Sentenza del 01/03/2022 n. 801 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Processo - Estratto di ruolo - Impugnabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione della cartella di pagamento la cui notifica è invalida; il contribuente era venuto a conoscenza della cartella solo tramite un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, e contesta la validità della notifica dell'atto originario
La decisione
il giudice ha ritenuto ammissibile l'impugnazione: il contribuente può impugnare la cartella di pagamento anche se ne è venuto a conoscenza solo attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua istanza, non essendo ostativa l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992. Il giudice ha operato una lettura costituzionalmente orientata della norma, affermando che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non è l'unica possibilità per far valere l'invalidità della notifica quando il contribuente sia legittimamente venuto a conoscenza dell'atto
Norme richiamate
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3
la norma non può essere letta in senso esclusivo (ossia come impedimento a qualsiasi altra modalità di impugnazione); in una interpretazione conforme ai principi costituzionali l'impugnabilità dell'atto non notificato può essere esercitata anche quando il contribuente abbia legittima conoscenza dell'atto tramite estratto di ruolo
Massime di principio
- La conoscenza legittima dell'atto (ad es. tramite estratto di ruolo richiesto dal contribuente) può far decorrere il termine e legittimare l'impugnazione anche se la notifica formale dell'atto fosse viziata.
- L'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 non va interpretata come l'unico rimedio per contestare l'invalidità di una notifica: il giudice può adottare una lettura costituzionalmente orientata per consentire la tutela giurisdizionale.
- In situazioni analoghe è opportuno documentare la data e le modalità con cui il contribuente è venuto a conoscenza dell'atto (ad es. rilascio dell'estratto di ruolo) e proporre tempestivamente impugnazione facendo valere l'invalidità della notifica.
- Se si riceve un estratto di ruolo che rivela l'esistenza di una cartella non notificata o notificata con vizi, è consigliabile agire senza indugio perché l'impugnazione resta soggetta a termini perentori; il decorso dei termini va valutato in relazione alla effettiva conoscenza dell'atto.
- Quando si contesta una notifica invalida, oltre all'annullamento dell'atto sostanziale si può chiedere che il giudice accerti la nullità o l'inefficacia della notifica e, se del caso, la rinnovazione della stessa.
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