al congedo parentale;
- clausola 3, sulle modalità di applicazione definite dalle norme nazionali;
- clausola 6, sulla possibilità di richiedere modifiche dell’orario al rientro dal congedo parentale.
Sono stati inoltre menzionati gli articoli 23 e 33, paragrafo 2, della Carta, letti alla luce dell’articolo 51, paragrafo 1.
Ragionamento della Corte
Nel merito, la Corte ha osservato che l’accordo quadro sul congedo parentale enuncia prescrizioni minime destinate ad agevolare la conciliazione tra responsabilità professionali e familiari, lasciando agli Stati membri e alle parti sociali il compito di definire condizioni e modalità di applicazione.
La sola disposizione pertinente alle modifiche dell’orario è la clausola 6, paragrafo 1, che tutela i lavoratori che tornano dal congedo parentale, consentendo loro di chiedere modifiche dell’orario lavorativo e/o dell’organizzazione della vita professionale per un periodo determinato. Nel caso di specie, però, il sig. Ortiz Mesonero non si trovava in una situazione di rientro dal congedo parentale, ma chiedeva una diversa organizzazione del lavoro pur essendo in servizio ordinario a turni.
Da ciò la Corte ha tratto la conclusione che né la direttiva 2010/18/UE né l’accordo quadro contengono disposizioni che impongano di riconoscere, in una situazione come quella controversa, il diritto a un orario fisso mantenendo invariata la durata del lavoro. Quanto alla Carta, la Corte ha ricordato che essa vincola gli Stati membri solo quando attuano il diritto dell’Unione; poiché la situazione concreta non rientrava nell’ambito applicativo della direttiva 2010/18/UE né di altra disposizione di diritto UE rilevante, non vi era spazio per un’interpretazione autonoma degli articoli 23 e 33, paragrafo 2.
Decisione
La Corte ha risposto che la direttiva 2010/18/UE deve essere interpretata nel senso che non si applica a una normativa nazionale come quella spagnola in causa, la quale prevede soltanto la riduzione dell’orario giornaliero con riduzione proporzionale della retribuzione e non il diritto di ottenere, in caso di lavoro a turni variabili, un orario fisso conservando la stessa durata lavorativa.
Principio affermato
La pronuncia chiarisce che la disciplina UE sul congedo parentale non attribuisce, di per sé, un diritto generale alla stabilizzazione dell’orario di lavoro per esigenze familiari: tale tutela può esistere solo nei limiti delle misure nazionali di attuazione e, per la clausola 6 dell’accordo quadro, nel contesto del rientro dal congedo parentale.
Osservazioni pratiche
Per i professionisti, la sentenza conferma che, in assenza di una specifica previsione nazionale o collettiva, la direttiva 2010/18/UE non può essere invocata per ottenere una modifica dell’assetto ordinario dei turni diversa dalla riduzione dell’orario prevista dalla legge interna. La Corte distingue inoltre con nettezza tra diritti collegati al congedo parentale e misure più ampie di conciliazione vita-lavoro, che restano affidate principalmente al diritto nazionale.
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