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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30722/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ferrigno impugnava l'ordinanza del Tribunale di Palermo che, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero, aveva ripristinato la custodia cautelare in carcere (reato contestato: art. 416-ter c.p.) sostituendo la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e divieto di comunicazione. Il ricorrente ha dedotto vizi cumulativi di motivazione e violazione degli artt. 275 e 299 c.p.p., sostenendo in particolare che il Tribunale aveva errato nel ritenere che il giudicato cautelare precludesse la valutazione del tempo trascorso e del comportamento del detenuto durante la misura meno afflittiva, e che aveva disconosciuto rilevanti elementi che attenuano le esigenze cautelari (rispetto delle autorizzazioni ad allontanarsi senza scorta, assenza di precedenti per evasione, esaurimento dell'esame dei testi del PM riducente il pericolo di inquinamento probatorio, esaurimento della competizione elettorale con incidenza sulla special-prevenzione). Il ricorrente contestava altresì la valutazione del Tribunale secondo cui solo "circostanze fattuali esterne al regime cautelare" potrebbero superare la presunzione di pericolosità ex art. 275, comma 3 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che l'ordinanza impugnata aveva valutato superficialmente gli elementi favorevoli al ricorrente e aveva applicato in modo rigido il principio del giudicato cautelare senza considerare criticamente fatti significativi indicati dal Tribunale di merito (conformità alle prescrizioni, autorizzazioni ad allontanarsi, assenza di precedenti per evasione, esaurimento dell'esame dei testi del PM, cessazione della competizione elettorale). La Corte ha affermato che tali elementi, valutati congiuntamente e alla luce del tempo trascorso sotto misura meno afflittiva, sono idonei ad attenuare le esigenze cautelari e a superare la presunzione di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 416-ter

    Indica il reato per il quale era stata applicata la misura cautelare; la decisione non modifica l'elemento sostanziale del reato ma incide sulla valutazione delle esigenze cautelari relative alla custodia

  • Codice di procedura penale, art. 275

    menzionato nel testo: "art. 275, comma 3"

    La Corte interpreta la presunzione di pericolosità prevista dal comma 3 come superabile attraverso una valutazione complessiva di elementi concreti (tempo trascorso sotto misura meno afflittiva, rispetto delle prescrizioni, assenza di precedenti per evasione, esaurimento dell'esame dei testi, cessazione di particolari esigenze specialpreventive), e non come insuperabile se non mediante circostanze esterne al regime cautelare

  • Codice di procedura penale, art. 299

    Riferimento procedurale usato nella doglianza sulla motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione del provvedimento impugnato fosse carente rispetto agli obblighi di cui a norme procedurali, giustificando l'annullamento

Massime di principio

  • Il giudicato cautelare non impedisce automaticamente la rivalutazione delle esigenze cautelari: se emergono elementi non adeguatamente considerati in precedenza (es. comportamento osservante, tempo trascorso sotto misura attenuata, esaurimento di fasi istruttorie rilevanti), questi possono attenuare le esigenze cautelari e superare la presunzione di pericolosità ex art. 275, comma 3 c.p.p.
  • Per ottenere la sostituzione di una misura custodiale con una meno afflittiva è utile documentare il rispetto puntuale delle prescrizioni, l'assenza di precedenti per evasione, l'effettivo decorso del tempo sotto misura attenuata e il venir meno di particolari esigenze specialpreventive (es. fine di una competizione elettorale), nonché l'esaurimento di prove che riducono il rischio di inquinamento probatorio
  • Il giudice che dispone o ripristina una misura più grave deve motivare in modo specifico e non meramente formale perché gli elementi di attenuazione non sarebbero sufficienti; la semplice richiamata del principio del "giudicato cautelare" senza valutazione critica può costituire vizio di motivazione
  • La presunzione di pericolosità non richiede necessariamente "circostanze esterne al regime cautelare" per essere superata: possono valere anche elementi emersi durante l'esecuzione della misura stessa (comportamento conforme, autorizzazioni concesse e rispettate)
  • Nel caso di decisione errata e manifestamente insufficiente nella motivazione la Cassazione può annullare senza rinvio quando la valutazione complessiva degli elementi porta in modo chiaro alla conclusione opposta

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