Cassazione Penale, Ordinanza n. 25848/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal G.i.p. del Tribunale. Il procedimento riguardava il reato di omessa dichiarazione dei redditi o di dati fiscalmente rilevanti ai sensi dell'art. 95 d.P.R. n. 115/2002, e il ricorso articolava tre censure: 1) violazione di legge penale sostanziale in relazione all'affermazione di responsabilità, sostenendo l'insussistenza del dolo; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di merito aveva valorizzato, ai fini del dolo, il fatto che i redditi omessi fossero stati percepiti direttamente dal dichiarante e che vi fosse anche una non perfetta corrispondenza tra la somma non dichiarata e quella effettivamente erogata; quanto all'art. 131-bis, aveva ritenuto la condotta abituale in ragione di precedenti condanne per reati della stessa indole; quanto alle attenuanti, aveva richiamato la pessima biografia penale e l'assenza di elementi positivi di valutazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo una mera riproposizione di doglianze già esaminate e correttamente disattese in appello, con motivazione logica e coerente; ha considerato il secondo motivo aspecifico e comunque infondato, poiché la condotta era abituale alla luce delle pregresse condanne e quindi ostativa all'applicazione dell'art. 131-bis c.p.; ha ritenuto il terzo motivo infondato, in quanto il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione sufficiente, fondata su elementi decisivi quali i precedenti penali e l'assenza di elementi favorevoli. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma posta a base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato; la sentenza di merito è stata confermata perché il dolo è stato desunto da elementi concreti relativi alla conoscenza diretta dei redditi omessi.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta è abituale; l'abitualità sussiste quando l'autore ha commesso almeno due ulteriori illeciti oltre quello oggetto del procedimento, anche successivamente al fatto per cui si procede.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato richiamando gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza necessità di confutare singolarmente tutti gli elementi favorevoli allegati dalla difesa.
Massime di principio
- Ai fini della responsabilità per il reato contestato, il dolo può essere desunto da elementi fattuali univoci, quali la percezione diretta dei redditi omessi e l'assenza di plausibile ignoranza della loro esistenza da parte del dichiarante.
- Il vizio di motivazione non sussiste quando la sentenza di merito abbia già risposto in modo logico e coerente alle doglianze difensive e il ricorso si limiti a riproporre le medesime censure senza reale confronto con la motivazione impugnata.
- La particolare tenuità del fatto è preclusa dalla abitualità del comportamento, che ricorre quando l'autore abbia commesso almeno due ulteriori illeciti oltre a quello oggetto del giudizio, anche se successivi.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da una motivazione sintetica ma fondata su elementi decisivi, come precedenti penali significativi e assenza di circostanze positive, senza obbligo di analizzare separatamente ogni elemento favorevole dedotto dalla difesa.
- In sede di legittimità, la valutazione di merito sulle attenuanti generiche e sulla sussistenza della non punibilità ex art. 131-bis c.p. è sindacabile solo nei limiti della congruità e non contraddittorietà della motivazione.
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