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Sentenza

Sentenza n. 203/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Per l’accertamento: - del diritto del minore alla presa in carico in via diretta o indiretta da parte dall'ASP di Reggio Calabria per la terapia con metodologia ABA alla luce della L. 134/2015; e per il risarcimento: - del danno risultante dal dover provvedere privatamente ad una terapia che dovrebbe essere garantita dall’ASP;

Giustizia amministrativa202500434

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Mancata presa in carico del minore da parte dell’ASP per l’erogazione della terapia con metodologia ABA e mancato rimborso delle spese sostenute privatamente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori del minore)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto del minore a essere preso in carico dall’ASP, direttamente o indirettamente mediante rimborso, per un trattamento intensivo e di lunga durata con metodologia ABA, nonché il risarcimento delle spese sostenute e dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all’omessa erogazione del trattamento. Hanno dedotto la violazione della legge n. 134/2015, dell’art. 32 Cost., degli artt. 1 e 3-septies del d.lgs. n. 502/1992 e della legge n. 833/1978, oltre a eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, inefficacia e inefficienza dell’azione amministrativa. Il minore, diagnosticato dall’ASP con disturbo dello spettro autistico e riconosciuto invalido civile al 100% e portatore di handicap grave, aveva ricevuto prescrizioni specialistiche per la terapia cognitivo-comportamentale ABA. Poiché l’ASP non aveva erogato tale trattamento, dal 2020 i genitori lo avevano sostenuto privatamente per sei ore settimanali, chiedendo poi la presa in carico pubblica e il rimborso. Nel precedente giudizio cautelare civile era stata disposta una CTU, che aveva accertato la validità scientifica della terapia ABA, il concreto beneficio per la salute del minore e la necessità di quindici ore settimanali almeno fino ai quattordici anni, con successiva rivalutazione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. e ha accolto il ricorso. Ha affermato che la terapia ABA rientra tra i trattamenti erogabili dal Servizio sanitario nazionale nell’ambito dei LEA, poiché contemplata dalle linee guida dell’Istituto superiore di sanità e fondata su evidenze scientifiche, ai sensi dell’art. 60 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 e della legge n. 134/2015. Ha valorizzato la CTU espletata nel precedente giudizio civile, ritenendola utilizzabile ai sensi dell’art. 11, comma 6, c.p.a., in quanto formata nel contraddittorio delle medesime parti da un ausiliario tecnicamente qualificato. Poiché l’ASP aveva diagnosticato la patologia ma non aveva prescritto né erogato la terapia ABA, né un trattamento alternativo specificamente indicato, il giudice ha accertato il diritto del minore alla presa in carico diretta o indiretta, mediante rimborso, per quindici ore settimanali, almeno fino ai quattordici anni, con successiva rivalutazione. L’ASP è stata condannata al rimborso delle spese documentate per la terapia privata, quantificate in € 7.133,00, detratto quanto eventualmente già corrisposto. Sono stati inoltre riconosciuti € 2.000,00 ai genitori per danno non patrimoniale, desunto in via presuntiva dall’ansia e dalla frustrazione derivanti dal sostenimento delle spese, e € 2.000,00 al minore per perdita di chance, liquidata equitativamente in ragione della minore intensità del trattamento ricevuto rispetto a quella necessaria. Sulle somme sono stati riconosciuti rivalutazione monetaria e interessi legali dalla scadenza dei trenta giorni dalla presentazione dell’istanza del 31 luglio 2021. L’ASP è stata altresì condannata alle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La controversia sul diritto del minore a una specifica prestazione sanitaria e sulla relativa erogazione rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

  • art. 11, comma 6, c.p.a.

    Consente l’utilizzazione della CTU formata in un precedente giudizio civile quando sia stata espletata nel contraddittorio delle medesime parti e da un ausiliario tecnicamente qualificato.

  • art. 32 Cost.

    Costituisce fondamento costituzionale del diritto alla tutela della salute invocato per l’erogazione del trattamento sanitario.

  • art. 26 l. 833/1978

    Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge.

    Impone l’erogazione delle prestazioni riabilitative tramite i servizi pubblici o, quando ciò non sia possibile, mediante strutture convenzionate.

  • artt. 1 e 3-septies, commi 4 e 5, d.lgs. 502/1992

    Concorrono a definire il quadro dei LEA e l’integrazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie rilevanti per la presa in carico del minore.

  • artt. 2, 3 e 4 l. 134/2015

    Prevedono l’aggiornamento delle linee guida sui disturbi dello spettro autistico, l’inserimento nei LEA delle prestazioni di diagnosi, cura e trattamento individualizzato basate sulle più avanzate evidenze scientifiche e l’aggiornamento delle linee di indirizzo assistenziali.

  • art. 60 D.P.C.M. 12 gennaio 2017

    Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche.

    La terapia ABA, in quanto contemplata nelle linee guida dell’Istituto superiore di sanità e basata su evidenze scientifiche, rientra tra i trattamenti individualizzati garantiti dai LEA.

  • art. 2729 c.c.

    Il danno non patrimoniale dei genitori può essere provato mediante presunzioni semplici, desunte dalla difficoltà e dall’ansia derivanti dal sostenimento di ingenti spese mediche.

  • artt. 1226 e 2056 c.c.

    Consentono la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale e della perdita di chance quando la precisa quantificazione non sia possibile o agevole.

  • art. 700 c.p.c.

    È richiamato quale fondamento del precedente giudizio cautelare civile nel quale era stata disposta la CTU e ordinata la somministrazione della terapia ABA.

Massime di principio

  • La terapia ABA rientra tra le prestazioni sanitarie garantite dai LEA per le persone con disturbo dello spettro autistico quando sia contemplata dalle linee guida dell’Istituto superiore di sanità e risulti basata su evidenze scientifiche di significativo beneficio per la salute.
  • Ai sensi della legge n. 134/2015 e dell’art. 60 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, il Servizio sanitario nazionale deve assicurare, per i disturbi dello spettro autistico, un trattamento individualizzato fondato sulle più avanzate evidenze scientifiche; l’amministrazione non può limitarsi a indicare generiche prestazioni riabilitative non specificamente adeguate alla patologia accertata.
  • Quando l’unità sanitaria locale non sia in grado di erogare direttamente una prestazione riabilitativa compresa nei LEA, deve provvedervi indirettamente mediante strutture o professionisti idonei, con conseguente obbligo di rimborso delle spese sostenute privatamente dall’assistito per ottenere la prestazione dovuta.
  • Una CTU formata in un precedente giudizio civile può essere utilizzata nel processo amministrativo ai sensi dell’art. 11, comma 6, c.p.a. quando sia stata espletata nel contraddittorio delle medesime parti da un ausiliario tecnicamente qualificato e contenga accertamenti rilevanti per la decisione.
  • L’omessa erogazione di un trattamento sanitario dovuto può determinare, oltre al rimborso delle spese sostenute, il risarcimento del danno non patrimoniale dei familiari provato per presunzioni e della perdita di chance del paziente, liquidabili equitativamente quando sia dimostrata la concreta possibilità di un miglioramento ulteriore mediante un trattamento più adeguato o più intensivo.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieOrganizzazione del servizio sanitarioDanno da provvedimento illegittimoPerdita di chance e quantificazione del danno
RamiSanitàResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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