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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03160/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, pur riducendo la pena in parziale riforma della decisione di primo grado e riconoscendo l'attenuante di cui all'art. 89 c.p. in equivalenza con l'aggravante contestata, ha confermato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. Il ricorso per cassazione deduceva un unico motivo, formulato in termini di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la censura investisse un apprezzamento di merito non deducibile in sede di legittimità. Ha rilevato che la motivazione della Corte di appello, sia pure implicitamente e anche in continuità con quella del primo giudice, aveva spiegato in modo logico e coerente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, con argomentazioni insindacabili in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto semplice, oggetto della condanna confermata nel giudizio di merito.

  • art. 625 n. 2 c.p.

    Aggravante contestata in relazione al reato di furto, mantenuta nel giudizio di merito.

  • art. 89 c.p.

    È stata riconosciuta l'attenuante del vizio parziale di mente in equivalenza con l'aggravante contestata, con conseguente riduzione della pena.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche non sono state riconosciute; la relativa valutazione è stata ritenuta adeguatamente motivata e non sindacabile in cassazione se priva di vizi logici.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.

  • Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01

    Richiamata a sostegno del principio secondo cui la motivazione non illogica sul diniego delle attenuanti generiche non è censurabile in sede di legittimità.

Massime di principio

  • La censura in cassazione sul diniego delle attenuanti generiche è inammissibile quando mira a ottenere una nuova valutazione del merito e la motivazione del giudice di appello sia logicamente coerente e non manifestamente illogica.
  • La motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere anche implicita, purché desumibile dal complesso della decisione e dalle ragioni già esposte dal primo giudice.
  • Le valutazioni di merito sorrette da argomentazioni prive di vizi logici non sono sindacabili in sede di legittimità.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, in via automatica, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo specifiche ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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