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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16973/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva quattro gruppi di censure: 1) vizio cumulativo della motivazione e mancata attualità delle esigenze cautelari per il lungo intervallo temporale tra richiesta e esecuzione della misura; 2) omessa/autonoma motivazione sulla ritenuta gravità indiziaria riguardo alla partecipazione associativa, con richiamo sterile ad altri provvedimenti; 3) mancata autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, con contestazione della utilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore Zaffonte (assenza indicazione fonti) e delle captazioni d'altri procedimenti per presunta violazione del ne bis in idem; 4) violazione di legge circa l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, anche alla luce della precedente detenzione del ricorrente dal 2012 al 2023 senza emergenze criminose a suo carico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate le censure, precisando che: a) il requisito di "autonoma motivazione" non riguarda l'ordinanza resa in sede di riesame; b) è legittimo utilizzare risultanze probatorie provenienti da altri procedimenti per accertare reati diversi (il principio del ne bis in idem non impedisce tale valutazione); c) le dichiarazioni del collaboratore Zaffonte sono state correttamente valorizzate dall'ordinanza impugnata (con indicazione di fonti, cioè altri reclusi) e costituiscono elementi idonei a dimostrare conoscenza della struttura e delle dinamiche associative; d) il tempo intercorso tra istanza cautelare ed esecuzione non annulla le esigenze cautelari in presenza della "doppia presunzione" applicabile ai contesti di mafia storica, dei gravi precedenti e del ruolo ritenuto del ricorrente. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria.

Norme richiamate

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla l. 18 dicembre 2020

    la trattazione scritta del procedimento è stata disposta ai sensi della norma, cui il ricorso non ha risposto con richiesta di discussione orale nei termini

  • disp. att. cod. proc. pen.

    ordine alla cancelleria di eseguire gli adempimenti di rito dopo la declaratoria di inammissibilità

  • giurisprudenza Corte di Cassazione - Sez. 6

    n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, Del Duca, Rv. 278122

    orientamento secondo cui il requisito dell'autonoma motivazione non si applica all'ordinanza resa in sede di riesame

  • giurisprudenza Corte di Cassazione - Sez. U

    n. 2110 del 23/11/1995, dep. 1996, Fachini, Rv. 203765

    principio che il ne bis in idem non vieta l'utilizzo libero di risultanze probatorie raccolte in altri procedimenti quando rilevanti per reati diversi da quelli già giudicati

  • giurisprudenza Corte di Cassazione - Sez. 5

    n. 25838 del 23/07/2020, Prestia, Rv. 279597

    orientamento che considera indizio di intraneità all'associazione mafiosa l'essere a conoscenza dell'organigramma, luoghi di riunione, identità dei capi e la partecipazione ad incontri di inserimento di nuovi sodali

Massime di principio

  • In sede di riesame non è sempre richiesto un livello di "autonoma motivazione" analogo a quello di primo grado: il riesame è limitato agli aspetti contestati e l'ordinanza può richiamare compendi investigativi anche provenienti da altri procedimenti
  • Il principio del ne bis in idem impedisce la riproposizione dell'azione penale per lo stesso reato già irrevocabilmente giudicato, ma non vieta che risultanze probatorie raccolte in altri procedimenti siano valutate se utili a provare reati diversi
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se corredate da elementi di riscontro e indicazioni circa le loro fonti, possono costituire base sufficiente per ritenere la gravità indiziaria in materia di associazione mafiosa
  • Nei contestati contesti 'mafiosi' sussiste una presunzione rafforzata ("doppia presunzione") che rende meno decisivo il mero ritardo temporale tra la richiesta cautelare e la sua esecuzione: l'attualità delle esigenze cautelari va valutata alla luce del quadro probatorio complessivo, dei precedenti e del ruolo contestato
  • Per impugnare con successo l'applicazione della custodia cautelare in carcere occorre fornire elementi specifici e concreti (e non solo generiche deduzioni) che dimostrino l'assenza di esigenze cautelari attuali e proporzionate o che compromettano l'attendibilità delle prove fondamentali (es. prove di falsità, fonti del collaboratore, riscontri contrari)
  • Le captazioni e altri elementi raccolti in procedimenti diversi possono essere utilizzati in giudizio se non contravvengono a divieti specifici e se sono ritenuti pertinenti rispetto ai reati oggetto della valutazione cautelare

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