Sentenza del 13/06/2017 n. 3405 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Reddito sintetico - Soggetto contribuente - Importanti disponibilità economiche - Onere probatorio - Compiuto assolvimento - Rileva - Redditi esenti - Avvenuta immissione possesso - Onere probatorio - Omesso assolvimento - Non rileva - Utilizzo redditi acquisti - Onere probatorio - Omesso assolvimento - Non rileva - Concorrenza redditi sostenimento spese - Onere probatorio - Omesso assolvimento - Non rileva - Illegittimità pretesa - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità dell'accertamento sintetico, sostenendo di disporre di ingenti disponibilità economiche idonee a spiegare gli acquisti dei beni indice e le spese considerate dall'Ufficio. La questione riguardava l'onere probatorio: secondo il principio richiamato, il contribuente deve dimostrare non soltanto l'esistenza di redditi esenti o di altre disponibilità, ma anche la loro effettiva immissione nel possesso, il loro utilizzo per gli acquisti e la loro concreta concorrenza al sostenimento delle spese contestate.
La decisione
La pretesa derivante dal redditometro è stata ritenuta illegittima. La decisione valorizza il fatto che il contribuente aveva provato il possesso di ingenti disponibilità economiche; nonostante non avesse dimostrato specificamente l'immissione nel possesso di redditi esenti, il loro utilizzo per i singoli acquisti o la loro destinazione al sostenimento delle spese, l'accertamento non è stato ritenuto sufficientemente fondato. Ne consegue l'annullamento o comunque il rigetto della pretesa tributaria.
Norme richiamate
Art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Disciplina l'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, compreso quello basato sulla capacità di spesa e sugli elementi indicativi di maggiore disponibilità economica.
Art. 22 del D.L. 22 maggio 2010, n. 78
Ha inciso sulla disciplina del redditometro e sui criteri di determinazione sintetica del reddito, rafforzando la rilevanza degli elementi di spesa e delle disponibilità del contribuente.
Art. 2697 del Codice civile
Stabilisce la regola generale sull'onere della prova: chi vuole far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi, mentre chi eccepisce fatti impeditivi, modificativi o estintivi deve provarli. Nel caso concreto, la prova delle disponibilità economiche del contribuente è stata ritenuta idonea a incidere sulla pretesa redditometrica.
Massime di principio
- Nel redditometro, la disponibilità di beni o il sostenimento di spese costituiscono elementi presuntivi, ma l'Amministrazione deve fondare la pretesa su una ricostruzione concreta e coerente della capacità contributiva.
- Il contribuente può contrastare l'accertamento dimostrando l'esistenza di risorse finanziarie idonee a spiegare la spesa, anche se non derivanti dal reddito imponibile ordinario.
- La mera prova dell'esistenza di somme o disponibilità non coincide necessariamente con la prova del loro impiego per ogni singolo acquisto; tuttavia, una disponibilità economica complessiva e documentata può essere sufficiente a indebolire o rendere illegittima la ricostruzione presuntiva dell'Ufficio.
- In situazioni analoghe è opportuno documentare origine, disponibilità e consistenza delle somme, nonché la loro compatibilità temporale e finanziaria con le spese contestate.
- L'accertamento sintetico non può fondarsi automaticamente sul solo possesso di beni indice: devono essere valutate le spiegazioni alternative fornite dal contribuente e la reale capacità delle disponibilità dichiarate di sostenere le spese.
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