Sentenza del 15/04/2016 n. 7481 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un'iscrizione ipotecaria derivante da cartelle di pagamento e avvisi di mora, sostenendo di aver aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 12 della Legge n. 289/2002 mediante il pagamento della prima rata. I giudici di merito avevano ritenuto sufficiente tale pagamento e avevano annullato l'ipoteca. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione sostenendo, da un lato, che non fosse necessario notificare previamente un espresso diniego del condono e, dall'altro, che il condono ex art. 12 richiedesse il pagamento integrale delle somme dovute. Inoltre, per le somme relative all'IVA, ha trovato applicazione il contrasto della disciplina nazionale con il diritto dell'Unione europea.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia delle Entrate, affermando che la cartella emessa dopo la presentazione dell'istanza di condono costituisce sostanzialmente un diniego della definizione, senza necessità di un autonomo provvedimento preventivo. Ha inoltre stabilito che il condono previsto dall'art. 12 della Legge n. 289/2002 si perfeziona solo con l'integrale pagamento dell'importo dovuto; il pagamento della prima rata non è sufficiente e anche un semplice ritardo nel versamento residuo rende inefficace la sanatoria. Quanto all'IVA, la norma sul condono deve essere disapplicata perché incompatibile con il diritto dell'Unione europea. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha respinto l'impugnazione originaria del contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.500 euro oltre accessori e spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 12
Il condono previsto dall'art. 12 è condizionato all'integrale pagamento di quanto dovuto.
La definizione agevolata relativa ai ruoli si perfeziona esclusivamente con il pagamento integrale delle somme previste. Il pagamento della sola prima rata non è sufficiente e l'inadempimento, anche tardivo, comporta l'inefficacia della sanatoria.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, commi 1, lett. h), e 3
La cartella di pagamento emessa dopo la presentazione dell'istanza di condono può essere impugnata dal contribuente e consente di far valere, nello stesso giudizio, anche il diritto alla definizione agevolata.
Codice di procedura civile, art. 327
Il ricorso per cassazione è stato ritenuto tempestivo perché proposto entro il termine lungo applicabile all'epoca, tenuto conto della sospensione feriale dei termini.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
La Corte ha evidenziato che il condono ex art. 12 non richiede una preventiva attività di liquidazione ai sensi di questa disposizione, poiché l'importo da versare è già determinato dalla legge.
Sesta direttiva 77/388/CEE, artt. 2 e 22
La disciplina nazionale che consente la definizione agevolata dell'IVA mediante rinuncia alla riscossione di somme definitivamente accertate è incompatibile con il diritto dell'Unione europea.
Sentenza Corte di giustizia CE 17 luglio 2008, causa C-132/06
La Corte di giustizia ha dichiarato incompatibili con il diritto comunitario le disposizioni nazionali che consentivano il condono dell'IVA alle condizioni previste dalla Legge n. 289/2002.
Massime di principio
- Quando una definizione agevolata richiede espressamente il pagamento integrale, il versamento della sola prima rata non perfeziona il beneficio, salvo diversa previsione normativa.
- L'assenza di un autonomo provvedimento di diniego del condono non fa decadere l'amministrazione dal potere di riscuotere: la successiva cartella può valere come diniego sostanziale e il contribuente può contestare in quella sede il mancato riconoscimento della sanatoria.
- Il mancato o tardivo pagamento anche di una parte residua dell'importo dovuto può determinare l'inefficacia della definizione agevolata.
- Le agevolazioni fiscali nazionali devono essere interpretate e applicate in conformità al diritto dell'Unione europea; in particolare, non può essere riconosciuto un condono dell'IVA incompatibile con gli obblighi europei di riscossione.
- In presenza di una norma interna incompatibile con il diritto dell'Unione direttamente applicabile, il giudice nazionale può e, se necessario, deve disapplicarla anche d'ufficio.
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