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Sentenza

Sentenza n. 935/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’esecuzione della sentenza n. 4638/24 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202502247

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’erogazione di € 1.000,00 mediante buoni elettronici di spesa

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 4638/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a erogarle € 1.000,00 tramite buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione, nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero in data 17 febbraio 2025 e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il ricorso è stato notificato il 18 novembre 2025 e depositato il 25 novembre 2025.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., rilevando il passaggio in giudicato della sentenza civile e l’inutile decorso del termine dilatorio per l’esecuzione delle condanne pecuniarie delle pubbliche amministrazioni. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze, mediante l’emissione dei buoni elettronici di spesa previsti dal titolo, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente della medesima Direzione. Il commissario deve svolgere l’incarico obbligatoriamente, senza compenso aggiuntivo, e depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 189,00 oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, accertata la definitività del titolo e l’inadempimento dell’amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle condanne pecuniarie nei confronti delle pubbliche amministrazioni costituisce, nel caso concreto, presupposto per l’azione di ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l’ottemperanza relativa ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è applicabile analogicamente anche alle altre condanne pecuniarie, quando il commissario appartiene alla stessa amministrazione resistente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale posto a fondamento della domanda è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione e sia inutilmente decorso il termine previsto dalla legge per l’adempimento delle condanne pecuniarie a carico della pubblica amministrazione.
  • In presenza di un giudicato civile che impone a una pubblica amministrazione l’erogazione di una somma di denaro, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine perentorio, specificando le modalità di esecuzione conformi al dispositivo del titolo.
  • L’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione per adempiere legittima il giudice dell’ottemperanza a nominare un commissario ad acta con poteri sostitutivi, eventualmente consentendogli di delegare l’incarico a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze.
  • L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio, che non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Quando il commissario ad acta è un dirigente dell’amministrazione resistente, l’incarico deve essere svolto senza compenso aggiuntivo, potendosi applicare analogicamente la disciplina prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001 alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

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