Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28341/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ritacco chiedeva la liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta detenzione subita: arresti domiciliari dal 31/08/2016 al 02/09/2016, custodia cautelare in carcere fino al 10/02/2017, poi arresti domiciliari fino al 14/06/2017, data in cui la Corte d'appello di Catanzaro lo assolveva 'perché il fatto non è previsto dalla legge come reato'. Era stato gravemente indiziato ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990. La Corte territoriale aveva rigettato la domanda ritenendo sussistente la colpa grave ostativa all'indennizzo perché nel domicilio del ricorrente erano stati trovati complessivi 84 grammi di stupefacente (marijuana/hashish), strumenti per il confezionamento e monete suddivise per taglio, elementi che potevano far apparire la detenzione come finalizzata allo spaccio. Il ricorrente ha impugnato per violazione dell'art. 314 c.p.p. e per vizio di motivazione, sostenendo che la Corte si era limitata alla valutazione dei fatti poi ritenuti non penalmente rilevanti e che aveva già dichiarato l'uso personale in sede di interrogatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato il principio di autonomia del giudizio per l'equa riparazione rispetto al giudizio penale e ha accolto la valutazione della Corte territoriale: la decisione, basata sulla valutazione ex ante del quadro indiziario e sulla considerazione che la quantità di droga e gli strumenti rinvenuti potevano creare l'apparenza di spaccio, è logica e motivata. La Cassazione ha ritenuto che la condotta del ricorrente fosse gravemente colposa perché, pur non integrando in concreto il reato, era idonea a generare l'intervento dell'autorità giudiziaria e quindi a privare il ricorrente del diritto all'indennizzo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Disciplina il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione; interpretato nel senso che l'indennizzo è escluso se la privazione della libertà è dipesa da condotta dolosa o da grave colpa dell'incolpato che abbia contribuito a creare l'apparenza di fondatezza dell'accusa

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990

    Norma penale richiamata quale capo di imputazione originario (illecito in materia di stupefacenti); rispetto alla vicenda, i fatti che originariamente facevano ritenere configurabile tale fattispecie hanno costituito il quadro indiziario valutato ex ante dal giudice della cautela

  • Sez. Unite, n. 51779 del 28/11/2013 (Nicosia)

    Richiamata per il principio che il giudizio di riparazione è autonomo rispetto al giudizio penale e che l'indennizzo mira a riparare l'ingiusta privazione della libertà salvo che questa sia stata provocata da comportamento doloso o gravemente colposo dell'imputato

  • Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010 (D'Annbrosio)

    Richiama la valutazione ex ante del quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela per verificare se la condotta dell'imputato abbia contribuito a creare l'apparenza della fondatezza delle accuse

  • Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro ed altri)

    Enuncia il principio di autoresponsabilita': è gravemente colposa anche la condotta non criminosa che, per grave negligenza o imprudenza, crei una situazione prevedibile di intervento dell'autorità giudiziaria

Massime di principio

  • Il giudizio per l'equa riparazione è autonomo rispetto al processo penale: l'assoluzione nel merito non garantisce automaticamente il diritto all'indennizzo
  • La valutazione è ex ante: si verifica se, alla luce degli elementi disponibili al momento dell'adozione della misura cautelare, poteva ragionevolmente apparire fondata l'accusa
  • La presenza di materiale e circostanze che possono far apparire la detenzione come finalizzata allo spaccio (quantitativi rilevanti, bilancino, confezionamento, suddivisione di somme) può integrare grave colpa e quindi escludere l'indennizzo
  • La dichiarazione di uso personale resa dall'indagato non basta di per sé a escludere la responsabilità colposa se gli elementi materiali contrastanti hanno creato l'apparenza della commissione del reato
  • Il principio di autoresponsabilita' impedisce di attivare la tutela solidaristica dell'indennizzo quando la condotta del detenuto abbia contribuito, per grave negligenza o imprudenza, a cagionare l'intervento dell'autorità giudiziaria
  • In situazioni simili occorre documentare e dimostrare che la condotta dell'imputato non ha in alcun modo contribuito a creare l'apparenza di illiceita' o che gli elementi indiziari esistenti ex ante erano insufficienti e non equivoci

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.